Investimenti sostenibili 4.0

Incentivi alla transizione digitale e alla sostenibilità ambientale

Spese per macchinari, impianti e attrezzature; programmi informatici e licenze; opere murarie e certificazioni di sistemi di gestione ambientale
 

Cosa si può fare

Gli incentivi finanziano programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0 (allegato 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Hanno priorità quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso.

A tal fine sono valorizzati, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi che puntano:

  • alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare (cfr. allegato 2 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022);
  • al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, con il conseguimento (attraverso le misure indicate nell'allegato 3 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022) di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall’art.13 del Regolamento GBER. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, "non arrecare un danno significativo").
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

 

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

  1. macchinari, impianti e attrezzature
  2. opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  3. programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  4. acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (cfr. decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  • prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l'ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
  • essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  • essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  • nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  • nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.