ON - Nuove imprese a tasso zero

L’incentivo per le imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile

ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero

ON - Nuove imprese a tasso zero

Requisiti richiesti

  • Alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa in Italia, costituite – nel rispetto dei vincoli definiti dal Regolamento GBER - da non più di 60 mesi dalla presentazione della domanda, i cui soci dimostrano di possedere i requisiti soggettivi (età e/o sesso) previsti dalla normativa. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni.
     
  • Alle persone fisiche che vogliono costituire una Società purché, entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l’avvenuta costituzione della Società e il possesso dei requisiti. 

Possono presentare domanda le micro e piccole imprese che non si trovano in uno stato di difficoltà e, limitatamente alle Società costituite da meno di 36 mesi, che: 

• non hanno ancora distribuito utili; 

• non hanno rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione; 

• non hanno acquisito un'altra impresa o non sono state costituite mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione stessa. In deroga alla predetta esclusione, sono ammissibili le imprese costituite a seguito di concentrazione tra imprese ammissibili (in possesso, quindi, dei requisiti precedentemente indicati).

La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o dal totale di bilancio, sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento GBER e in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con DM del 18/4/2005. 

Tipo Occupati (ULA) Fatturato (in milioni di euro) Totale bilancio (in milioni di euro)

Piccola impresa 

meno di 50 

e

≤ 10 

oppure

≤ 10 

Microimpresa 

meno di 10  

e

≤ 2 

oppure

≤ 2 

La Società deve dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il rispetto del criterio numerico e di quello sulle quote di partecipazione. 

Caso Numero soci Socio uomo 18-35 anni (con % quote detenute) Socio donna (con % quote detenute) Altro socio (con % quote detenute) Requisito soggettivo soddisfatto

A

3

2     70% 

1     30% 

SI 

B

3

1     20% 

1     31% 

1     49% 

SI

C

2

2     100% 

SI

D

2

1     95% 

1      5% 

SI

E

2

1      50% 

1      50% 

NO

F

3

1     15% 

1     35% 

1     50% 

NO

G

2

1     20% 

1     80% 

NO

Si intende che, alla data di presentazione della domanda, bisogna avere 18 anni già compiuti e non aver ancora compito 36 anni. 

No, è sufficiente che siano maggiorenni. 

I cittadini extracomunitari con il ruolo di soci, amministratori, legali rappresentanti, oppure che assumono una carica amministrativa, devono essere regolarmente residenti in Italia e in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di legge (età e sesso) e di un permesso di soggiorno in corso di validità per almeno 12 mesi, rilasciato per motivi di: 

• lavoro autonomo (cioè per un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, per costituire Società di capitali o di persone o per accedere a cariche societarie); 

• formazione professionale (ovvero per uno dei seguenti motivi: lavoro subordinato; attesa di occupazione; motivi familiari; motivi umanitari (status di rifugiato)), da convertire successivamente (per poter stipulare il contratto di finanziamento) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentando una domanda online allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura competente (entro il termine indicato dal Decreto Flussi). 

Le Società di persone e di capitali, ivi incluse le Società cooperative e le cooperative sociali, che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa (c.d. “enti commerciali”), obbligate oltre che all’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), all’iscrizione al Registro delle Imprese (RI). Sono escluse le ditte individuali, le Società semplici, le Società di fatto. 

La Società, in sede di presentazione della domanda, dichiara tramite l’allegato “Dichiarazione riepilogativa” disponibile nella sezione “Presenta la domanda” la non ricorrenza della fattispecie “impresa in difficoltà”. 

Sì, a condizione che le domande presentate facciano riferimento a progetti imprenditoriali diversi. 

Sì. 

La data di costituzione per le Società di persone coincide con la data dell’atto costitutivo; per le Società di capitali, con la data di iscrizione presso la CCIAA competente. 

No, la Società deve essere costituita da non più di 60 mesi. 

No, l’inattività di una Società non produce effetti sui requisiti di accesso (data costituzione Società). 

No, sono agevolabili programmi di investimento realizzati su tutto il territorio nazionale. 

No, possono trovarsi anche in Comuni o Regioni diverse. 

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