• I finanziamenti non superiori a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
• I finanziamenti superiori a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.