Investimenti sostenibili 4.0

Incentivi alla transizione digitale e alla sostenibilità ambientale

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili, determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

In particolare:

  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Per i programmi di investimento realizzati nei territori delle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel caso in cui siano conclusi entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta (nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa), una maggiorazione del contributo in conto impianti del 5%. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni.

Le agevolazioni di Investimenti sostenibili 4.0 non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in “de minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.