Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, nell’ambito della macro-voce “macchinari, impianti ed attrezzature” rientrano gli investimenti amovibili (intesi come strutture fungibili, asportabili e ricollocabili in altra sede) e strettamente funzionali al processo di produzione/erogazione del servizio ivi inclusi a titolo esemplificativo:
• le case mobili e le strutture prefabbricate potenzialmente amovibili e ricollocabili in altra sede impiegate nell’ambito del settore turistico-ricettivo;
• le attrezzature “speciali” nell’ambito di impianti sportivi (es. pareti d’arrampicata, pavimentazioni e coperture tecniche, etc…);
• gli impianti di produzione di energia (es. fotovoltaico, pale eoliche, cogeneratori, trigeneratori);
• gli impianti di riscaldamento/condizionamento/purificazione dell’aria (macchinari in senso stretto, quali caldaia, split, motori, etc…), esclusi gli interventi edili di predisposizione (canalizzazione, tracce, tubature, etc…);
• gazebi, pergolati e tensostrutture potenzialmente amovibili e ricollocabili in altra sede.