Gli “investitori qualificati” (come previsto dall’art. 100, d.lgs. n. 58/1998) sono definiti dalla CONSOB sulla base di criteri fissati dalle disposizioni comunitarie.
La normativa vigente (art. 35, comma 1 lettera d) del Regolamento CONSOB n. 2037 del 15 febbraio 2018), identifica gli “investitori qualificati” appartenenti a tre categorie:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche
b) imprese di investimento
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati
d) imprese di assicurazione
e) organismi di investimento collettivo e Società di gestione di tali organismi
f) fondi pensione e Società di gestione di tali fondi
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals)
i) altri investitori istituzionali
l) agenti di cambio
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola Società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
- fatturato netto: 40.000.000 EUR,
- fondi propri: 2.000.000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.