Fondo GID

Sostegno per le grandi imprese in difficoltà

FAQ

1) Chi può compilare ed inviare la domanda?

La norma prevede soltanto che il compilatore – che completa il form di Domanda on line - e poi carica ed invia la stessa, assieme agli altri documenti firmati digitalmente dai soggetti previsti – sia munito di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale.
Laddove il compilatore non coincida con il Legale Rappresentante dell’impresa, il sistema informatico prevede il caricamento della delega rilasciata da quest’ultimo, al fine di garantire la correttezza formale e sostanziale della presentazione della domanda.

2) Chi firma i documenti di domanda?

I format disponibili on line chiariscono i soggetti tenuti alla firma digitale degli stessi:

1. il Legale Rappresentante deve firmare digitalmente

  • il form di Domanda compilata, generata e scaricata dalla piattaforma,
  • la DSAN Requisiti di accesso al Fondo Sostegno Grandi Imprese
  • la DSAN Modello A1 antimafia
  • la DSAN Antiriciclaggio
  • la DSAN Conformità agli originali della documentazione trasmessa
  • la propria DSAN Modello B1 antimafia
  • la propria DSAN Casellario e carichi e procedure liquidatorie
  • l’eventuale delega al compilatore

2. il Professionista incaricato deve firmare digitalmente il Piano aziendale, nel quale – all’ultima pagina – va compilata anche la DSAN attestante i propri requisiti professionali;

3. tutti i soggetti censiti dalla visura CCIAA devono firmare la DSAN Modello B1 antimafia. Se firmano il documento cartaceo, il file caricato in piattaforma dovrà includere la scansione del documento di identità valido, e dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante;

4. tutti i titolari effettivi, tutti gli amministratori o componenti del consiglio di amministrazione (in caso di società di capitali (o tutti i soci, in caso di società di persone) devono firmare digitalmente la propria DSAN Casellario e carichi e procedure liquidatorie. Se firmano il documento cartaceo, il file caricato in piattaforma dovrà includere la scansione del documento di identità valido.

 
3) È sufficiente fornire informazioni sintetiche in risposta agli argomenti previsti dal Piano aziendale?

No. Il Piano aziendale è stato formulato come traccia minima per descrivere da un lato, la situazione aziendale attuale e prospettica, e permettere dall’altro, di effettuare le valutazioni istruttorie previste dalla norma agevolativa.
Il contenuto del Piano, oltre alla compilazione degli schemi e delle tabelle previste, dovrà essere approfondito e dettagliato seguendo le indicazioni riportate nello stesso, in funzione della complessità specifica del caso aziendale, della difficoltà in essere e delle azioni congiunturali e strategiche previste per il risanamento.

4) Cosa significa che il Piano aziendale dev’essere redatto, certificato e sottoscritto da un Professionista avente i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 356 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)?

Il Codice sopra richiamato, parzialmente entrato in vigore, prevede l’istituzione dell’ “Albo dei  soggetti  incaricati   dall'autorità giudiziaria   delle    funzioni di gestione e di controllo nelle  procedure  di  cui  al     codice della crisi e dell'insolvenza” al quale potranno essere iscritti i professionisti in possesso di particolari requisiti di esperienza, competenza, onorabilità e assenza di vincoli di parentela.
Il professionista - che certifica i dati aziendali e la fattibilità del Piano di risanamento e/o ristrutturazione - dichiara la sussistenza di tutti i requisiti suddetti, allegando il proprio curriculum vitae e sottoscrivendo la DSAN in calce al Piano aziendale, che egli stesso firma digitalmente.

5) Che cos’è una Grande impresa? NEW

La normativa di riferimento è il Decreto MAP del 18.04.2005 sulla Dimensione Aziendale.
Si definisce Grande una impresa che, per due bilanci consecutivi, autonomamente o sommando i dati di imprese associate e/o collegate (e considerando anche le partecipazioni di controllo detenute da persone fisiche, laddove le imprese operino sullo stesso mercato o su mercati contigui): 

  1. occupa 250 o più persone (espresse in ULA) 
  2. realizza un totale di bilancio annuo uguale o superiore a 43 milioni di euro e presenta un fatturato uguale o superiore a 50 milioni.
  3. occupa 250 o più persone (espresse in ULA) e, inoltre, presenta un fatturato uguale o superiore a 50 milioni di euro  e/o realizza un totale di bilancio annuo uguale o superiore a 43 milioni di euro; 
  4. a prescindere da occupazione, fatturato e totale di bilancio, qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. 

NOTA BENE
Ai fini dell’accesso al Prestito del Fondo GID l’impresa non deve essere a controllo pubblico, diretto o indiretto, ai sensi della normativa del Testo Unico delle Società Partecipate e del Codice Civile.

 

5 bis) Può presentare domanda una impresa, laddove nell’ultimo esercizio le ULA occupate permetterebbero di confermare il biennio di superamento dei parametri per la verifica della dimensione di Grande Impresa, ma il bilancio di tale esercizio non è stato ancora approvato? NEW

Sulla base delle disposizioni del Decreto MAP 18.04.2005 il requisito di PMI si perde (e di conseguenza si acquisisce quello di grande Impresa) al verificarsi – per due esercizi consecutivi – del superamento del parametro occupazionale (1) o, congiuntamente, del superamento del parametro di totale attivo e fatturato.
Tale situazione si rileva normalmente dal Bilancio d’Esercizio, in particolare, prendendo in considerazione gli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione Domanda.
Peraltro, se l’ultimo esercizio si è concluso ma il bilancio non è ancora stato approvato e depositato, il parametro occupazionale sotto specificato può essere certificato attraverso la presentazione del progetto di bilancio approvato dal CdA, completo della Relazione dei Sindaci o dei Revisori che si esprimano espressamente sul punto.

(1) Decreto MAP 18.04.2005 Art.2 punto 6 lett. b): “Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a)”


6) Che significa “impresa in difficoltà”?  

Ai fini dell’accesso al Prestito del Fondo GID una Grande Impresa è considerata in difficoltà se – dopo il 31.12.2019 - si trova in uno due casi seguenti:

1) presenta flussi di cassa prospettici “inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”, cioè se in uno o più dei 4 trimestri previsionali (01.04.2022-31.03.2023) riporta saldi complessivi negativi del budget delle entrate e uscite finanziarie, suddiviso nelle tre aree di bilancio:

  • flusso di cassa caratteristico (rappresenta la differenza tra le entrate e le uscite solo monetarie del ciclo acquisto-trasformazione-vendita)
  • flusso di cassa da investimenti (uscite per nuovi acquisti e ad entrate per dismissioni di immobilizzazioni)
  • flusso di cassa delle fonti finanziarie (differenza tra entrate per nuovi finanziamenti ed uscite per rimborso degli stessi o distribuzione di dividendi);

2) rientra in uno dei seguenti casi previsti dai Regolamenti UE:

a) è una società di capitali e, dopo il 31.12.2019, ha perso più della metà del Patrimonio Netto a causa di perdite cumulate
b) è una società di persona e, dopo il 31.12.2019, ha perso più della metà dei fondi propri, a causa di perdite cumulate
c) è oggetto di procedura concorsuale di tipo non liquidatorio per insolvenza avviata dopo il 31.12.2019 oppure si trova in una situazione, sempre verificatasi dopo il 31.12.2019, che soddisfa le condizioni per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
d) dopo il 31.12.2019 ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure, sempre dopo il 31.12.2019 ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione
e) in entrambi gli ultimi 2 esercizi contabili 2019 e 2020, ma non nel 2018, presenta entrambe le condizioni seguenti:

  • il rapporto debito/patrimonio netto contabile è superiore a 7,5; 
  • il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è inferiore a 1,0

6bis) La verifica di impresa difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014 deve essere effettuata solo limitatamente alle imprese con forma giuridica di cui all’Allegato I e Allegato II della direttiva 2013/34/UE?  

La Commissione europea, nel rispondere a specifici quesiti formulati da alcuni Stati membri, nel confermare che un’impresa, per essere considerata in difficoltà, deve soddisfare almeno uno dei criteri specificati all’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014 (GBER), ha chiarito che l’elenco di imprese indicate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE - rispetto alle quali è chiaramente necessario verificare la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere a) e b) del citato articolo 2, punto 18 - non debba essere considerato come esaustivo, in quanto potrebbero esistere altri tipi di società nel diritto nazionale non specificamente menzionate, rispetto alle quali sarebbe, comunque, possibile verificare le sopra citate condizioni.
Pertanto, la verifica deve essere effettuata anche nei confronti di soggetti beneficiari finali con forma giuridica diversa da quelle indicate nell’Allegato I e Allegato II della direttiva 2013/34/UE

6ter) Come si determina la riduzione di più della metà del capitale sociale sottoscritto o dei fondi propri a causa di perdite cumulate? Quali voci del bilancio, delle dichiarazioni fiscali e/o dei prospetti contabili devono essere considerate?  

Nella seguente tabella vengono riportate le voci da considerare e i calcoli da effettuare per la verifica delle condizioni di cui alla lettera a e b della definizione di impresa in difficoltà ”ai sensi del Regolamento UE 651/2014:

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ  DOCUMENTO  VOCI NOTE  FORMULA DA APPLICARE
Società di capitali Bilancio d’esercizio Capitale sociale* 
(voce A1 dello Stato Patrimoniale Passivo)
*eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti NON devono essere sottratti dalla voce del Capitale Sociale RISERVE – (PERDITE PORTATE A NUOVO + PERDITE D’ESERCIZIO) = X

oppure

RISERVE – (PERDITE PORTATE A NUOVO - UTILE D’ESERCIZIO) = X

oppure

RISERVE – (PERDITA D’ESERCIZIO – UTILI PORTATI A NUOVO) = X

CAPITALE SOCIALE + (-X oppure +X) = Y

1) se Y è negativo (oppure è positivo ed inferiore al 50% del Capitale Sociale) L’IMPRESA È IN DIFFICOLTÀ

2) se Y è positivo ed è superiore al 50% del Capitale Sociale L’IMPRESA NON È IN DIFFICOLTÀ

 

 

6quater) Per le imprese diverse dalle PMI, le condizioni previste per non rientrare tra le Imprese in difficoltà  (Debiti/PN e EBITDA/Interesse), devono essere rispettate entrambe o sono alternative tra di loro?
Inoltre, questa condizione deve essere rispettata per due anni consecutivi o soltanto nell’ultimo  esercizio contabile? Inoltre, i due indici come vengono determinati? 

Un’impresa viene classificata come “impresa in difficoltà” nel momento in cui, per due anni consecutivi, entrambi i parametri non sono rispettati, cioè se presente per due anni consecutivi un valore debiti/PN superiore a 7,5 e un valore EBITDA/Interessi inferiore a 1.

Nel caso in cui, l’impresa rispetti uno di questi due parametri non viene classificata come “impresa in difficoltà”.

I due indici vengono calcolati utilizzando le seguenti voci:

Debiti/PN = [Totale voce D del passivo di bilancio] / [Totale voce A del passivo di bilancio]
EBITDA/Interessi = [Totale A (Valore della produzione) del Conto Economico] – [Totale B del Conto Economico] + [voce B10 del Conto Economico] / voce C17 del Conto Economico

 

6quinquies)  Ai fini del superamento della condizione di impresa in difficoltà, può essere considerato valido un eventuale ripianamento delle perdite dopo il 31/12/2019? Il ripianamento deve riguardare tutto l’importo delle perdite cumulate oppure può essere anche parziale? L’aumento del capitale sociale può essere considerata un’azione valida per ripianare le perdite?  

La Commissione Europea ritiene che: 

  • la verifica circa l’impresa in difficoltà vada fatta, prima della concessione dell'aiuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato e, per i soggetti che le predispongono, sulla base delle ultime trimestrali/semestrali; 
  • per la valutazione della perdita della condizione patrimoniale occorre utilizzare i dati dei rendiconti finanziari per lo stesso periodo contabile. Ad esempio, se l'ammontare del capitale è tratto dal più recente bilancio intermedio, l'ammontare delle perdite accumulate dovrebbe essere preso dallo stesso bilancio intermedio riferito all’anno precedente. 

Alla luce di quanto esposto, fermo restando il rispetto della normativa civilistica di riferimento, un aumento del capitale sociale successivo al 31/12/2019 tale per cui l’impresa non risulti più in difficolta ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del GBER, potrebbe essere considerata un’azione valida a patto che ve ne sia evidenza in una trimestrale/semestrale successiva all’ultimo bilancio chiuso in base al quale l’impresa risultava in difficoltà. La sola deliberazione dell’aumento di capitale ad una determinata data non consentirebbe di effettuare la verifica in quanto non sarebbe disponibile il dato relativo alle perdite cumulate alla stessa data.

7) I requisiti di accesso possono essere rispettati a livello di Bilancio consolidato?

La norma prevede che i requisiti di accesso, per quanto concerne lo stato di difficoltà, devono essere verificati in capo alla singola impresa proponente. L’appartenenza al Gruppo è richiamata per la verifica della dimensione aziendale e per il rispetto del totale Prestiti del Fondo GID richiesti da altre imprese del Gruppo.

8) Quali spese possono essere finanziate dal Prestito?

Il Prestito del Fondo GID può finanziare tutte le spese sostenute per garantire la continuità e la ripresa degli stabilimenti produttivi e delle attività imprenditoriali oggetto del piano aziendale per:

  • realizzazione e/o completamento di investimenti produttivi
  • costo del personale, inclusi oneri sociali, e spese relative a personale in busta paga di altre aziende, se impiegato presso i siti aziendali oggetto dell’intervento; 
  •  capitale circolante necessario allo svolgimento della normale attività aziendale.

9) Quali spese non possono essere finanziate dal Prestito?

Il Prestito del Fondo GID non può essere utilizzato per operazioni straordinarie e/o non previste nel Piano approvato. A titolo indicativo e non esaustivo, per esempio:

  • rimborso anticipato di altri finanziamenti o rimborso di passività scadute pregresse
  • creazione di patrimoni separati 
  • prestiti ad altre imprese del Gruppo
  • pagamento di imposte e tasse correnti o pregresse (in particolare, il credito e/o il rimborso dell’IVA sulle spese finanziate col Prestito, laddove non compensate con gli oneri contributivi dovuti per il costo del lavoro, dovranno essere riversate sul conto dedicato e riutilizzate per le finalità del Piano approvato).

10) Quali sono gli inadempimenti che possono comportare il rimborso anticipato del Prestito?

La revoca, totale o parziale (ed il conseguente rimborso anticipato, in tutto o in parte, del finanziamento) potrà essere disposta – oltre che nei casi indicati dal Decreto interministeriale 5 luglio 2021 e del Decreto Direttoriale 3 settembre 2021 – al verificarsi delle fattispecie specificamente disciplinate nel contratto di agevolazione che sarà stipulato, in funzione del Piano previsto, o rilevate dai bilanci d’esercizio (quali, per esempio,  la mancata certificazione del bilancio o la formulazione di rilievi particolarmente gravi del revisore/certificatore, laddove impattanti sulla consistenza patrimoniale, le valutazioni del magazzino o dei crediti, la corretta applicazione del criterio di competenza dei costi capitalizzati).

11) Può presentare domanda una impresa appartenente ad un Gruppo estero?

Sì, se l’impresa proponente ha la propria sede legale in Italia e la sede operativa interessata dal Piano di risanamento è in Italia, può presentare domanda al Fondo GID, anche se appartiene ad un Gruppo internazionale o se la maggioranza del proprio capitale è detenuto da soci stranieri.

12) Come saranno valutate le “prospettive di prosecuzione dell’attività, valutata con riferimento sia alle capacità e competenze dell’impresa richiedente sia al mercato in cui essa opera”?

La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni qualitative contenute nel Piano, tenendo conto dell’andamento ante crisi dei principali indicatori economico-finanziari dell’impresa, anche in relazione all’andamento dei principali competitor operanti nel mercato di riferimento.
Si terrà conto delle competenze manageriali dei soci e/o del management aziendale, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto e della credibilità del Piano prospettato, in termini di strategie previste e risultati economico-finanziari attesi.

 

13) Quali sono le “procedure liquidatorie” di cui all’art. 5 comma 4 lett. f) che escludono l’impresa dalla possibilità di accesso al Prestito del Fondo?  

Le procedure concorsuali cosiddette liquidatorie, che impediscono l’accoglibilità della domanda anche se avviate dopo il 31.12.2019, sono:

  • il fallimento
  • il concordato preventivo con finalità liquidatorie
  • la liquidazione coatta amministrativa
  • la liquidazione giudiziale 
  • la liquidazione controllata

Sono invece accoglibili le domande presentate da imprese che, dopo il 31.12.2019, hanno avviato procedure di insolvenza non liquidatorie quali le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il concordato preventivo in continuità e gli accordi di ristrutturazione del debito.

Le fattispecie suddette - indicate dal Reg. UE 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza - configurano infatti fattispecie di difficoltà di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 e all’articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014.

13 bis) procedure non liquidatorie  

A maggior chiarimento di quanto indicato al punto precedente, si precisa che le procedure di insolvenza non liquidatorie , con particolare riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito  nelle diverse forme previste dalla Legge Fallimentare, includono anche i Piani ex art. 67 L.F..
La ratio della equiparazione delle diverse forme di accordi non liquidatori – in linea con le declaratorie di Fondo Patrimonio PMI (Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, art.26 comma 12 e successive norme attuative, circolari e regolamenti) e di Garanzia Italia (art. 1 comma 1 del Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 e successive norme attuative, circolari e regolamenti) si fonda sul presupposto della sussistenza della fattispecie di difficoltà e/o insolvenza dell’imprenditore, indispensabile per l’accesso a tali strumenti normativi, laddove sia possibile prevedere presupposti di continuità aziendale.

 

 14) Qual è il tasso di interesse applicabile al Prestito del Fondo, e quando parte l’ammortamento?

L’art.5 comma 2 del Decreto Direttoriale prevede che il Prestito sia concesso “a un tasso agevolato pari al tasso di base IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea, rilevato al 22 luglio 2021, (data della notifica alla Commissione europea del regime di aiuto relativo al Fondo), pari a -0,45%, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in cinquanta punti base per il primo anno, cento punti base per il secondo e terzo anno e duecento punti base per il quarto e quinto anno. In ogni caso, il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo 0,10%, come indicato nella decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuto del Fondo”.

Da questa disposizione normativa deriva quindi un tasso applicabile dello 0,10% per il primo anno, dello 0,55% per il secondo e terzo anno, e dell’1,55% per il quarto e quinto anno.

Il Piano di rimborso del Prestito è quinquennale (in 10 rate costanti, semestrali e posticipate al 31 maggio e 30 novembre) e decorre da 12 mesi dopo l’erogazione.
Esempio: se l’erogazione unica ha valuta 10 gennaio 2022, la prima rata di rimborso scadrà il 31 maggio 2023 e comprenderà sarà aumentata degli interessi di preammortamento, calcolati allo 0,10%, decorrenti dalla data valuta di erogazione.

15)  Il Prestito del Fondo GID è cumulabile con un finanziamento bancario con garanzia SACE (“Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione - art. 1 - D.L. 8/4 2020, n. 23) ?

Nei limiti dei massimali di aiuto all’impresa previsti dalla normativa del Fondo GID, i due strumenti agevolativi sono cumulabili  se i costi per i quali è stato ottenuto il finanziamento bancario SACE (direttamente o per il tramite della capogruppo) sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nel Piano aziendale per il Prestito del Fondo GID.

Infatti:

  • L’art. 6.1 del Decreto Direttoriale 3 settembre 2021 precisa che “L'aiuto sotteso al finanziamento concesso dal Fondo non è cumulabile con gli aiuti concessi per il medesimo finanziamento sotto forma di garanzia ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo.”
  • Il finanziamento bancario con garanzia SACE in oggetto prevede “finanziamenti di durata inferiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria”.


16)  Come devono essere compilate le tabelle del Piano d’impresa nel caso in cui la chiusura dell’esercizio contabile non coincida con il 31 dicembre?

Occorre distinguere la rielaborazione dei dati di bilancio storici dall’elaborazione dei ati previsionali.

Ai fini della elaborazione dei dati nelle tabelle dei dati storici 2018, 2019 e 2020 del format Piano d’Impresa, nei casi in cui il l’esercizio di bilancio non coincida con l’anno solare, la colonna di interesse andrà compilata inserendo i dati dell’esercizio per il quale, nell’anno solare, ricade la maggior parte dei mesi dell’esercizio contabile, chiarendo la circostanza in una apposita nota del Piano.

Per esempio: Nel caso di bilancio chiuso al 31 marzo, la colonna 2018 accoglierà i dati dell’esercizio 01.04.2018 -31.03.2019 (e via di seguito), mentre, nel caso di bilancio chiuso al 30 settembre, la colonna 2018 accoglierà i dati dell’esercizio 1.10.2017-30.09.2018 (e via di seguito).

Se la data di chiusura di bilancio è il 30 giugno, la colonna 2018 accoglierà i dati dell’esercizio 1.07.2017-30.06.2018 e via di seguito.

La colonna dei dati 2021 dovrà far riferimento alla situazione contabile provvisoria al 31.12.2021, a prescindere dalla data di chiusura del bilancio, allegando la stampa dei conti.
I periodi così inseriti saranno utilizzati anche per il calcolo degli indicatori storici del triennio precedente da bilancio ufficiale.

Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati previsionali, le tabelle vanno compilate esattamente per i periodi richiesti nel Piano, a prescindere dalla data di chiusura del bilancio.