Investimenti sostenibili 4.0

Incentivi alla transizione digitale e alla sostenibilità ambientale

FAQ

 

1. SOGGETTI AMMISSIBILI

 

1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del DM 10 febbraio 2022?
Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022.

1.2 Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese non residenti nel territorio italiano?
Sì. Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o secondaria, possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni purché costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese, così come disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 10 febbraio 2022. Tali imprese possono accedere alla procedura informatica con le modalità comunicate nell’ambito della guida alla compilazione resa disponibile al seguente link https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/investimenti-sostenibili-40/presenta-la-domanda.

Fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 5 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento nel territorio nazionale.

1.3 Un'impresa per presentare domanda di agevolazione di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2022 deve già operare in settori di attività ammissibili?
Possono accedere alle agevolazioni, come previsto dall'articolo 5, del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, le imprese che alla data di presentazione della domanda risultano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e possiedono gli ulteriori requisiti previsti allo stesso articolo 5 del predetto decreto ministeriale.

Resta inteso che, ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall’art.13 del Regolamento GBER. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, "non arrecare un danno significativo" di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale 12 aprile 2022);
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Pertanto, è da ritenersi ammissibile l’investimento innovativo - proposto da un’azienda che opera con un codice ATECO non rientrante tra gli ammissibili – purché il programma proposto sia volto alla realizzazione di una nuova unità produttiva o alla diversificazione dei prodotti mai fabbricati in precedenza e finalizzato allo svolgimento dell’attività economia rientrante tra le attività economiche ammissibili. Ciò premesso, come disposto dall’articolo 10, comma 6, del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo, l’impresa è tenuta a dimostrare l’avvenuta attivazione per l’unità produttiva agevolata del codice ATECO corrispondente a una delle attività economiche ammissibili, pena la revoca delle agevolazioni. Si specifica, infine, che le esclusioni e limitazioni previste all’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 10 febbraio 2022 riguardano esclusivamente l’attività economica cui è finalizzato il programma di investimento da realizzare e non riguardano eventuali attività già svolte dall’impresa non interessate dal programma di spesa.

1.4 Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 10 febbraio 2022?
No, in quanto l’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.5 Cosa si intende per micro, piccola e media impresa?
Le imprese possono qualificarsi in micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 come recepita dal decreto 18 aprile 2005.

I principali elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa sono:

Unità lavorative anno (ULA) e Fatturato annuo (in milioni di euro) oppure Totale di bilancio (in milioni di euro) dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Nel dettaglio i parametri dimensionali:

  • Micro impresa con meno di 10 ULA e Fatturato ≤ 2 oppure Totale di bilancio ≤ 2;
  • Piccola impresa con meno di 50 ULA e Fatturato ≤ 10 oppure Totale di bilancio ≤ 10;
  • Media impresa con meno di 250 ULA e Fatturato ≤ 50 oppure Totale di bilancio ≤ 43.

Si evidenzia inoltre che, ai fini del calcolo dimensionale, devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese in esame, secondo quanto previsto dal predetto decreto 18 aprile 2005.

Informazioni di dettaglio possono essere reperite nella sezione del sito del Ministero dedicata alla dimensione aziendale di cui al link https://www.mise.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=2004048.  

1.6 La procedura informatica non mi consente di acquisire in modalità telematica le informazioni al Registro delle imprese. Cosa è necessario fare?
Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa proponente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro; in caso contrario la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda.

 

 

2. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

 

2.1 Quali sono i programmi ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2022?
Come stabilito dall’articolo 6 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, sono considerati ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato 1 al D.M., in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente.

L’ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, specificati nell’allegato 2 al D.D. 12 aprile 2022. A tal fine, sono valorizzati, tra l’altro, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi volti:

  1. a) alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, attraverso l’applicazione delle soluzioni di cui all’allegato 2 al decreto ministeriale 10 febbraio 2022;
  2. b) al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, con il conseguimento, attraverso le misure di cui all’allegato 3 al decreto ministeriale 10 febbraio 2022, di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10 (dieci) per cento rispetto ai consumi dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda. 

2.2 È previsto un ambito territoriale specifico per la realizzazione dei programmi d’investimento ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2022?
Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, lettera c) del decreto ministeriale, i programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Un’impresa che sia in possesso della unità produttiva interessata dal programma d’investimento, può presentare una domanda di accesso alle agevolazioni per la tipologia “realizzazione di una nuova unità produttiva”?
Sì, purché l’unità produttiva interessata dal programma, al momento della presentazione della domanda, non risulti al Registro delle imprese già oggetto di esercizio di attività economiche.

2.4 Il programma di investimento può riguardare più sedi operative?
No, come disposto all’articolo 6 comma 6 lettera c) del D.M. 10 febbraio 2022, i programmi per ritenersi ammissibili devono essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione e risultante dal Registro delle imprese, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nonché per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l’impresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni. Per unità produttiva, si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

2.5 Quali sono le caratteristiche specifiche dei programmi di investimento agevolabili con le risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022?
Le risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022 sono destinate in favore di programmi di investimento proposti da PMI conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea e per quelli volti, in particolare, a:

  1. a) favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
  2. b) migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 677.875.519,57 di cui:

  1. a) euro 250.207.123,57 per le Regioni del Centro – Nord (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), a valere sulle risorse dell’iniziativa “REACT – EU” destinate all’Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020;
  2. b) euro 427.668.396,00 per le Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, a valere, quanto a euro 337.668.396,00, sul Programma complementare "Imprese e competitività" e, quanto a euro 90.000.000,00, sulle risorse liberate del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000-2006. Le predette risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli di assegnazione territoriale previsti dalle fonti finanziarie di riferimento.

Una quota pari al 25 per cento delle predette risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

2.6 Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto 10 febbraio 2022?
Come previsto all’articolo 6, comma 6, lettera e), del decreto 10 febbraio 2022, i programmi di investimento devono essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all’acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell’individuazione della data di avvio dei lavori.

2.7 Entro quali termini occorre ultimare il programma di investimento di cui al decreto 10 febbraio 2022?
Ai sensi del all’articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, i programmi di investimento devono prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni. Si evidenzia che non è prevista proroga dei termini di ultimazione del programma.

Si rende noto inoltre che, come previsto all’art. 8, comma 3 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, per i programmi di investimento realizzati nelle zone A (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna), nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto al comma 1 del predetto articolo e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa ivi indicata, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 (cinque) punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni, previa verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto.

2.8 Che cosa si intende nell’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 10 febbraio 2022 dove viene previsto che, ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere relative a beni acquistati da “terzi che non hanno relazioni con l’acquirente”? Quali sono le condizioni di ammissibilità delle spese?
La condizione che i beni siano acquisiti da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente è derivata da una specifica disposizione prevista in tal senso dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine la stessa Commissione ha specificato, negli orientamenti in materia di attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, che le parti coinvolte nell’acquisto devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio, 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti e questo sia nel caso in cui la partecipazione è detenuta dall’impresa beneficiaria nell’impresa fornitrice sia nel caso cui, invece, è il fornitore a detenere la partecipazione nell’impresa beneficiaria. Si evidenzia infine che tutte le indicazioni e condizioni di ammissibilità delle spese ammissibili sono riportate all’allegato 3 al decreto direttoriale 12 aprile 2022.

2.9 Sono ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa?
No, non sono ammissibili, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento di risparmi pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai vincoli normativi e prescrizioni amministrative, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022.

2.10 La realizzazione di opere murarie e assimilate rientrano tra le spese ammissibili alle agevolazioni?
Si, sono ammissibili le spese che riguardano opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili purché, come stabilito dall'art.7, comma 1 di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2022, siano strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento ammissibili. Qualora siano presenti spese per opere murarie, si precisa che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’impresa proponente è tenuta a presentare, oltre alla documentazione di cui all’art.3, comma 3, lettere da a) a g) del decreto direttoriale 12 aprile 2022, anche computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate redatto da un tecnico abilitato, come previsto dalla lettera h).

2.11 L'IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?
Le spese ammissibili, ai sensi di quanto disposto all’allegato 3 del decreto direttoriale 12 aprile 2022, devono essere considerate al netto dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è, pertanto, ammissibile alle agevolazioni.

2.12 Sono ammissibili le spese necessarie ad adeguare l’edificio alle caratteristiche di innovazione delle nuove soluzioni tecnologiche previste?
Le spese relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, sono da considerarsi ammissibili solo se strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti innovativi e con contenuto tecnologico elevato, non potendo, in ogni caso, riguardare la sola funzionalità degli edifici.

2.13 È possibile inserire nel programma di investimenti innovativi la realizzazione di un impianto fotovoltaico?
Come disposto all'art. 6 comma 2 lettera b) del D.M. 10 febbraio 2022, la realizzazione di impianti fotovoltaici costituisce una spesa ammissibile solo nel caso dei programmi che, prevedendo la realizzazione di investimenti innovativi, con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0 attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, siano, altresì, volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, mediante le misure di cui all’allegato 3 del predetto decreto, con il conseguimento di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10 (dieci) per cento rispetto ai consumi dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda.

Pertanto, la voce di spesa proposta rientra in una delle misure di cui all'allegato 3 ed in particolare nella " Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo", classificata tra le immobilizzazioni materiali, tipologia impianti ed ammissibile unitamente alle spese strettamente funzionali di cui all'articolo 7 comma 1 del D.M. 10 febbraio 2022, a condizione che l’intervento programmato sia finalizzato alla produzione di energia per mero autoconsumo e rientra in questa accezione anche lo scambio sul posto regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08.

Ai predetti fini, l'impresa proponente è tenuta a presentare in allegato alla documentazione di accesso indicata all'art. 3 comma 3 del D.D. 12 aprile 2022, la relazione resa nella forma di perizia giurata attestante la riconducibilità delle misure di efficientamento energetico previste dal programma di investimento ad una o più delle misure individuate dall’Allegato 3 del decreto ministeriale e il risparmio energetico conseguibile all’interno dell’unità produttiva interessata attraverso le predette misure, rispetto ai consumi di energia primaria dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda, precisando se esse corrispondano o non corrispondano a misure di adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa ed evidenziando, in caso affermativo, i vincoli e le prescrizioni applicabili e il risparmio energetico addizionale rispetto ai medesimi.

2.14 Sono ammissibili le spese per la diagnosi energetica?
Sì. Nell’ambito di progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102), relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico.

Tali costi sono ammissibili nei limiti del 3 % (tre per cento) dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento. In particolare, in applicazione della predetta previsione, la diagnosi energetica non costituisce spesa ammissibile per le impresse energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Alle spese per la diagnosi energetica si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022.

2.15 È previsto un importo minimo di spese ammissibili?
In base a quanto stabilito all’art. 6, comma 6 lettera d), punti d.1 e d.2 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono rispettare le soglie di importo delle spese ammissibili di seguito elencate:

d1) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone A (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna), spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e, comunque, all’80 (ottanta) percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;

d2) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto), spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e, comunque, all’80 (ottanta) percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato.

Ciò premesso, i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie ma, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni.

2.16 È vincolante il fornitore e la tipologia di beni di cui ho esibito il preventivo?
Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l’ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché il cambio di fornitore, non devono essere preventivamente comunicate al Soggetto gestore e sono valutate in fase di erogazione del contributo.

Le variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.

Si ribadisce che non sono previste variazioni dei termini di ultimazione dei programmi di investimento, i quali devono prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

 

3. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

 

3.1 Qual è la forma delle agevolazioni concedibili ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2022?
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie. In particolare:

  1. a) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60 (sessanta) per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50 (cinquanta) per cento per le imprese di media dimensione;
  2. b) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40 (quaranta) per cento per le imprese di media dimensione;
  3. c) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, il contributo massimo è pari al 35 per cento per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Per le spese di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 10 febbraio 2022 le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER.

Per i programmi di investimento realizzati nelle zone A, nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto all’art. 8, comma 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022 e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa ivi indicata, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 (cinque) punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni, previa verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto.

 

 

4. CUMULABILITA'

 

4.1 Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2022 sono cumulabili con altri incentivi configurabili come aiuti di Stato?
No. Come disposto dal decreto ministeriale 10 febbraio 2022 articolo 8, comma 5, le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in “de minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER”.

4.2 Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2022 sono cumulabili con il "Credito di imposta per investimenti industria 4.0”?
Si. Le agevolazioni di cui al decreto 10 febbraio 2022 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato (a titolo esemplificativo Credito d’imposta per investimenti 4.0.) a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo del bene e sia comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

4.3 Le agevolazioni di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2022 sono cumulabili con la "Nuova Sabatini"? E con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?
No, in quanto le agevolazioni previste dal decreto ministeriale 10 febbraio 2022, in base a quanto stabilisce l’articolo 8, comma 5 dello stesso, non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato (come, ad esempio, la Nuova Sabatini o il Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

 

 

 

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

5.1 Quali sono i termini per la trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?
L’invio delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica messa a disposizione nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito web del Soggetto gestore - Invitalia S.p.A. (www.invitalia.it) a partire dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022.

5.2 Come funziona la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?
La procedura informatica sarà disponibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito web del Soggetto gestore - Invitalia S.p.A. (www.invitalia.it) a partire dalle ore 10.00 alle ore 17.00 del 18 maggio 2022. La suddetta procedura prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa proponente tramite SPID o Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica. L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente e la sezione dedicata sarà precompilata con i dati estratti dal sistema di autenticazione; nel caso in cui l’utente ha dichiarato di compilare la domanda come Delegato dell’impresa, la sezione dedicata sarà precompilata con i dati del Rappresentante legale estratti dal Registro delle Imprese se presenti. La domanda così generata dovrà essere firmata digitalmente dal Rappresentante legale dell’Impresa proponente o da un suo Delegato.

5.3 Quali sono le identità digitali funzionali all'accesso alla procedura informatica?
La domanda può essere compilata online dalle ore 10.00 del 4 Maggio 2022. Per compilare la domanda il soggetto proponente deve:

  • essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Rappresentante legale o di un suo delegato;
  • accedere alla piattaforma dedicata per compilare la domanda online e allegare la documentazione obbligatoria;
  • per concludere la compilazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale. Sono ammesse firme digitali sia in formato PADes sia in formato CADes.

5.4 Quali dati occorre inserire nel modulo di domanda per definire la dimensione dell’impresa richiedente?
Premettendo che nella FAQ 1.5 sono riportati gli elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa secondo quanto stabilito dal decreto 18 aprile 2005, di seguito si forniscono le indicazioni necessarie per compilare la sezione del modulo di domanda dedicata alla dimensione dell’impresa richiedente:

  • periodo di riferimento: indicare l’ultimo esercizio contabile che risulta, alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, chiuso e approvato ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’ultimo esercizio contabile per il quale è stata presentata l’ultima dichiarazione dei redditi;
  • fatturato: indicare l’importo corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’importo dei ricavi desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
  • totale di bilancio: indicare il totale dell’attivo patrimoniale. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio la predetta informazione è desunta sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
  • occupati (ULA): indicare il dato riferibile ai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati al soggetto proponente da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente.

5.5 È possibile presentare documenti redatti in lingua straniera?
I documenti a corredo degli allegati previsti dal decreto direttoriale 12 aprile 2022 per la presentazione della domanda di agevolazione, ove redatti in lingua diversa dall’italiano, devono essere presentati unitamente ad una traduzione in lingua italiana asseverata attestante la perfetta conformità tra testo originale e quello tradotto.

