1. CHI
1.a Chi può richiedere le agevolazioni?
Possono richiedere le agevolazioni le startup innovative di micro e piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi al momento della presentazione della domanda, iscritte all’apposita sezione del Registro delle imprese e con sede legale e operativa nel territorio nazionale. Gli incentivi possono essere richiesti anche da team di persone che intendono costituire una startup innovativa in Italia (approfondisci).
Nel caso di startup non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni.
1.b Cosa si intende per “startup innovativa”?
La “start-up innovativa” è una tipologia di impresa che risponde ai requisiti indicati dall’articolo 25 e seguenti del DL 179/2012. Per maggiori informazioni vedi la sezione dedicata alle startup innovative.
1.c Per richiedere le agevolazioni come startup innovative già costituite è sufficiente la sola iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 25, comma 8 del decreto-legge n. 179/2012?
No, è necessario anche che, alla data di presentazione della domanda, esse siano costituite da non più di 60 mesi.
1.d È necessario costituire la società per presentare la domanda di agevolazione?
No, è possibile farlo anche in seguito, dopo l’esito della valutazione. In caso di valutazione positiva, il proponente riceverà una comunicazione di ammissione alle agevolazioni tramite posta elettronica certificata. Da quel momento i proponenti hanno un tempo massimo di 30 giorni per costituire formalmente la società e per richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.
La dimostrazione dell’effettiva iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni.
1.e Nel caso di una startup innovativa non ancora costituita chi presenta la domanda di agevolazione?
Nel caso in cui la società non è costituita, la domanda di agevolazione firmata digitalmente deve essere inoltrata da uno dei futuri soci della società che verrà in seguito costituita.
La compagine sociale della società che si intende costituire dovrà essere composta esclusivamente da persone fisiche.
1.f Esistono requisiti specifici per i soci della società beneficiaria (età, sesso, residenza, disoccupazione, partecipazioni in altre imprese)?
Non ci sono particolari requisiti relativi ad età, sesso o residenza dei soci.
1.g Nel caso di domanda presentata da persone fisiche, l’età dei soci ai fini della maggiorazione delle agevolazioni di cui al punto 9.2 della circolare di attuazione è determinata alla data di presentazione della domanda o alla data di costituzione della società?
L’età dei soci deve essere dimostrata alla data di presentazione della domanda, così come previsto dal punto 9.2 della Circolare.
1.h I cittadini extracomunitari possono presentare domanda di agevolazione?
Sì, i cittadini extracomunitari non residenti in Italia possono presentare domanda purché in possesso del visto startup.
1.i Quali sono i titoli equivalenti al titolo di dottore di ricerca (punto 9.2 Circolare Esplicativa)?
I titoli per i quali è riconosciuta una equipollenza al titolo di dottore di ricerca sono espressamente previsti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I titoli italiani e sanmarinesi equivalenti sono regolati da specifiche norme di legge e l’elenco è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Per i titoli esteri l’equivalenza deve essere riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: per approfondimenti è possibile consultare il sito del MIUR.
1.l Chi sono gli “investitori qualificati” di cui all’art. 8, comma 2, lettera b), D.M. 30 agosto 2019?
Gli “investitori qualificati” (come previsto dall’art. 100, d.lgs. n. 58/1998) sono definiti dalla CONSOB sulla base di criteri fissati dalle disposizioni comunitarie.
La normativa vigente (art. 35, comma 1 lettera d) del Regolamento CONSOB n. 2037 del 15 febbraio 2018), identifica gli “investitori qualificati” appartenenti a tre categorie:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche
b) imprese di investimento
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati
d) imprese di assicurazione
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals)
i) altri investitori istituzionali
l) agenti di cambio
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
- fatturato netto: 40.000.000 EUR,
- fondi propri: 2.000.000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
1.m In che forma e in quale momento deve essere effettuato il finanziamento da parte degli “investitori qualificati” di cui all’art. 8, comma 2, lettera b), del D.M. 30 agosto 2019?
Il finanziamento da parte degli “investitori qualificati” deve essere effettuato attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, prima della stipula del contratto di finanziamento tra l’impresa beneficiaria delle agevolazioni e Invitalia.
1.n In caso di ammissione alle agevolazioni è possibile modificare la compagine sociale prima della sottoscrizione del contratto?
No, sino alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, la compagine sociale (società costituita o costituenda) non può variare, salvo i casi di forza maggiore debitamente motivati e in conseguenza di campagne di crowdfunding che hanno determinato l’ingresso di nuovi soci con quote minoritarie ai sensi del punto 7.1 lett.e) della Circolare Esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019.
1.o In che forma e in quale momento avviene la verifica della collaborazione con gli Organismi di Ricerca e incubatori e acceleratori di impresa di cui all’art. 8, comma 2, lettera c), del D.M. 30 agosto 2019?
La sussistenza di accordi di collaborazione o contratti di servizio con i predetti soggetti, ovvero la presenza di accordi pre-contrattuali funzionali alla realizzazione del piano d’impresa è verificata in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
Nel caso i servizi siano forniti da organismi non classificati come incubatori certificati ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del Decreto-legge n. 179/2012, è necessario fornire un profilo dettagliato dell’incubatore/acceleratore prescelto, ed il track record dello stesso con particolare riferimento ai requisiti di cui al comma 5 ed agli indicatori di cui al comma 7 dell’articolo 25 del Decreto-legge n. 179/2012.
1.p Cosa si intende per imprese già operanti nelle Regioni del Centro-Nord di cui all’art. 8, comma 2, lettera d), del D.M. 30 agosto 2019?
Le imprese costituite e operanti nelle regioni del Centro-Nord da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda.
2. COSA
2.a - Quali attività possono essere ammesse alle agevolazioni?
Sono ammissibili alle agevolazioni, tutte quelle iniziative che realizzino piani di impresa:
- caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
- mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, e/o
- finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
(punto 8.1 della Circolare Esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019).
Non sono ammissibili ai sensi dei punti 4.6 e 4.7 della Circolare Esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019 le iniziative riconducibili:
- al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- rivolte al sostegno ad attività connesse all’esportazione;
- al settore carboniero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.
2.b – A quanto ammontano le spese ammissibili?
Ai sensi del punto 8.5 della Circolare i piani d’impresa devono prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle riconducibili alle esigenze di capitale circolante, non superiori a € 1.500.000,00 e non inferiori a € 100.000,00. Vedi sezione del sito “ COSA ”
2.c - In quanto tempo si devono realizzare i programmi di investimento della start-up ammessa alle agevolazioni?
Entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento (vedi lettera b) punto 10.2 della Circolare). Esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019).
2.d – Sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda?
No, sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione (lettera a) punto 10.2 della Circolare.
Tutti i titoli di spesa e le fatture elettroniche, ad eccezione dei costi per personale dipendente, devono riportare il codice CUP assegnato all’impresa al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero alla stipula per la concessione delle agevolazioni. I titoli e le fatture emessi nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la stipula del contratto di finanziamento dovranno riportare l’indicazione della misura agevolativa e il numero identificativo della domanda (es.: “progetto Smart&Start Italia n. prot. …….……..”).
2.e - Cosa si intende per data di avvio del programma di investimenti?
Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile (vedi lettera a) punto 10.2 della Circolare.
2.f. Un piano di impresa che prevede la vendita dei prodotti prevalentemente all’estero è da considerarsi non ammissibile in quanto programma d’impresa direttamente collegato ai quantitativi esportati (punto 4.7 Circolare)?
Un tale piano di impresa è ammissibile.
2.g Sono ammissibili i piani d’impresa nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura?
Sì.
3. LE AGEVOLAZIONI
3.a Quali agevolazioni finanziarie riconosce Smart&Start Italia?
Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso zero, cioè, senza interessi, di importo pari all’80% (ottanta percento) delle spese ammissibili (compreso il circolante). L’importo del finanziamento agevolato è pari all’90% (novanta percento) delle spese ammissibili (compreso il circolante) nel caso in cui la compagine, alla data di presentazione della domanda, è interamente costituita da giovani under 36 e/o da donne, oppure preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.
3.b Sono previste agevolazioni a fondo perduto?
Per le start-up innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n.229, nei limiti delle risorse disponibili, il finanziamento agevolato (con esclusione della quota connessa alle esigenze di capitale circolante) è restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell’importo del finanziamento agevolato concesso calcolato a valere sulle spese di cui al punto 10.1.
3.c Le start-up innovative già costituite con sede legale/operativa non localizzata in una delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n.229, nei limiti delle risorse disponibili, che intendano localizzare il piano d’impresa in una delle aree suddette, possono beneficiare della restituzione parziale del finanziamento agevolato così come previsto al punto 9.1 della Circolare di attuazione?
Sì. Ad esempio: ha diritto al beneficio di cui al punto 9.1 della Circolare un’impresa con sede legale e operativa a La Spezia e che intende attuare il piano d’impresa a Potenza.
4. COME
4.a Quando sarà possibile presentare la domanda?
Le domande di agevolazione, corredate dei dati anagrafici e profilo tecnico-manageriale dell’Amministratore e del Team, della descrizione dell’attività proposta, dell’analisi del mercato e relative strategie, degli aspetti tecnici ed economico-finanziari e di una presentazione del progetto (pitch in formato ppt di max. 15 diapositive) possono essere presentate a partire dal giorno 20 Gennaio 2020 (punto 5.2 della Circolare Esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019).
4.b Cosa si intende per Team?
Si tratta delle figure strategiche, in possesso di competenze manageriali e/o tecniche funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, ovvero soci e/o dipendenti.
In ogni caso, la variazione delle figure strategiche indicate in domanda quali componenti del Team, deve essere comunicata tramite PEC all’indirizzo smartstartitalia@pec.invitalia.it.
4.c E’ prevista una scadenza per la presentazione delle domande?
No, Smart&Start è una misura a sportello, il che significa che le domande possono essere presentate fino a quando vi sono risorse finanziarie disponibili.
4.d Che cosa è necessario fare per presentare la domanda?
L’incentivo prevede procedure di accesso esclusivamente telematiche.
E’ necessario registrarsi nell’area riservata del sito www.invitalia.it. Nell’area riservata una interfaccia web consentirà la compilazione della domanda e il successivo invio.
La domanda di agevolazione deve essere firmata digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005) dal legale rappresentante della società o, nel caso di società costituenda, dalla persona fisica proponente per conto della stessa futura società, e deve essere corredata dalla documentazione indicata nella domanda medesima.
4.e Quali sono i tempi di risposta dalla presentazione della domanda di agevolazione?
La valutazione si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
4.f È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?
Sì, in quanto nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC, cui il Soggetto Gestore ai sensi della Circolare invierà le comunicazioni.
4.g La PEC da indicare nella domanda deve rispettare particolari requisiti?
La PEC prescelta deve consentire di comunicare anche con soggetti privati.
Non sono pertanto adatte le PEC governative (quelle con estensione @pec.gov.it), in quanto consentono la comunicazione solo tra cittadino e Pubblica Amministrazione.
Qui trovate l’elenco dei gestori autorizzati alla fornitura del servizio PEC.
4.h Come si fa a firmare digitalmente la domanda?
Per firmare digitalmente la domanda di agevolazione ed il piano d’impresa è necessario essersi preventivamente dotati della firma digitale di formato p7m.
Il documento su cui è stata apposta la Firma Digitale è riconoscibile dall’estensione .p7m che si sommerà all’estensione del file originario firmato: ad esempio, l’estensione .doc.p7m indicherà un file.doc firmato digitalmente.
Per maggiori informazioni sulla firma digitale.
5. EROGAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI
5.a Le modalità di pagamento dei titoli di spesa rendicontati, sono solo quelli previsti nella Circolare MiSE?
Si, tutti i pagamenti devono essere effettuati attraverso le modalità previste nella Circolare, utilizzando uno o più conti corrente ordinari intestati all’impresa beneficiaria dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del piano d’impresa (comunicati nell’apposito campo della richiesta di erogazione) e, al fine di ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari, i documenti che comprovano il pagamento dei titoli di spesa rendicontati (incluse le dichiarazioni di quietanza del fornitori), ad eccezione dei costi per personale dipendente, dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni ovvero all’interno del contratto di finanziamento.
5.b Se non mi è stato ancora attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari?
Per le sole spese di investimento sostenute nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) è possibile utilizzare l’identificativo della domanda di ammissione alle agevolazioni, ovvero il codice alfanumerico composto dalle lettere SSI seguite da sei cifre, nonché esplicita indicazione della misura agevolativa (Smart Start Italia). Tali riferimenti della domanda devono essere inseriti sia nei titoli di spesa sia nella causale dei relativi pagamenti.
5.c Posso effettuare la rendicontazione per il personale dipendente secondo la metodologia dei costi standard?
Si, ma solo se la domanda è stata presentata successivamente alla pubblicazione della Circolare Esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019.
La metodologia dei costi standard non è applicabile ai collaboratori a qualsiasi titolo.
Il personale dipendente e i collaboratori a qualsiasi titolo devono essere stati già pagati al momento della rispettiva rendicontazione.
E’ possibile rendicontare esclusivamente personale dipendente con mansioni tecniche impiegato funzionalmente nella realizzazione del piano di impresa. Sono esclusi gli addetti amministrativi, contabili e commerciali di qualsiasi livello.
5.d Chi deve necessariamente possedere i requisiti indicati all’articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012?
I collaboratori a qualsiasi titolo, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente, con mansioni tecniche, nella realizzazione del piano d’impresa
5.e Dove devono essere localizzati i dipendenti, nel caso di finanziamento agevolato la cui restituzione avviene in misura parziale (punto 9.1 della Circolare Esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019)?
Ai fini del riconoscimento del contributo concesso a fondo perduto, le spese per personale dipendente e collaboratori devono essere relative a soggetti impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n.229, nei limiti delle risorse disponibili.
5.f Quali sono le tipologie di spesa ammissibili a contribuzione per la copertura delle esigenze di capitale circolante (punto 10.9 della Circolare Esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019)?
Materie prime, materiali di consumo e merci; servizi, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, nonché costi per godimento di beni di terzi.
Contestualmente alla richiesta di erogazione, l’impresa beneficiaria richiede altresì l’erogazione del finanziamento agevolato connesso alle esigenze di capitale circolante.
5.g E’ possibile per i progetti già ammessi alle agevolazioni alla data della pubblicazione della Circolare Esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019, poter accedere alle modalità di rendicontazione prevista dalla stessa?
Si, è possibile accedere alle nuove disposizioni esclusivamente per quanto previsto al punto 12.3.1 per le domande per le quali sia già intervenuta la delibera di ammissione alle agevolazioni alla data di pubblicazione della Circolare del 16/12/2019, a condizione di non aver beneficiato di alcuna erogazione dei finanziamenti spettanti.
Per poter accedere a tale disciplina la società dovrà effettuare una specifica richiesta da inoltrare tramite PEC all’indirizzo smartstartitalia@pec.invitalia.it, preliminarmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione.
Rimane esclusa la possibilità di rendicontare il personale dipendente secondo la metodologia di calcolo e la tabella dei costi standard unitari (vedi faq 5.c).
5.h Quali sono le modalità per richiedere l’anticipazione delle agevolazioni?
L’anticipazione dovrà essere presentata entro 4 mesi dalla data di firma contratto (punto 12.4 della Circolare) e la richiesta non dovrà essere superiore al 40% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse. L‘istanza dovrà essere corredata da fidejussione o polizza fidejussoria di importo pari all’anticipazione richiesta e di durata almeno pari a 36 (più eventuale proroga tacita di 6 mesi ove la fidejussione non sia stata previamente svincolata da Invitalia) dalla data di emissione, alle condizioni previste dal suddetto punto.
5.i Come possono essere rendicontate i titoli di spesa non quietanzati?
Ogni SAL può contenere titoli di spesa non ancora quietanzati nel limite massimo del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni di cui al punto 10.1 lett a) – b) – c). Pertanto, la singola richiesta di erogazione può essere costituita anche esclusivamente da titoli non quietanzati nel limite suindicato. Tale percentuale si intende rinnovata per ogni singolo SAL, previa dimostrazione dei pagamenti dei titoli di spesa presentati nel Sal precedente.
Nel caso in cui sia stata ottenuta l’anticipazione, il 1° SAL rendicontato dovrà contenere titoli di spesa già quietanzati per un ammontare almeno pari all’importo dell’anticipazione richiesta.
Il Saldo delle agevolazioni dovrà in ogni caso essere interamente quietanzato.
5.l Se si utilizza il percorso a fatture non quietanzate con c/c vincolato/convenzione ABI valgono le stesse condizioni di cui al punto precedente?
No. In tal caso la società beneficiaria, ai sensi del punto 12.3.2 della Circolare, dovrà apportare la quota non coperta da agevolazione sul c/c vincolato contestualmente alla richiesta di erogazione delle agevolazioni, fornendo nella stessa richiesta evidenza documentale dell’apporto.
In ogni caso, le spese per il personale di cui al punto 10.1 lettera d) della Circolare dovranno essere interamente quietanzate al momento della rendicontazione.
Il contributo relativo alle spese per il personale di cui al punto 10.1 lettera d) della Circolare e alle esigenze di capitale circolante di cui al punto 12.2 della Circolare sarà erogato sul c/c ordinario intestato alla società beneficiaria.