Bonus colonnine per imprese e professionisti

Sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici

Cosa si può fare

Il contributo può essere richiesto per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli.

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:

A - L'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica:

  • in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
    • wallbox con un solo punto di ricarica
    • colonnine con due punti di ricarica
  • e/o in corrente continua:
    • fino a 50 kW 
    • oltre 50 kW
    • oltre 100 kW

      Con le seguenti caratteristiche:

  • nuove di fabbrica
  • con potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase
  • in regola con i requisiti minimi previsti dalla Delibera dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020, art. 4
  • collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità, , cioè di proprietà dei soggetti beneficiari o da essi regolarmente detenute
  • realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva

Sono comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

B - La connessione alla rete elettrica così come da preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica;

C - Le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo, le spese per:

  • imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
  • consulenze di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle previste alla lettera c);
  • terreni e immobili;
  • acquisto di servizi diversi da quelli previsti dalle precedenti lettere b) e c), anche se funzionali all'istallazione;
  • autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.