Logistica agroalimentare per i porti

Agevolazioni fino a 10 milioni di euro per ogni progetto
 

Cosa finanzia

Sono finanziabili:

  • investimenti di interesse pubblico per la logistica agroalimentare portuale
  • investimenti per la logistica agroalimentare portuale relativi a infrastrutture locali
  • investimenti per la logistica agroalimentare portuale relativi a infrastrutture portuali

 

I progetti devono prevedere uno o più dei seguenti obiettivi:

  • realizzazione, rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e immobili connessi alle attività e ai processi logistici delle aree portuali
  • efficientamento e miglioramento della capacità commerciale e logistica attraverso il potenziamento delle infrastrutture per il trasporto alimentare, anche per ridurre i costi ambientali e le emissioni nel trasporto di materie prime, semilavorati e merci tra centri produttivi, centri logistici e mercati
  • miglioramento dell’accessibilità ai servizi hub e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture portuali anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative o a “zero emissioni”
  • rafforzamento dei controlli merceologici per preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità e caratteristiche produttive, anche con lo scopo di ridurre gli sprechi alimentari
  • riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica

I progetti devono avere costi totali di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro e devono essere ultimati nel entro 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

 

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto, con un massimo 10 milioni di euro per ogni progetto, nella forma della sovvenzione diretta, sulla base di una valutazione a graduatoria.

L’importo dell’agevolazione è stabilito con le seguenti modalità:

  • Capo II: 100% dei costi ammissibili
  • Capo III e IV: l’importo dell’aiuto, fino al 100% dei costi ammissibili, viene definito come differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Per il solo Capo IV, in caso di agevolazione richiesta non superiore a 5 milioni di euro, l’Autorità di sistema portuale proponente, in alternativa al calcolo citato, può optare per una intensità di aiuto pari all’80% dei costi ammissibili.

Maggiori dettagli sui criteri di quantificazione dell’aiuto sono contenuti nell’Avviso pubblico e nei relativi allegati

I progetti devono presentare un cosiddetto tagging climatico e/o digitale pari rispettivamente ad almeno il 32% e il 27 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti con risorse del PNRR. Il rispetto di questi vincoli comporta l’attribuzione di un punteggio, sulla base dei criteri precisati nel bando.