5.6 Cosa si intende per “adeguato preventivo di spesa”?
Per “adeguato preventivo di spesa” si intende un preventivo dotato delle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g), del decreto direttoriale 12 aprile 2022, ossia di un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore, e l’attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all’articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto ministeriale 10 febbraio 2022. I preventivi allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni concorrono, qualora ritenuti adeguati dal Soggetto gestore, alla definizione del punteggio inerente all’indicatore riferito alla fattibilità tecnica del programma di investimento, di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), punto ii. del decreto direttoriale 12 aprile 2022.

In ultimo, si rammenta che L’art. 6 comma 6, lettera e) del D.M. 10 febbraio 2022 stabilisce che “i programmi d’investimento devono essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all’acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell’individuazione della data di avvio dei lavori”.

Pertanto, un preventivo con firma per accettazione della controparte può essere, di conseguenza, considerato un impegno giuridicamente vincolante.

5.7 Il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità è un requisito di accesso alle agevolazioni? È sempre necessario allegare tale documentazione al modulo di presentazione della domanda?
Come previsto al comma 4 dell’articolo 3 di cui al decreto direttoriale 12 aprile 2022, il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, secondo periodo, e comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014, è un requisito di accesso alle agevolazioni solo per le imprese energivore e a prescindere dalla tipologia di programma presentato, costituendo un elemento di conformità giuridica, anche oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera a.3) del medesimo articolo. Ferme restando le verifiche istruttorie e i controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese, tali imprese devono, tuttavia, allegare alla domanda di agevolazione la predetta documentazione solamente qualora intendano proporre un programma di miglioramento della sostenibilità energetica.

5.8 Quando è obbligatorio allegare la perizia giurata?
Le imprese sono tenute ad allegare la perizia giurata solo nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, quale documentazione probatoria idonea alla definizione del punteggio inerente all’indicatore “Sostenibilità ambientale del programma di investimento” di cui all’articolo 9, comma 4, e all’Allegato 5, lettera c), del decreto.

In particolare:

1) Per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa:

- relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, contenente le informazioni necessarie a verificare il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento, come previsto al comma 3, lettera i) punto 1 dell’art. 3 di cui al decreto direttoriale 12 aprile 2022;

2) Per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea:

- perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici”, come previsto al comma 3, lettera i) punto 2 dell’art. 3 di cui al decreto direttoriale 12 aprile 2022.

Le due attestazioni possono essere presentate congiuntamente, qualora ricorrano entrambi gli elementi oggetto di attestazione, attraverso la redazione di un’unica perizia.

La perizia dovrà essere redatta secondo gli schemi resi disponibili nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it) e pubblicati, altresì, nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

5.9 Un’impresa che intende presentare un programma d’investimento volto a favorire la transizione verso il paradigma dell’economia circolare è tenuta ad allegare la perizia?
No. Nel caso di programma d’investimento volto a favorire la transizione verso il paradigma dell’economia circolare, l’impresa è tenuta ad individuare la riconducibilità ad almeno una delle soluzioni tecnologiche di cui all’Allegato 2 del decreto 10 febbraio 2022. La coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all’Allegato 2 è valutata sulla base del piano d’investimento e dalla ulteriore documentazione prodotta in fase di domanda di agevolazione.

5.10 Quali informazioni deve contenere la relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata di cui all’art. 3, comma 3, lettera i.1) di cui al decreto direttoriale 12 aprile 2022?
Si chiarisce che la relazione tecnica del programma di investimento, redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata di cui all’art. 3, comma 3, lettera i.1) del decreto direttoriale 12 aprile 2022, deve attestare la riconducibilità degli interventi previsti dal programma di investimento ad una o più delle misure individuate dall’Allegato 3 del decreto 10 febbraio 2022, riducendo il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda, determinato come capacità del programma di determinare un “risparmio energetico”, attraverso l’adozione di una o più delle misure di cui all’allegato 3, non inferiore al 10% .

La perizia deve altresì precisare se le misure previste corrispondano o non corrispondono a misure di adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa ed evidenziando, in caso affermativo, i vincoli e le prescrizioni applicabili e il risparmio energetico addizionale rispetto ai medesimi.

Per i programmi, invece, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea, il relativo contributo deve essere comprovato da perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale, inteso come capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici” individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852.

Le attestazioni dei tecnici di cui alla relazione tecnica prevista per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, attestante i risparmi energetici e di cui alla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici, possono essere presentate congiuntamente, qualora ricorrano entrambi gli elementi oggetto di attestazione, attraverso la redazione di un’unica perizia.

Si chiarisce infine il principio della sana gestione finanziaria da attestare nell’ambito della predetta perizia, atto a consentire l’attuazione degli interventi secondo le tempistiche previste, nonché la determinazione  delle spese in linea con i prezzi di mercato, assicurando nel contempo un nesso tra obiettivi fissati e performance, tra indicatori e risultati.

5.11 Quali certificazioni devono essere allegate al momento della presentazione della domanda?
L’impresa proponente è tenuta a presentare copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico dichiarate come possedute alla data di presentazione della domanda, utili all’attribuzione del punteggio previsto dall’indicatore iv del criterio “Sostenibilità ambientale del programma di investimento” di cui all’Allegato 5 del decreto 10 febbraio 2022, accompagnata dalla dichiarazione di impegno, da parte dell’impresa proponente, al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data. A tali fini il Soggetto gestore – Invitalia S.p.A. - attribuendo il punteggio una sola volta in caso di possesso di più certificazioni, prenderà in considerazione le certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e le certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad esempio Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

 

6. POST AMMISSIONE 

 

6.1 Sui titoli di spesa e nella corrispondenza o altro documento (bonifici, contratti, etc.) deve essere riportata una dicitura specifica?
Come previsto dall'art. 6 comma 6 del DD 12/04/2022, la società dovrà riportare sui giustificativi di spesa o di pagamento le seguenti diciture a seconda della fonte finanziaria prevista dall’art.1 del provvedimento di concessione: 
a) «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 10 febbraio 2022 – PON Imprese e competitività 2014-2020/Iniziativa React-UE – ID … CUP …»;
b) «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 10 febbraio 2022 - POC Imprese e competitività 2014-2020 – ID … CUP …»;
c) «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 10 febbraio 2022 – risorse liberate del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006 – ID … CUP …»;

Al comma 7 dell’art. 6 del DD 12/04/2022 viene disciplinata anche la fattispecie delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dopo la data di presentazione della domanda ma prima del provvedimento di concessione delle agevolazioni. In questo caso l’impresa interessata dovrà riportare la seguente dicitura:
a) «Spesa di euro … prevista nell’ambito del progetto – ID … presentato a valere sul DM 10 febbraio 2022».

6.2 All’art. 1 del provvedimento concessione, con riferimento alla fonte finanziaria, non riscontro una delle diciture previste dall’art.6 comma 6 del DD 12/04/2022, riscontro solo “Programma complementare "Imprese e competitività"”. Quale fonte finanziaria devo inserire nei titoli di spesa o nei giustificativi di pagamento?
In tal caso, bisognerà inserire la seguente dicitura:
b) «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 10 febbraio 2022 - POC Imprese e competitività 2014-2020 – ID … CUP …».

