Proof of Concept PNRR

FAQ

A. Definizioni

1.A – Cosa si intende per soggetto proponente?

Ogni soggetto tra quelli di cui all’articolo 4 del Bando che, singolarmente o in forma congiunta ad altri soggetti indicati nel predetto articolo, hanno presentato un Programma di valorizzazione secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 8 del Bando.

2.A – Cosa si intende per soggetto beneficiario?

Il Soggetto proponente al quale viene concesso il finanziamento mediante l’atto di concessione.

3.A – Cosa si intende per soggetto capofila?

È il soggetto responsabile dell’attuazione del Programma di valorizzazione (che può essere presentato in forma congiunta da più soggetti tramite atti formali perfezionati tra i soggetti stessi) ed è l’unico referente per la direzione generale e per il soggetto gestore. In caso di presentazione del Programma di valorizzazione in forma congiunta, si renderà necessario presentare la delega al soggetto capofila, come indicato all’articolo 8, comma 3, Allegato 5.  

4.A – Cosa si intende per Organismo di Ricerca?

Ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, punto 83) per “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza” si intende una entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. Ai fini del Bando PoC PNRR, per essere un soggetto ammissibile, gli OdR devono possedere anche i requisiti previsti dall’articolo 4, ed essere dunque Università statali e non statali e Istituti universitari ad ordinamento speciale, Enti Pubblici di Ricerca, e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS) che abbiano sede legale e operativa sul territorio italiano, dotate di ufficio di trasferimento tecnologico. Qualora gli OdR svolgano anche attività economiche, queste ultime non devono superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva del soggetto stesso.

5.A – Cosa si intende per Ufficio di Trasferimento Tecnologico?

Gli uffici di trasferimento tecnologico sono strutture attive presso le Università e gli Enti di ricerca che hanno come finalità la valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica conseguiti nelle relative organizzazioni di appartenenza. Tali uffici possono avere denominazioni diverse, come per esempio Ufficio per la valorizzazione della ricerca, Knowledge Transfer Office, ecc.

6.A – Cosa si intende per scala di TRL?

La scala di TRL è una scala di misurazione del livello di maturità tecnologica dei titoli di proprietà industriale secondo la Commissione Europea Commissione Europea “Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C (2017)7124”.

7.A – Cosa si intende per rapporto di ricerca con esito non negativo?

È un rapporto che evidenzia per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) una rivendicazione positiva.

 

B. Soggetti proponenti

1.B – Uno stesso soggetto può partecipare in forma congiunta a più programmi di valorizzazione in qualità di Soggetto proponente (quindi mai in qualità di Soggetto capofila/beneficiario?)

Ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del Bando, ciascun soggetto proponente può presentare o partecipare ad un solo Programma di valorizzazione. Nel caso in cui uno stesso soggetto, in qualità di capofila, presenti o partecipi a più di un Programma di valorizzazione, verrà ritenuto ammissibile esclusivamente il Programma di valorizzazione presentato per primo cronologicamente e decadranno automaticamente tutti i programmi presentati successivamente.

2.B – Al fine di comprovare il possesso del requisito di Organismo di ricerca, i Soggetti proponenti dovranno allegare documentazione specifica alla proposta di Programma di valorizzazione?

I Soggetti proponenti, come indicato dall’articolo 8 comma 3, dovranno produrre una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (Allegato 4), con la quale si attesta il possesso del requisito di Organismo di Ricerca alla quale dovrà essere allegato lo Statuto del Soggetto. Altra documentazione comprovante il possesso del predetto requisito dovrà essere resa disponibile su eventuale richiesta del Soggetto gestore.

3.B – Può essere considerato come soggetto ammissibile un Dipartimento - dotato di autonomia gestionale ed economica - di una Università Statale? Nel caso il singolo Dipartimento fosse un soggetto ammissibile, il limite di presentazione di un solo Programma di valorizzazione è riferito al singolo dipartimento o all'intera Università?

Il Dipartimento, pur se dotato di autonomia gestionale ed economica, non rientra tra i soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 4 del Bando. Pertanto, il limite di presentazione di un solo Programma di valorizzazione deve intendersi riferito all'Università nel suo complesso e nella sua globalità, indipendentemente dal/i Dipartimento/i che svolgerà/nno le attività relative al Programma di valorizzazione.

4.B – È possibile cedere la titolarità dei brevetti/domande di brevetto oggetto dei progetti di PoC nel corso di svolgimento delle attività del Programma di valorizzazione?

Il Soggetto proponente/beneficiario, in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento, si assumerà l’obbligo di non cedere la titolarità del brevetto/domanda di brevetto e di non stipulare contratti di licenza per tutta la durata del relativo progetto di PoC.

Si specifica, tuttavia, che ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del Bando, i progetti di PoC dovranno avere una durata massima non superiore a 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento; ne deriva che, qualora il brevetto/domanda di brevetto oggetto del progetto di PoC mediante l’attuazione delle attività di PoC, abbia raggiunto livelli di maturità tecnologica tali da consentirne la commercializzazione prima dello scadere del termine previsto di conclusione delle attività di progetto, il progetto medesimo potrà concludersi anticipatamente.

Successivamente sarà il Soggetto gestore, per il tramite della Commissione di valutazione a verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi e i risultati previsti.

Si specifica, inoltre, che è possibile stipulare contratti di opzione di cessione o di licenza in fase di selezione dei PoC, al fine di incentivare il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del progetto di PoC stesso, a condizione che il diritto di detenzione/sfruttamento si trasferisca successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto di PoC.

5.B – I soggetti che si impegnano nel cofinanziamento oltre al soggetto proponente possono essere dei privati? Devono presentare degli impegni?

I soggetti che possono presentare Programmi di valorizzazione e che, pertanto, potranno essere ritenuti ammissibili al finanziamento e attuatori delle attività del programma e dei relativi Progetti di PoC, sono esclusivamente quelli di cui all’articolo 4 del Bando.

Può essere ammesso il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale solo ai fini del cofinanziamento del Programma di valorizzazione/Progetti di PoC, intendendosi per cofinanziamento l’apporto di risorse finanziarie a carico dei soggetti proponenti (o anche di soggetti terzi) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell’intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all’articolo 6 del Bando.

Ai fini del coinvolgimento di soggetti privati, entro i limiti sopra specificati, in fase di presentazione del Programma di valorizzazione è sufficiente produrre un atto formale (es. lettera di intenti, etc.) che sia atto a comprovare tale coinvolgimento.

Si specifica inoltre che il soggetto proponente/beneficiario, in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento, si assumerà l’obbligo di non cedere la titolarità del brevetto/domanda di brevetto o di non stipulare contratti di licenza per tutta la durata del relativo progetto di PoC.

È possibile, tuttavia, stipulare contratti di opzione di cessione o di licenza (a condizione che il diritto di detenzione/sfruttamento si trasferisca successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto di PoC), al fine di incentivare il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del progetto di PoC stesso.

6.B - È considerato ammissibile un brevetto/domanda di brevetto che abbia tra i titolari più soggetti ammissibili e altri non ammissibili (ma non imprese) che congiuntamente hanno una titolarità almeno pari al 55% dove il soggetto proponente sia uno di questi, che singolarmente ha una quota inferiore al 55% e tuttavia abbia ottenuto dagli altri contitolari il nulla osta alla richiesta di contributo?

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 4 del Bando, che sancisce che “Il soggetto proponente deve essere titolare di almeno un brevetto o aver presentato almeno una domanda di un brevetto così come specificato al precedente articolo 1 comma 3. Il brevetto o la domanda di brevetto possono essere detenuti anche congiuntamente da soggetti privi dei requisiti di cui al presente articolo, a condizione che il soggetto proponente, ammissibile ai sensi del presente Bando, detenga almeno il 55% di titolarità.”, si precisa che può essere considerato ammissibile un brevetto\domanda di brevetto detenuto in co-titolarità tra soggetti ammissibili e altri non ammissibili (ma non imprese) a condizione che i soggetti ammissibili congiuntamente detengano una titolarità di almeno il 55% e nonostante il Soggetto proponente detenga una quota di titolarità inferiore al 55%. Questa fattispecie è ammissibile al Bando a condizione che tutti gli altri co-titolari concedano al Soggetto proponente il nulla osta a valorizzare il brevetto\domanda di brevetto.

7.B – Sono ammissibili brevetti che rispettino i requisiti del Bando e che abbiano già partecipato al precedente Bando?

Come stabilito dall’articolo 1 comma 4 del Bando, non sono ammissibili i brevetti e le domande di brevetto già oggetto dei progetti di PoC finanziati a valere sul precedente Bando.

8.B – Può un Organismo di Ricerca italiano, no-profit e dotato di un ufficio di trasferimento tecnologico essere considerato soggetto ammissibile ai sensi del Bando?

Come disciplinato all’articolo 4 comma 1 del Bando “I soggetti che possono presentare i Programmi di valorizzazione in risposta al presente Bando possono essere esclusivamente le Università statali e non statali e gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che abbiano sede legale e operativa sul territorio italiano.”

Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 “I soggetti di cui ai commi precedenti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii. Laddove tali soggetti svolgano anche attività economiche, […]

Sono dunque ritenuti soggetti ammissibili al Bando esclusivamente i soggetti di cui al precedente comma 1 (Università statali e non statali e Istituti universitari ad ordinamento speciale, Enti Pubblici di Ricerca) a condizione che siano anche in possesso del requisito di Organismo di Ricerca. Non rileva quindi, ai fini di ammissibilità al Bando, il solo possesso del requisito di Organismo di Ricerca.

 

C. Costi ammissibili

1.C – Per quanto riguarda la strumentazione impiegata è possibile valorizzare strumenti di non nuova acquisizione e che siano ancora nel periodo di ammortamento?

Ai sensi dell’articolo 7, lettera b) del Bando, sono ammissibili i costi relativi materiali, attrezzature e licenze software.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo. Nel caso di specie, sono ammissibili i costi di cui alla predetta lettera b) che siano ancora nel periodo di ammortamento nel limite della quota parte corrispondente alla durata del progetto.

2.C – Sono ammissibili quei brevetti che non hanno ancora ricevuto il rapporto di ricerca perché presentati da meno di un anno? Possono essere ammessi ad esempio sotto condizione?

Ai sensi dell’articolo 1 del Bando, sono ammissibili:

  • Brevetti concessi a partire dal 1 gennaio 2019;
  • Domande nazionali di brevetto per invenzione industriale depositate dal 1 gennaio 2018 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
  • Domande di brevetto europeo o domande internazionali di brevetto depositate dal 1 gennaio 2018, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichino la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Stante quanto sopra, non sono ammissibili i brevetti/domande di brevetto che non posseggano i requisiti sopra riportati.

3.C – Per quanto riguarda il personale di cui all’articolo 7, lettera a) impiegato nel Programma di valorizzazione (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto), è ammissibile considerare personale come dottorandi assegnisti o borsisti che non siano di nuova acquisizione?

Ai sensi dell’articolo 7 del Bando, i costi ammissibili sono i seguenti:

  1. Personale: assunto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato (es. ricercatori, tecnici e altro personale di supporto) purchè impegnato nelle attività dirette alla valorizzazione oggetto dei progetti di PoC. I costi relativi al personale assunto a tempo indeterminato non potranno essere superiori al 20% del totale dei costi ammissibili;
  2. materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);
  3. servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).

Sono pertanto ammissibili le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto) assunto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato purchè impegnato nelle attività dirette alla valorizzazione oggetto dei progetti di PoC. Per il personale assunto a tempo determinato non sono previsti limiti di costo come avviene per il personale assunto a tempo indeterminato per cui è necessario rispettare il massimale del 20% del totale dei costi ammissibili. Infine, si specifica che il personale impiegato nelle attività inerenti al Programma di valorizzazione potrà essere selezionato da graduatorie di concorsi espletati dal soggetto proponente, a condizione che si rispettino i criteri sopraelencati.

4.C – Per quanto riguarda i costi del personale, il massimale del 20% dei costi ammissibili a cosa si riferisce?

Il massimale del 20% dei costi ammissibili si riferisce al solo personale assunto a tempo indeterminato come indicato dall’articolo 7, lettera a) del Bando.

5.C – Sono ammissibili i costi per nazionalizzare e mantenere le domande di brevetto?

Tali costi non sono ritenuti ammissibili perché rientrano nelle attività che non riguardano lo sviluppo del brevetto. Ricordiamo che i progetti di PoC oggetto di finanziamento del Bando hanno l’obiettivo di innalzare il livello di maturità tecnologica delle invenzioni brevettate in modo da favorirne il trasferimento tecnologico verso l’industria.

6.C – Le percentuali indicate dal Bando, relative al genere e all’età del personale eventualmente assunto e da impiegare nelle attività di realizzazione del Programma di realizzazione sono relative al programma considerato nel suo complesso o al singolo progetto PoC finanziato? 

L’articolo 5 del Bando, che disciplina i criteri di ammissibilità dei Programmi di valorizzazione, al comma 2 lettere a) e b) riporta le percentuali relative al genere (almeno 30% donne) e all’età (almeno 30% giovani con età inferiore ai 36 anni) che si riferiscono all’intero Programma di valorizzazione presentato dal Soggetto proponente e non al singolo progetto di PoC finanziato.

7.C – Per quanto riguarda le domande di brevetto europeo o domande internazionali depositate dopo il 01.01.2018, con SR non negativo, che rivendichino priorità italiana, con domande internazionali si intendono domande PCT (o su altri trattati) o anche domande in paesi stranieri?

Con domande internazionali di brevetto si intendono le domande PCT che rispondono ai requisiti richiesti dal bando. Si specifica, inoltre, che in relazione a tali domande il requisito della concessione che si vuole eventualmente far valere ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a) , del bando, può aversi solo se si è conclusa la prevista fase regionale o nazionale di esame.

8.C – Tra i brevetti concessi a partire dal 1° gennaio 2019 rientrano sia i brevetti per invenzione che i brevetti per modello di utilità?
Ai fini del Bando, si conferma che sono ammissibili sia i brevetti per invenzione industriale che quelli per modello di utilità. 

9.C – Il personale a Partita IVA (non dipendente), di cui ci si avvale a supporto del progetto, può essere rendicontato nei costi del personale?
Il personale a partita IVA non rientra nella tipologia di spese di personale ai sensi del Bando, bensì tra i costi per “Servizi di consulenza specialistica” di cui all’Art. 7 comma 1 lettera c) del Bando.

 

 

D. Il finanziamento

1.D – Cosa si intende esattamente per cofinanziamento? E in particolare, si possono finanziare progetti di PoC basati su brevetti/domande di brevetto già licenziati ad aziende nel caso i costi di questi progetti di PoC siano anche sostenuti in modo congruo e pertinente dalle aziende medesime?

Per cofinanziamento si intende l’apporto di risorse finanziarie a carico dei soggetti proponenti o anche di soggetti terzi (quali le aziende) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell’intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all’articolo 6 del Bando che indica che “l’importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 90% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di finanziamento di € 60.000,00 (euro sessantamila/00). L’importo massimo del finanziamento da parte del Mise per ciascun Programma di valorizzazione non può essere superiore ad euro 480.000,00 (quattrocentoottantamila/00)”.

I brevetti/domande di brevetto oggetto dei progetti di PoC ammissibili al finanziamento devono essere detenuti dai Soggetti di cui all’articolo 4 del Bando.

Nel medesimo articolo 4 si specifica che i predetti soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014. Se questi soggetti svolgono anche attività economiche, queste ultime non dovranno superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva del soggetto stesso.

In nessun caso possono essere finanziati progetti di PoC aventi ad oggetto brevetti/domande di brevetto detenuti (a titolo di proprietà o a titolo di concessione in licenza) da altri soggetti privi di tale requisito, quali le imprese.

2.D – Quali sono le spese oggetto di rendicontazione?

Come sancito dall’articolo 14 comma 4, la rendicontazione si riferisce al complesso delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività previste indipendentemente dalla fonte di finanziamento (risorse assegnate al Mise a valere sul PNRR, risorse proprie o di terzi) che contribuisce a sostenere tali spese ovvero al costo complessivo del Programma sia per la quota coperta da finanziamento sia per la quota coperta da cofinanziamento”.

Si specifica che la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà contenere l’indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi/contabili per ciascun progetto di PoC contenuto nel Programma di valorizzazione come riportato dall’articolo 12, comma 1, lettera m) del Bando. Nello specifico, come disciplinato dal decreto-legge 66/2014, non saranno ritenute ammissibili le spese rendicontate con fatture sprovviste della corretta indicazione del CUP di progetto.

3.D – Quale conto corrente\conto di tesoreria devono utilizzare i soggetti proponenti?

I soggetti proponenti al momento della sottoscrizione del provvedimento di concessione si obbligano ad utilizzare, per qualsiasi movimentazione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita connessi al programma di valorizzazione, l’apposito conto corrente\conto di tesoreria dedicato al programma di valorizzazione.

4.D – Come avverrà l’erogazione del finanziamento?

Come stabilito dall’articolo 14 del Bando, il finanziamento sarà erogato dal soggetto gestore secondo due alternative:

  1. Erogazione in più quote: una quota di anticipazione del 50% del finanziamento concesso con il provvedimento di concessione del finanziamento. La richiesta di erogazione deve essere presentata via pec entro e non oltre 90 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento e sarà erogata entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte del soggetto gestore. Una quota da saldo corrisposta alla conclusione delle attività del programma di valorizzazione. Unitamente a tale quota il soggetto proponente potrà richiedere il rimborso dei costi del personale impiegato nelle attività di gestione del programma finno ad un limite massimo di 10.000 € come previsto dall’articolo 6 comma 3 del Bando. La richiesta di erogazione del saldo deve essere trasmessa al soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del programma di valorizzazione e dovrà includere la relazione finale (come indicato dall’articolo 15 comma 1 del Bando) e la documentazione giustificativa delle spese sostenute con l’indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi/contabili relativi al Programma (articolo 12, comma 1, lettera m) del Bando). Nello specifico, come disciplinato dal decreto-legge 66/2014, non saranno ritenute ammissibili le spese rendicontate con fatture sprovviste della corretta indicazione del CUP di progetto.
  1. Erogazione in un’unica quota: l’erogazione è corrisposta a fronte dell’avvenuta conclusione delle attività del Programma di valorizzazione. Il soggetto proponente potrà richiedere il rimborso dei costi di personale impegnato nelle attività del programma fino ad un limite massimo di 10.000€ e la richiesta di erogazione dovrà essere trasmessa via pec al soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del Programma di valorizzazione e dovrà includere la relazione finale (come indicato dall’articolo 15 comma 1 del Bando) e la documentazione giustificativa delle spese sostenute con l’indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi/contabili relativi al Programma (articolo 12, comma 1, lettera m) del Bando). Nello specifico, come disciplinato dal decreto legge 66/2014, non saranno ritenute ammissibili le spese rendicontate con fatture sprovviste della corretta indicazione del CUP di progetto.

5.D – Se un soggetto proponente, che intende presentare un Programma di valorizzazione, ha più sedi distribuite sul territorio nazionale, quale sede dovrà indicare?

Per i soggetti che hanno più sedi operative sul territorio nazionale, ai fini della partecipazione al Programma di valorizzazione, si renderà necessario indicare in fase di presentazione del Programma di valorizzazione, la sede operativa dove si svolgeranno le attività di ricerca relative al progetto di PoC.

6. D – In fase di presentazione del Programma di valorizzazione è necessario presentare il cronoprogramma congiuntamente al piano finanziario?

Come sancito dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del Bando, ogni Programma di valorizzazione deve contenere un piano finanziario ed un cronoprogramma con specifica indicazione delle fonti di finanziamento previste. Inoltre, la tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma è sancita anche tra gli obblighi del Soggetto proponente, all’articolo 12, comma 1 lettera p) del Bando.