- Quali tipologie di imprese possono richiedere l’incentivo Voucher 3I?
Le startup innovative e le microimprese. - Cosa si intende per startup innovative?
La definizione e i requisiti delle startup innovative sono indicati nell’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221, e riportati nella pagina “A chi si rivolge”. - Cosa si intende per microimpresa?
È definita microimpresa, come da allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, una società che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro. - C'è una scadenza per presentare le domande?
No, Voucher 3I è una misura a sportello e non ha scadenze. - Ci sono graduatorie?
No, le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei fondi. Le domande possono essere presentate dal 10 dicembre 2024, esclusivamente on line sulla piattaforma dedicata, seguendo la procedura informatica riportata nella pagina “Presenta la domanda”. - Ci sono limitazioni territoriali?
No, l’incentivo è disponibile su tutto il territorio nazionale. - Cosa offre Voucher 3I?
L’incentivo consiste nel rilascio di un voucher per l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione:
- verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (euro 1.000 + IVA)
- stesura della domanda di brevetto e deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (euro 3.000 + IVA)
- deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (euro 4.000 + IVA).
L’incentivo è concesso nel regime de minimis.
- Cos'è il de minimis?
Il de minimis indica gli aiuti economici di importanza minore, disciplinati dal Regolamento UE 2023/2831. - In cosa consiste il servizio a), relativo alla verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto?
Può richiedere questo servizio la start up innovativa o microimpresa che voglia verificare se la propria idea possieda i requisiti di brevettabilità, ossia che abbia i requisiti di novità e attività inventiva ritenuti validi per procedere con la brevettazione.
È una ricerca che si effettua prima della presentazione di una domanda di brevetto e che serve a definire se esistono idee già brevettate con contenuti correlabili.
Il supporto della società di consulenza è, quindi, di ricerca e di interrogazione di banche dati nazionali e internazionali (libere e a pagamento).
La relazione finale dovrà riportare una descrizione generica dell’idea (che non comprometta la segretezza della stessa), l’esito della verifica (anche negativa), il numero e le specifiche banche dati considerate. - In cosa consiste il servizio b), relativo alla stesura della domanda di brevetto e deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi?
Può richiedere questo servizio la start up innovativa o microimpresa che voglia essere accompagnata nella redazione dei documenti necessari per presentare una domanda di brevetto nazionale.
Non sono riconosciuti voucher per la presentazione di domande per modelli di utilità ma solo per domande di brevetto per invenzione industriale.
I voucher non possono essere utilizzati per tasse di deposito o spese per diritti relativi al deposito.
I mandatari dovranno utilizzare la documentazione predisposta dall’UIBM per la presentazione della domanda di brevetto. La documentazione prodotta per accedere a Voucher 3I non sostituisce in alcun modo la documentazione richiesta dall’UIBM.
Nella relazione finale occorrerà indicare il numero della domanda di brevetto e la data di presentazione all’UIBM. - In cosa consiste il servizio c), relativo al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto?
Può richiedere questo servizio la start up innovativa o microimpresa che voglia essere accompagnata nella fase di internazionalizzazione di una domanda di brevetto nazionale di cui rivendichi la priorità.
Il voucher copre le spese per la stesura della domanda nella lingua estera e il deposito presso l’Ufficio estero di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi. È anche possibile estendere la domanda utilizzando i canali di internazionalizzazione EPO e WIPO; in tal caso il supporto all’internazionalizzazione si concretizza con la presentazione della domanda all’Ente designato.
Si ricorda che:
- l’estensione di una domanda di brevetto nazionale può essere effettuata entro e non oltre i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda stessa
- l’estensione deve essere successiva alla data di richiesta del voucher; non è infatti possibile presentare domanda di voucher per estensioni effettuate in data antecedente alla richiesta del voucher stesso.
Nella relazione finale occorrerà indicare, a seconda dei casi, il numero e la data di presentazione della domanda internazionale di brevetto (PCT), o di quella europea presso l’EPO, o di quella presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse.
- In che misura il voucher sul servizio c) copre la consulenza per l’estensione all’estero della domanda? Posso richiedere l’estensione anche a più Paesi?
Il voucher copre le spese per la stesura della documentazione brevettuale nella lingua estera e per il deposito presso l’Ufficio estero, direttamente o utilizzando i canali di internazionalizzazione EPO e WIPO. È possibile concordare con il consulente la presentazione della domanda di estensione presso più Paesi, fermo restando l’ammontare del voucher, invariabilmente pari a 4.000 euro + IVA. - Le spese per l’acquisto di servizi di consulenza comprendono l'IVA?
Sì, il voucher è comprensivo dell'IVA.