6.3 A causa delle variazioni di prezzo dei beni presentati nei preventivi del progetto iniziale, è possibile cambiare fornitore dei beni e/o rimodulare i costi tra un bene e un altro, rispettando sempre le finalità del progetto e l'importo totale del contributo concesso? (Ad es., ho trovato un altro fornitore che mi fa un prezzo molto più vantaggioso)

Le variazioni sono disciplinate dall'art. 9 del DD 12/04/2022, nello specifico ai commi 4 e 5 riportati di seguito: 
- 4. “Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato, tali da determinare il venir meno del raggiungimento degli obiettivi del programma stesso;”
- 5. “Il Soggetto gestore provvede alla valutazione di variazioni diverse da quelle di cui al comma 4 nell’ambito dell’esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte dell’impresa beneficiaria". 
Ai fini di un corretto inquadramento delle modifiche intervenute, è opportuno che nell'ambito della presentazione dei singoli SAL la Società riporti nel dettaglio le eventuali variazioni intervenute identificando le stesse nell'ambito delle seguenti macrocategorie: 
-              Variazioni di prezzi;
-              Variazione di fornitori;
-              Variazione di beni;
-              Altro (avendo cura di fornire una descrizione).
Si specifica che, come indicato all’art. 13 c. 1 del DM 10/02/2022, le variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti (SEDE), devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.

6. 4 La relazione tecnica ASSEVERATA deve essere presentata ad ogni SAL?
La relazione tecnica asseverata non si rende necessaria per tutti i SAL; infatti, deve essere presentata in caso di variazioni dell’investimento e in caso di SAL a saldo; negli altri casi è stato predisposto nella documentazione, presente al seguente link https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/investimenti-sostenibili-40/per-le-imprese-beneficiarie , un format di DSAN di conformità a firma del Legale Rappresentante.
Nello specifico:
-          In caso di variazioni SIGNIFICATIVE (es. bene diverso da quello indicato in domanda) è necessario compilare il FORMAT DI RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA DI VARIAZIONE;
-          In caso di variazioni NON SIGNIFICATIVE (prezzi diversi da quelli indicati, quantità diverse da quelle indicate, fornitore diverso da quello indicato, upgrade di un bene già previsto in sede di presentazione della domanda) è necessario compilare la DSAN DI CONFORMITA’;
-          In caso di SAL a SALDO bisogna compilare la RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA DI CONFORMITA’.
In caso di variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti (SEDE), devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. (art. 13 c. 1 del DM 10/02/2022)

6.5 Dove posso trovare l’elenco banche convenzionate rispetto alla prevista procedura di erogazione tramite trasmissione di fatture non quietanzate?
L'elenco può consultarlo al link dell’ABI Lista Banche.pdf (abi.it) 

6.6 In caso di dicitura di annullo prevista all’art. 6 comma 6 e 7 del DM 10 febbraio 2022 mancante o incompleta come sanare i documenti per il riconoscimento della spesa nel rispetto del principio del doppio finanziamento?
I titoli di spesa (fatture) emessi in data PRECEDENTE al provvedimento di concessione in cui manca o è apposta parzialmente la dicitura di annullo prevista all’art. 6 c. 7 saranno ammessi se e solo se riportano, all’interno della descrizione, almeno l’indicazione dell’ID progetto (IS010XXX) o del riferimento al DM 10 febbraio 2022. 
Nel caso in cui non sia stato rispettato quanto previsto ai punti precedenti, sarà necessario procedere con lo storno tramite nota di credito e riemissione della stessa con la dicitura di annullo corretta prevista. 
Non sarà necessario stornare anche il pagamento purchè nella documentazione propedeutica alla richiesta di erogazione si riscontrino:
- Le fatture emesse con dicitura di annullo mancante o incompleta;
- I pagamenti;
- Le Note di credito;
- Le fatture con dicitura di annullo corretta;
- La quietanza liberatoria del fornitore.
I titoli di spesa (fatture) emessi in data SUCCESSIVA al provvedimento di concessione in cui manca o è apposta parzialmente la dicitura di annullo prevista all’art. 6 c. 6 saranno ammessi se e solo se riportano, all’interno della descrizione, almeno l’indicazione del CUP o dell’ID progetto (IS010XXX). 
Nel caso in cui non sia stato rispettato quanto previsto ai punti precedenti, sarà necessario procedere con lo storno tramite nota di credito e riemissione della stessa con la dicitura di annullo corretta prevista. 
Non sarà necessario stornare anche il pagamento purchè nella documentazione propedeutica alla richiesta di erogazione si riscontrino:
- Le fatture emesse con dicitura di annullo mancante o incompleta;
- I pagamenti;
- Le Note di credito;
- Le fatture con dicitura di annullo corretta;
- La quietanza liberatoria del fornitore.

6.7 Considerando quanto scritto nell'art. 8 comma 3 del DM 10 febbraio 2022: "Per i programmi di investimento realizzati nelle zone A, nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto al comma 1 e nei limiti  delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa ivi indicata, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 (cinque) punti percentuali",   i 9 mesi sono da intendersi a partire dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, dalla data di accettazione dello stesso o dalla data di avvio?
Il termine è da considerarsi a partire dal ricevimento del Provvedimento di concessione.

6.8 Esigenza improrogabile di attuare un anticipo del 20% entro il 31/12/2022 totalmente a carico dell'azienda da scomputare dal saldo finale
La società può optare per un conto corrente ordinario gestendo direttamente i rapporti di pagamento con il proprio fornitore. Tale scelta verrà indicata in sede di presentazione del 1° SAL.

6.9 È obbligatorio presentare, in sede di rendicontazione, le fatture in formato XML? Le fatture in formato XML devono contenere obbligatoriamente i riferimenti al bando e al CUP di progetto oppure è sufficiente che siano presenti nelle fatture in versione PDF?
La società dovrà presentare necessariamente le fatture elettroniche trasmesse allo SDI in formato leggibile (pdf dell’XML). Non sono considerati validi titoli di spesa le copie di cortesia. Le fatture elettroniche trasmesse allo SDI devono obbligatoriamente contenere nella descrizione della fattura la dicitura prevista dall’art. 6 commi 6 e 7 del DD 12/04/2022.

6.10 È possibile pagare le fatture mediante diversi conti correnti ordinari?
Come riportato dall’art. 7 comma 2 lett. e): le fatture devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento.

6.11 Se la data di avvio progetto è precedente alla data del provvedimento di concessione, quale è il termine di ultimazione dell’investimento?
Il termine di ultimazione dell’investimento non è da considerarsi a partire dalla data di avvio del progetto né dalla data di perfezionamento del provvedimento di concessione.
Come specificato all’art. 6 comma 6 lett. f) del DM 10 febbraio 2022, il termine ultime di ultimazione dell’investimento deve essere non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

6.12 È prevista la possibilità di richiedere una proroga del termine di ultimazione dell’investimento?
Non è prevista la possibilità di richiedere una proroga del termine di ultimazione dell’investimento. Il termine di ultimazione non deve essere successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.


6.13 Quali sono le informazioni da inserire sul poster temporaneo con riferimento agli obblighi di pubblicizzazione?
- Le informazioni da inserire sono per il centro nord:

ASSE: VI;
PRIORITA’ DI INVESTIMENTO: 13i;
AZIONE: RA3.1;


6.14 In caso di progetti inerenti all’acquisto di impianti fotovoltaici quale è la documentazione necessaria da presentare in sede di SAL a Saldo e variazioni significative? 
In caso di progetti che riguardano, tra l’altro, l’acquisto di impianti fotovoltaici è necessario, insieme alla documentazione prevista per la presentazione della richiesta di erogazione, fornire anche una relazione sulla producibilità e sull’autoconsumo corredata da documentazione opportuna (bollette utenze elettriche). 

 

6.15 Cosa succede se varia la dimensione dell’impresa rispetto a quanto comunicato in sede di domanda e ho già ricevuto il provvedimento di concessione? 
Come indicato anche alla FAQ n. 1, possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022 valutato sulla base dell’ultimo bilancio approvato. All’art. 13 del DM 10 febbraio 2022 viene disciplinato che: “le variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.”. Pertanto, la perdita dello status di PMI, successiva alla presentazione della domanda e non imputabile ad operazioni straordinarie, ma dovuta alla naturale crescita aziendale, non comporta la perdita dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata.