Digital transformation

FAQ

 

È possibile precompilare la domanda prima della data di apertura dello sportello?

No, non è possibile precompilare la domanda. L’accesso al sito sarà disponibile a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020.

 

Come si presenta la domanda?

Per compilare e per presentare la domanda è necessario:

  • essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE)
  • accedere al sito riservato per compilare la domanda online e scaricare la documentazione da allegare.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società. Al termine della procedura on line viene assegnato un protocollo elettronico.

 

Quali sono i codici Ateco per le attività beneficiarie del bando di Digital Transformation?

Si deve far riferimento ai codici ATECO elencati nell'Allegato 1 del decreto direttoriale 9 giugno 2020, verificando se il codice ATECO primario sia compreso tra quelli indicati nel citato allegato.

 

Le agevolazioni di Digital Transformation sono cumulabili con altre agevolazioni, ad esempio il credito d'imposta previsto per gli investimenti?

Per quanto riguarda la cumulabilità, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 9 giugno 2020, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Le agevolazioni di natura fiscale sono, invece, cumulabili.

 

Come si calcola il 40% dei costi forfettari di cui all’articolo 12 del decreto 9 giugno 2020?

Con riferimento ai costi forfettari di cui all'art. 12 comma 5, considerate le spese:

  1. a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di

somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici,

ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal

progetto (escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali);

  1. b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui

sono utilizzati per il progetto.

  1. c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa

l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite

una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

  1. d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali,

delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

Le spese rendicontabili sono: [b+c+d] <= 0.4 *a

 

Possono essere presentate nella domanda spese sostenute nel mese di novembre 2020 inerenti progetti in fase di attuazione?

Con riferimento all'Art. 5. (Progetti ammissibili) del Decreto 09/06/2020, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono, tra le altre cose, pena l'inaccoglibilità, essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all’articolo 12, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al Capo II ovvero all’articolo 14, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al Capo III.

 

È possibile presentare un progetto che preveda sia Interventi previsti nel Capo II sia interventi nel Capo III?
Ai sensi dell'art. 7, comma 3, può essere presentata, nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare, in alternativa, un progetto di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione di cui al Capo II ovvero un progetto di investimenti di cui al Capo III. In definitiva può essere presentato un progetto che prevede solo una delle tre tipologie citate in precedenza.

 

Sono ammesse, tra le spese del personale, le spese dell'amministratore impegnato nel progetto?
Se il ruolo all’interno del progetto e il compenso sono stabiliti con delibera del CDA, i costi dell’Amministratore unico sono rendicontabili.
Per le modalità di calcolo del costo del personale si deve far riferimento a quanto indicato nell'allegato 1 e 2 del decreto interministeriale 24 gennaio 2018. In relazione alla documentazione da produrre potranno essere richiesti, tra le altre cose, buste paga, timesheet giornate uomo e costo orario del personale. Potranno essere chieste in fase di rendicontazione, anche specifiche dichiarazione da parte del responsabile del personale.

 

La domanda andrà compilata direttamente online? il form sarà lo stesso del fac simile?
La domanda si genererà autonomamente con i dati inseriti sulla piattaforma. Il form potrebbe avere un aspetto diverso rispetto al fac simile.

 

Con riferimento all’Allegato 5.1, in caso di non disponibilità di firma digitale da parte di uno dei soggetti firmatari, è possibile procedere con firma digitale del Legale Rappresentante sul documento sottoscritto con firma autografa dal dichiarante allegando relativo documento d’identità?
L’allegato 5.1 deve essere firmato da ogni soggetto che rende la dichiarazione. Qualora tali soggetti non avessero la firma digitale andrà apposta la firma olografa con allegato il documento di riconoscimento e controfirmato digitalmente dal legale rappresentante.

 

Quanto possono essere grandi i file da allegare?
I file da allegare non possono superare la dimensione massima di 20 MB

 

E’ possibile presentare un progetto di importo superiore a 500.000,00 euro chiedendo l'agevolazione solo per l'importo massimo di 500.000,00 euro ammissibile?
No, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00.

 

I dati relativi ai finanziamenti a M/L a quale anno devono riferirsi?
Vanno indicati tutti i finanziamenti a M/L in essere al momento della presentazione della domanda.

 

Quale è la durata massima del finanziamento agevolato?
Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario in un periodo della durata massima di 7 anni. Il finanziamento può comunque essere restituito in un periodo inferiore ai 7 anni.

 

Possono partecipare le società in contabilità semplificata e che quindi non dispongono di bilanci depositati?
Per il requisito dei bilanci, nel caso di società in contabilità semplificata, si deve fare riferimento alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali come asseverato da un revisore dei conti.

 

Con riferimento all’allegato A1 alla domanda di accesso alle agevolazioni, nei campi di testo dove viene indicato il numero massimo di caratteri devono essere considerati gli spazi vuoti?
Ai fini del conteggio dei caratteri dei campi testo dell'Allegato A1, gli spazi vuoti non devono esser considerati.

 

In caso di aggregazione di imprese con quale modalità si effettua la verifica sul raggiungimento del limite di ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a euro 100.000, da realizzare nel corso dell'ultimo esercizio contabile, così come previsto dal decreto direttoriale 9 giugno 2020?
Nel caso di aggregazione di imprese, è necessario considerare gli importi dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’ultimo bilancio di esercizio approvato (o dichiarazione dei redditi se la società vige in regime di contabilità semplificata) dei partecipanti all’aggregazione e sommarli al fine di verificare il raggiungimento del valore minimo previsto dalla normativa.