Non è invece ricompreso il contributo integrativo del 4% destinato alla Cassa Forense (nel caso di fornitore individuato nell’elenco del Consiglio Nazionale Forense). - Le spese per l’acquisto di servizi di consulenza comprendono le tasse di registrazione e i diritti di deposito, in Italia e all’estero?
No, il voucher non include gli oneri per tasse e diritti relativi al deposito delle domande di brevetto. - È possibile fare domanda per l’acquisto di più servizi?
Ogni microimpresa e start-up innovativa può presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti. - Da chi è possibile acquistare i servizi di consulenza specialistica?
I servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.
Non è possibile utilizzare altri fornitori non iscritti in uno dei due elenchi. La gestione degli elenchi è effettuata dai due ordini ai quali compete l’aggiornamento degli iscritti e la pubblicazione dell’elenco rivisto. - Come si può presentare la domanda?
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line, attraverso una procedura informatica come spiegato nella sezione “Presenta la domanda” - Nella domanda, quali informazioni debbono essere riportate nei campi della sezione "Metodologia operativa"?
Contatto già avviato: rispondere SI o NO a seconda se già si è entrati in contatto con il potenziale fornitore del servizio.
Data inizio/fine servizio: va indicata sia la data di inizio del servizio che verrà erogato dal fornitore prescelto e che potrà essere stimata oppure già definita, sia la data di fine del servizio che potrà essere solo stimata (previsione non vincolante); si ricorda che il servizio dovrà essere erogato integralmente entro 120 giorni dalla data di ricevimento della notifica di Invitalia sul rilascio del voucher, pena la revoca dell’incentivo.
Giornate uomo totali: è un dato previsionale circa il numero di giorni che occorreranno per l’erogazione del servizio (stima non vincolante).
Modalità di rilascio: campo descrittivo libero circa le modalità di fornitura del servizio (informazioni non vincolanti: ad esempio, ricerca su banche dati internazionali relative a specifici Paesi, oppure studio di particolari rivendicazioni ai fini della presentazione di una domanda di brevetto).
Documenti previsti: indicare gli output documentali che si prevede di ottenere alla conclusione del servizio (ad esempio, relazione sull’esistenza di brevetti analoghi, oppure attestazione deposito della domanda di brevetto, oppure attestazione dell’estensione della domanda di deposito). - Quali documenti devono essere allegati alla domanda?
Alla domanda devono essere necessariamente allegati:
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
- l’accordo di consulenza tra la start up innovativa o microimpresa e il fornitore del servizio
In particolare, l’accordo, compilato in ogni sua parte, deve essere sottoscritto digitalmente dal consulente prescelto e dal legale rappresentante della società. Non sarà possibile redigere e inviare una domanda senza allegare tale documento. Sarà inoltre necessario che vi sia piena corrispondenza tra i dati relativi al fornitore (nominativo, partita IVA / codice fiscale ecc.) indicati nell’accordo di consulenza e quanto riportato nella domanda di ammissione. In assenza di tale conformità, Invitalia non potrà prendere in esame la domanda presentata.
- Cos’è l’accordo di consulenza nell’ambito delle procedure per l’accesso al Voucher 3I?
L’accordo di consulenza è il modulo standard che deve essere sottoscritto dal consulente e dalla proponente e deve essere caricato – da quest'ultima – tra gli allegati della domanda nell'apposita sezione "allegati" della piattaforma informatica. La sua parziale, incompleta, errata predisposizione rende la domanda NON ESAMINABILE. - L’accordo di consulenza può avere data antecedente alla data di presentazione della domanda?
Si, ma successiva alla data di pubblicazione del decreto direttoriale del 19 novembre 2024. - Quale partita IVA deve essere indicata per la fattura del consulente che eroga il servizio?
Nell’accordo di consulenza il consulente deve riportare la partita IVA indicata al momento della presentazione della domanda di voucher. La partita IVA NON può essere diversa da quella inserita nell'elenco pubblicato dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.
Qualora la partita IVA indicata nell’accordo di consulenza NON fosse corretta o presente nei suddetti elenchi, comunicati come previsto dal decreto ministeriale del 8 agosto 2024, la domanda di voucher sarà dichiarata NON ESAMINABILE, per impossibilità di verificare la coincidenza tra consulente e partita IVA. - Nel caso voglia avvalermi di un consulente che opera per conto proprio, quali sono i riferimenti da riportare sulla domanda per accedere al voucher e sull’accordo di consulenza?
Nella domanda di agevolazione e nell’accordo di consulenza devono essere indicati il nominativo, il codice fiscale e la partita IVA (la stessa che dovrà essere indicata in fattura) del consulente che eroga il servizio. Tali informazioni devono coincidere con quanto riportato negli elenchi gestiti dagli Ordini e trasmessi a Invitalia.
Qualora la partita IVA indicata nell’accordo di consulenza NON fosse corretta o presente nei suddetti elenchi, comunicati come previsto dal decreto ministeriale del 8 agosto 2024, la domanda di voucher sarà dichiarata NON ESAMINABILE, per impossibilità di verificare la coincidenza tra consulente e partita IVA.
Per facilitare la compilazione dell’accordo di consulenza e della domanda di agevolazione, si riporta in allegato una tabella che spiega cosa si deve comunicare sui due documenti e sulla fattura di pagamento. - Nel caso voglia avvalermi di un consulente che opera per conto di una società/studio professionale/studio associato, sulla domanda per accedere al voucher e sull’accordo di consulenza devo indicare il nominativo e la partita IVA del consulente che eroga il servizio o quelli della società?
Nella domanda di agevolazione e nell’accordo di consulenza devono essere indicati il nominativo e il codice fiscale del consulente (persona fisica) che eroga il servizio; mentre la partita IVA – che deve coincidere con quella che sarà riportata in fattura – deve essere quella della società / studio professionale / studio associato nell’ambito del quale il consulente presta la propria attività professionale.
Sia il nominativo del consulente che eroga il servizio sia la partita IVA della società / studio professionale / studio associato devono coincidere con quanto riportato negli elenchi gestiti dagli Ordini e trasmessi a Invitalia.
Qualora la partita IVA indicata nell’accordo di consulenza NON fosse corretta o presente nei suddetti elenchi, comunicati come previsto dal decreto ministeriale del 8 agosto 2024, la domanda di voucher sarà dichiarata NON ESAMINABILE, per impossibilità di verificare la coincidenza tra consulente e partita IVA.
Per facilitare la compilazione dell’accordo di consulenza e della domanda di agevolazione, si riporta in allegato una tabella che spiega cosa si deve comunicare sui due documenti e sulla fattura di pagamento. - Qualora nell'accordo di consulenza il servizio sia conferito a una Società ed erogato da un consulente brevetti iscritto nell'apposito elenco operante per conto di tale Società, l'accordo di consulenza deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della Società o dal consulente brevetti?
Dal legale rappresentante della Società - Cosa avviene dopo la presentazione della domanda?
Invitalia verifica i requisiti richiesti per la proponente e fornitore dal Decreto Direttoriale del 19 novembre 2024 e, in caso di esito positivo, rilascia il voucher alla startup e lo notifica al fornitore prescelto. - Quali sono i tempi per l’erogazione del servizio da parte del fornitore?
Il fornitore è tenuto a erogare integralmente il servizio richiesto entro 120 giorni dalla data di ricevimento della notifica di Invitalia sul rilascio del voucher, pena la revoca dell’incentivo. - Come viene pagato il servizio acquisito dalla startup o microimpresa?
La fattura del fornitore viene saldata direttamente da Invitalia. - Cosa deve fare il fornitore per ottenere il rimborso del voucher?
Una volta erogato il servizio, il fornitore trasmette a Invitalia:
- il Voucher 3I ricevuto dall’impresa;
- una relazione finalesull’attività svolta, redatta secondo lo schema fornito da Invitalia e controfirmata dalla beneficiaria;
- per i servizi di stesura della domanda di brevetto e di estensione all’estero, copia della documentazione di deposito della domanda di brevetto nazionale o estera nonché copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della tassa di deposito delle predette domande
La fattura elettronica relativa al servizio erogato potrà essere emessa dal fornitore dopo aver ricevuto l’esito delle verifiche sulla documentazione prodotta; dovrà essere intestata esclusivamente a Invitalia, seguendo le istruzioni indicate per la sua compilazione. Invitalia procede al pagamento del voucher entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
- Posso utilizzare una modalità di fatturazione diversa da quella elettronica?
No, Invitalia paga il fornitore che ha erogato il servizio a fronte di una fattura elettronica che rispetti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contenga le informazioni necessarie per ricollegare il fornitore stesso alla start up innovativa beneficiaria del voucher. Le altre modalità di emissione richiedono tipologie di controllo che rischiano di ampliare i tempi di pagamento oltre quelli previsti dalle normative di attuazione della misura. - Cosa è la relazione finale?
La relazione finale è il documento che dovrà essere obbligatoriamente presentato alla conclusione del servizio da parte del fornitore e che attesta i risultati derivanti dall'erogazione del servizio stesso. Il documento deve essere redatto utilizzando il form messo a disposizione da Invitalia e deve essere sottoscritto digitalmente dalla beneficiaria e dal consulente. La relazione deve essere inviata a Invitalia entro 120 giorni dalla data della comunicazione di rilascio del voucher: decorso infruttuosamente tale termine, il voucher decade automaticamente. - Quale data bisogna riportare nella relazione finale come data di concessione del voucher?
La data da inserire è quella della PEC con la quale Invitalia ha comunicato al fornitore il rilascio del voucher.
Cosa è l’ODA – Ordine di Acquisto?
L’ODA è il riferimento univoco che deve necessariamente essere indicato dal fornitore del servizio nella fattura elettronica, unitamente all’identificativo del progetto indicato nella domanda di voucher e al CUP. L’ODA viene resa nota al fornitore nella comunicazione inviata al momento dell’assegnazione del voucher alla beneficiaria.
- Ho già ricevuto agevolazioni in regime de minimis; posso ottenere le agevolazioni di Voucher 3I?
Sì, purché il totale delle agevolazioni ricevute in de minimisnon siano superiori a 300.000 euro, facenti riferimento complessivamente ai due esercizi finanziari precedenti l’invio della domanda e l’esercizio finanziario in corso. - Nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso ho ricevuto più contributi/agevolazioni a titolo di aiuti in regime de minimis. Come devo riportarli nella tabella inserita nella dichiarazione sostitutiva?
Nella casella “Data concessione” deve essere riportata la data più antica, mentre nella casella “Importo aiuti in regime de minimisconcessi” va indicato il cumulo del de minimisper singola tipologia. - Il mio residuo de minimiscopre solo in parte il valore del servizio, posso richiedere un voucher?
No, il valore residuo de minimisdella società deve essere pari all’intero valore del servizio richiesto, comprensivo dell’IVA. - Cosa succede nel caso in cui non ci sia capienza in de minimis?
La misura non prevede un riconoscimento parziale del voucher. Pertanto, qualora la capienza del de minimissul Registro Nazionale degli Aiuti di Statorisulti inferiore all’importo del servizio richiesto, comprensivo di IVA, Invitalia non potrà procedere con il riconoscimento parziale del voucher, dovendo garantire il pagamento diretto dell’importo complessivo al fornitore del servizio indicato. - Ho un’impresa agricola, posso accedere alla misura V3I?
No, perché alla misura Voucher 3I si applica il Regolamento UE 2023/2831 de minimis,il quale esclude espressamente gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. - Ho un’impresa agroalimentare, posso accedere alla misura V3I?
Occorre verificare il codice ATECO di appartenenza per definire l'ambito di attività prevalente e per escludere la produzione primaria di prodotti agricoli, non prevista dal Regolamento UE 2023/2831de minimis. - Ho presentato una domanda di iscrizione al registro delle start up innovative, posso accedere alla misura V3I?
No, per presentare domanda di accesso a Voucher 3I occorre essere già iscritti al registro delle start up innovative (v. articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012). L’iscrizione al registro deve essere dimostrata al momento della presentazione della richiesta e mantenuta fino alla concessione del voucher. - Posso utilizzare la medesima documentazione prodotta per accedere alla misura Voucher 3I per accedere ai servizi dell'UIBM?
No, sono due procedure amministrative separate e regolate in maniera autonoma da Invitalia e dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Quando si presenta la domanda di brevetto presso l’UIBM questa deve seguire rigorosamente le procedure previste per le domande di brevetto, comprese le regole riguardanti la rappresentanza, ai sensi dell’articolo 201 e ss. del Codice della Proprietà industriale. In nessun caso deve essere allegata alla domanda di brevetto documentazione che è stata presentata per l’accesso alla misura Voucher 3I. - Posso usufruire del servizio per la presentazione di una domanda di brevetto per modello di utilità?
No, il servizio è riconosciuto per la presentazione di domande di brevetto per invenzione industriale. - Posso finanziare con il voucher l’apertura delle fasi nazionali di esame delle domande internazionali di brevetto PCT?
No, il voucher è riconosciuto per l’estensione diretta di una domanda di brevetto nazionale in uno o più Paesi o per presentare presso EPO o WIPO una domanda di brevetto che rivendica la priorità di una domanda nazionale. - Posso richiedere un voucher per rivendicare la domanda di brevetto di un altro titolare?
No, la priorità di una domanda può essere rivendicata solo dallo stesso richiedente, a meno che non si provi “di essere successore o avente causa del primo depositante”, sulla base di quanto disposto dal Codice della Proprietà industriale, articolo 169, comma 2. Il medesimo comma aggiunge che “il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera a)” dello stesso Codice. - Posso utilizzare il voucher per sostenere i costi della trascrizione di un brevetto?
No, per accedere al voucher bisogna già avere la titolarità del brevetto. - Posso richiedere un voucher per rivendicare una domanda in cui la società è contitolare?
Si, purché la quota di contitolarità della società non sia minoritaria. - Posso estendere una domanda di brevetto concessa in licenza alla società?
No, la licenza non è sufficiente. L’accesso alla richiesta di voucher da parte della società è legato a una domanda di cui si sia titolare.