Le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente
- operare in via prevalente nel settore di attività economica di “Edizione di software” o “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”
- avere una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2020
- avere un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone
- non aver ricevuto alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente
- garantire, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis