Incentivi imprese turistiche - IFIT

FAQ e chiarimenti

 

  1. Soggetti beneficiari
  2. Interventi ammissibili
  3. Spese ammissibili
  4. Incentivi riconoscibili
  5. Presentazione delle domande
  6. Applicabilità territoriale della misura
  7. Altro
  8. FAQ sulla fase di rendicontazione
  9. FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo

 

 

A.    Soggetti beneficiari

  1. D: Chi può accedere alle agevolazioni?

R: Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’Avviso pubblico, possono accedere alle agevolazioni le imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici, iscritte al Registro delle imprese commerciali come operatore turistico e attive alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.

 

  1. D: Quali tipi di forme giuridiche possono presentare domanda di agevolazione?

R: Possono presentare domanda di agevolazione tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, che sono attive ed esercitano una delle attività di cui all’Articolo 2 dell’Avviso pubblico.

 

  1. D: Un soggetto avente come attività prevalente "casa vacanze" può essere ritenuto ammissibile?

R: Per essere ammesso al riconoscimento degli incentivi è necessaria l’iscrizione nel Registro delle imprese come operatore turistico.

 

 

B.    Interventi ammissibili

  1. D: Quali sono i programmi di intervento ammissibili alle agevolazioni?

R: Quelli che riguardano:

  1. miglioramento dell’efficienza energetica
  2. riqualificazione antisismica
  3. eliminazione delle barriere architettoniche
  4. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
  5. realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali) e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali
  6. digitalizzazione
  7. acquisto di mobili, compresa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e).

 

  1. D: I lavori eseguiti nel 2021, già pagati e fatturati, e altri lavori terminati e pagati nel 2022, possono godere del credito di imposta 80%?

R: Sono ammissibili a godere del contributo sotto forma di credito di imposta, fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 e per gli interventi realizzati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021.

 

      3. D. Gli interventi sono cumulabili se si presenta domanda sia su IFIT che su Fritur?

PNRR – ARTT. 1 e 3 DL 152/2021 – NON CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI
R: Con riferimento alla Misure di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si richiama l’articolo 1, comma 14, ai sensi del quale “Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni  pubblici  concessi per gli stessi interventi”. Relativamente a tale previsione,  si specifica che, a prescindere dalla tipologia di contributo concesso (anche quello di cui all’art 1 del D.L. n. 152/2021), l’alternatività con l’incentivo ex art. 3 va limitata all’ipotesi in cui la medesima impresa abbia ottenuto tali benefici per il medesimo costo di un intervento, risultando invece ammissibile il cumulo tra incentivi concessi per costi diversi del medesimo intervento sebbene proposti da un’unica impresa.

 

 

 

 

C.    Spese ammissibili

  1. D: Nella domanda di agevolazione è possibile presentare spese sostenute per progetti avviati prima della data di presentazione della domanda stessa?

R: Sì, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del Decreto-legge 152 del 6 novembre 2021, convertito con modifiche con la legge n. 233 del 29 dicembre 2021, è possibile presentare domanda di agevolazione per interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data del 7 novembre 2021.

 

  1. D: Le spese ammissibili comprendono l’IVA?

R: No, l’Iva non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui l’iva, realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario non sia dallo stesso recuperabile.

 

 

D.    Incentivi riconoscibili

  1. D: Che tipo di agevolazioni prevede la misura?

R: a) un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80% delle spese sostenute, ritenute ammissibili, per gli interventi realizzati a decorrere 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 e per gli interventi realizzati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021; 

b) un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute, ritenute ammissibili, per gli interventi realizzati a decorrere 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. 

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente, in caso di possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) o c), del Decreto-legge 152 del 6 novembre 2021, convertito con modifiche con la legge n. 233 del 29 dicembre 2021, del 23 dicembre 2021. 

c) per le spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo  progetto  non già coperte dagli incentivi di cui alle precedenti lettere a) e b), è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto  dal  decreto  del Ministro dello sviluppo economico e del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017  recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», a condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche. 

 

2. D: In relazione al credito di imposta, è ammessa la cessione parziale anche a favore di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari?

R: come chiarito dal Ministero dell’economia e delle finanze (risposta a interrogazione parlamentare 5-01429 del 5/10/2023) la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per l’intero importo e in unica soluzione. Pertanto, l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota e viceversa.   

 
 

 

 

E.    Presentazione delle domande

  1. D: È possibile precompilare la domanda di agevolazione prima della data di apertura dello sportello?

R: No, non è possibile precompilare la domanda. L’accesso al sito sarà disponibile a partire dalle ore 12.00 del 28 febbraio 2022.

È possibile scaricare la modulistica che dovrà essere allegata, unitamente all’altra documentazione prevista dall’Avviso.

 

  1. D: Come si presenta la domanda?

R: Esclusivamente online, effettuando l’accesso tramite SPID, CIE o CNS. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. La domanda di agevolazione e gli allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della società.

La domanda può anche essere compilata da un delegato del legale rappresentante della società. In questo caso, tra gli allegati da inviare, deve essere presente la delega alla compilazione firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante del soggetto proponente. Al termine della procedura on line viene assegnato un protocollo elettronico.

 

  1. D: È possibile presentare più di una domanda di agevolazione?

R: No. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Avviso è possibile presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.

 

  1. D: La domanda di agevolazione andrà compilata direttamente online? Il form sarà lo stesso del fac simile?

R: La domanda di agevolazione si genererà autonomamente con i dati inseriti sulla piattaforma. Il form potrebbe avere un aspetto diverso rispetto al fac simile.

 

  1. D: Quanto possono essere grandi i file da allegare?

R: I file da allegare non possono superare la dimensione massima di 50 MB.

 

  1. D: Quando occorre presentare la DSAN antimafia?

R: Nel caso in cui l’agevolazione richiesta sia superiore a 150.000 euro è obbligatorio trasmettere la relativa modulistica (disponibile al seguente link del sito dell'Agenzia: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit/modulistica.

 

  1. D: Cos’è l'asseverazione tecnica?

R: È un’attestazione firmata da un tecnico abilitato in cui si afferma che a fronte dell'intervento realizzato / da realizzare i costi sono in linea col mercato e che le date di inizio e fine lavori siano coerenti con gli interventi previsti dal programma di investimento.

L'asseverazione è un documento che deve essere allegato obbligatoriamente al momento di presentazione della domanda e firmato dal Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale.

Il documento deve essere redatto da un tecnico "terzo" che non abbia rapporti di dipendenza né con l'impresa proponente/beneficiaria, né con l'impresa fornitrice.

 

 

F.     Applicabilità territoriale della misura

  1. D: È possibile presentare domanda da soggetti beneficiari aventi sede su tutto il territorio nazionale?

R: Sì.

 

 

G.    Altro

  1. D: Cosa si intende per “Non Arrecare un Danno Significativo” (Do No Significant Harm – DNSH)?

R: Gli interventi devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 – PNRR, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01). 

In particolare, dovranno essere esclusi gli interventi che comportano: 

  • I. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle 
  • II. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento 
  • III. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico 
  • IV. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente

In caso di accertata violazione del sopra citato principio «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall'incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate. 

 

      2. D: È obbligatorio presentare la certificazione DNSH anche se il Ministero del Turismo ha pubblicato una nota che dice che non è più obbligatorio (Nota n. 7136 del 06/04/2023)?
R: La nota del Segretariato Generale del Ministero del Turismo n. 7136 del 06/04/2023 fa riferimento esclusivamente alla misura DIGITUR (art. 4, c. 1 del DL 6 novembre 2021, n. 152) e non anche a IFIT (art. 1, c.1 del medesimo DL). Come specificato all'interno della stessa, ciò è dovuto al fatto che la misura Digitur è, "allo stato, finanziata esclusivamente con risorse nazionali", e non più PNRR."

 

 

 

H.    FAQ sulla fase di rendicontazione

1. Comunicazione di conclusione dell’intervento:

D: Esiste un template a cui fare riferimento oppure il documento può essere redatto in carta libera?

R: La comunicazione di conclusione dell’intervento è la comunicazione con cui l'impresa, che ha richiesto ed ottenuto un titolo abilitativo, lo ha trasmesso all'Amministrazione competente per segnalare la conclusione dell'intervento.

L’impresa sarà tenuta a comunicare la medesima all’interno della piattaforma informatica tramite la quale presenterà la richiesta di erogazione/autorizzazione alla fruizione e dovrà, qualora sia stata necessaria la predetta formalità, allegare la comunicazione inoltrata all'Amministrazione.

 

2. Relazione finale redatta in forma di DSAN:

D: Esiste un template a cui fare riferimento oppure il documento può essere redatto in carta libera?
R: Può esser utilizzato lo schema di Scheda progetto fornito in sede di domanda adattandolo con il progetto effettivamente realizzato.

D: Esistono dei contenuti minimi e obbligatori da presentare nel documento?
R: Il documento serve a comunicare in cosa effettivamente sia consistito il progetto e quali siano stati gli obiettivi conseguiti.

 

3. Certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico:

D: Esiste un template a cui fare riferimento oppure il documento può essere redatto in carta libera?
R: Il documento può essere redatto in forma libera.

D: Esistono dei contenuti minimi e obbligatori da presentare nel documento?
R: Non sono previsti dei contenuti minimi e obbligatori da presentare nel documento.

D: È necessario allegare della documentazione specifica per validare quanto riportato nella certificazione?
R: È necessario trasmettere la documentazione fornita all'Amministrazione a cui si è comunicato l'inizio attività. Se è stata presentata, è necessario allegare la documentazione specifica per validare quanto riportato nella certificazione.

D: La certificazione deve essere firmata da un tecnico o è sufficiente presentarla con firma del legale rappresentante del richiedente?
R: La certificazione deve essere firmata da un tecnico.

D: Le prescrizioni dell’art 7 del decreto del 6 agosto 2020 trovano applicazione per ciò che riguarda questo documento?

“Art 7 decreto 6 Agosto 2020

  1. L’attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all’esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi (...), con l’esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.
    3. Per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.”

R: La normativa di riferimento è prevista dall'Avviso del Ministero del Turismo del 23/12/2021.

 

4. Certificazione DNSH:

D: Esiste un template a cui fare riferimento oppure il documento può essere redatto in carta libera?
R: Si rimanda a quanto specificato dal Ministero del Turismo sul proprio sito internet: Attuazione Misure PNRR (ministeroturismo.gov.it) - Sezione DNSH.

 

 

 

I.    FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo