Legge 181

L’incentivo per rilanciare le aree di crisi industriale

Legge 181

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FAQ

Domande e risposte sulla Legge 181/89

Le società di capitali, incluse le società cooperative e consortili, regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.

Sono altresì ammesse alle agevolazioni le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Sono le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono di almeno n. 3 bilanci approvati e non sono caratterizzate dalla presenza di un socio di riferimento che dispone di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda. Sono altresì considerabili Newco quelle imprese, che pur disponendo di n. 3 bilanci alla data di presentazione della domanda, non abbiano conseguito, in ciascuno degli ultimi 2 bilanci approvati, un fatturato superiore ad 1,5 milioni di euro ed il cui eventuale socio di riferimento non abbia conseguito in ciascuno degli ultimi 2 bilanci approvati, un fatturato superiore ad 1,5 milioni di euro.

Il contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33) e successive modifiche ed integrazioni (http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/). Ai fini del presente strumento agevolativo, il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono anche ammissibili i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera).

Il contratto di rete deve essere composto da un numero minimo di 3 imprese e fino ad un massimo di 6.

No, ciascuna impresa può partecipare ad un solo contratto di rete richiedente l’agevolazione, pena l’inammissibilità delle domande nelle quali è presente la medesima impresa.

No, possono presentarla solo le società di capitali.

No, perché i consorzi, anche se con attività esterna, non sono configurabili come imprese, non hanno forma societaria e non dispongono di personalità giuridica.

Il momento in cui viene effettuata la verifica dei parametri occupazionali e finanziari, con la conseguente attribuzione della qualifica di micro, piccola, media e grande impresa (cfr. nona riunione 26.10.2012 della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive), è quello dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato antecedente alla data di presentazione della domanda.

Non sono rilevanti per la Legge 181/89 i bilanci chiusi ed approvati successivamente a tale data, neanche nel caso si determini un incremento delle dimensioni aziendali. Anche la verifica dell'esistenza di imprese partner/associate o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di presentazione della domanda sulla base dei dati in possesso della società a tale data e delle risultanze del registro delle imprese.

I controlli sulla dimensione di impresa vengono quindi effettuati nella fase di accoglibilità della domanda, cioè nella fase orientata alla verifica della correttezza e completezza dei dati e documenti forniti con la domanda e necessari per la valutazione complessiva della stessa.

Se un'impresa, con l’ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie per l’individuazione della dimensione d’impresa, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

Ciò al fine di garantire stabilità e certezza alle imprese vicine a dette soglie (che correrebbero il rischio di superarle temporaneamente in un anno particolare e/o in mercati volatili). Tuttavia, nel caso in cui il superamento delle soglie non fosse di carattere occasionale, ma risultasse tale da conferire un carattere strutturale alla nuova dimensione (per effetto, ad es., di operazioni di cessione di quote, fusioni, acquisizioni, etc.), diventerebbe automatica l’acquisizione del nuovo status.

Non è necessario.

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e/o i programmi di investimento per la tutela ambientale. A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì agevolabili, per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti (produttivi e/o di tutela ambientale ammissibili), i progetti per l’innovazione dell’organizzazione, e per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili (produttivi e/o di tutela ambientale ammissibili), i progetti per la formazione del personale. Sono altresì ammissibili per programmi di investimento (produttivi e/o di tutela ambientale ammissibili) superiori a 5 milioni di € anche progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Approfondisci al punto 5 della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

L’insieme di nuovi metodi organizzativi nelle attività commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa. Approfondisci al punto 3, lettera “l” ed al punto 5.5 della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

Gli aiuti alla formazione riguardano tutte quelle azioni finalizzate a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori e devono essere -complementari ai programmi di investimento produttivo e/o ambientale.

Approfondisci al punto 3, lettera “a” ed al punto 5.5 della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

Gli aiuti alla formazione riguardano tutte quelle azioni finalizzate a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori e devono essere -complementari ai programmi di investimento produttivo e/o ambientale.

Approfondisci al punto 3, lettera “a” ed al punto 5.5 della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.000.000,00 di euro (un milione).

Nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro (quattrocentomila). Pertanto, un contratto di rete deve prevedere spese minime complessive pari a 1.200.000,00 di euro (un milione e duecentomila).

Si, ma solo quando un programma di investimento prevede un importo di spesa complessiva pari o superiore a 10.000.000,00 di euro (dieci milioni) e un significativo impatto occupazionale.

In tal caso, se il programma viene riconosciuto strategicamente rilevante, può essere oggetto, su richiesta del soggetto richiedente, di Accordo di Sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia e l’impresa proponente e alle Regioni, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, oltre ad eventuali altre amministrazioni interessate.

Approfondisci al punto 11 della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

La rilevanza strategica del programma d’investimento con importi pari o superiori a dieci (10) milioni di euro è verificata dal Soggetto gestore che, valuta, oltre al rilevante incremento occupazionale, la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) capacità di attrazione degli investimenti esteri. A tal fine i programmi di sviluppo devono essere proposti da imprese estere ovvero da imprese italiane controllate da soci esteri (persone fisiche o giuridiche che detengano oltre il 50% del capitale sociale dell’impresa controllata); in casi particolari, quali quelli di società quotate, potrà essere considerata anche una quota di possesso inferiore purché tale quota assicuri il controllo della società;

b) coerenza degli investimenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

c) perseguimento di particolari obiettivi ambientali.

Approfondisci al punto 11 della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

Si, i programmi oggetto di Accordo di Sviluppo sono valutati, come tutti gli altri programmi, mediante istruttoria ai sensi del punto 10 della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

Le agevolazioni riconosciute sono attualmente:

  1. un finanziamento agevolato non inferiore al 20% degli investimenti ammissibili. La restituzione deve avvenire in massimo 10 anni (8 anni in caso di utilizzo del regime di cui alla sezione 3.13 del TF), a cui si aggiunge un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
  2. un contributo in conto impianti ed un contributo diretto alla spesa determinati nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER ed entro i limiti previsti dalla normativa nazionale. L’ammontare del contributo dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dell’impresa, oltre che dalla tipologia del regime di aiuto applicabile;

Complessivamente le agevolazioni non possono superare il 75% dell’intero programma ammissibile.

Approfondisci al punto 7 della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

L’ammontare dell’agevolazione pubblica dipende dall’ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) applicabile ai sensi del Regolamento GBER. Sull’ESL influiscono i seguenti elementi: la tipologia di investimento da realizzare, la localizzazione dell’iniziativa, la dimensione d’impresa del soggetto proponente.  

Definita la percentuale massima di ESL applicabile sulla base degli elementi di cui sopra, l’ammontare dell’agevolazione dipende da diversi fattori quali: planning temporale degli investimenti, valore del tasso di riferimento, rating riconosciuto all’impresa.

È il contributo, a fondo perduto, concesso sulle spese da sostenere per un progetto per l'innovazione dell'organizzazione, sulle spese di consulenza sostenute da PMI o sulle spese per la formazione del personale. Generalmente esso è riconosciuto nella misura massima del 50% della spesa ammessa. Nel caso di progetti di innovazione dell’organizzazione presentati da Grandi imprese esso è pari al massimo al 15% delle spese ammesse.

Sì, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER (secondo quanto disposto dall’art. 16 del DM 24 marzo 2022). Attenzione, in caso di benefici concessi ai sensi degli aiuti a finalità regionale (articolo 14 del Regolamento GBER) è comunque previsto l’obbligo in capo al soggetto proponente di apportare almeno il 25% della spesa ammissibile attraverso risorse proprie, ovvero mediante finanziamento esterno, privo di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, secondo quanto stabilito dal punto 7.10 della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

Sì, sono cumulabili, così come espressamente stabilito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30/03/2017 la quale, riferendosi alle modalità di fruizione di tali agevolazioni, stabilisce che, in quanto misure generali, devono ritenersi fruibili anche in presenza di altre misure agevolative, salvo che le norme disciplinanti tali altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali. Tale previsione non è presente nella Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

No, l’Iva non è ammissibile alle agevolazioni, salvo quando sia realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e non sia dallo stesso recuperabile.

Esclusivamente online, registrandosi nell’area riservata del sito di Invitalia. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. La domanda di agevolazione, il piano d’impresa e le Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della società. Alla domanda devono inoltre essere allegati tutti gli ulteriori documenti considerati obbligatori.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono indicati dal Ministero dello sviluppo economico con uno specifico Avviso.

No. E’ sufficiente inserire almeno un socio di riferimento.

No. E’ sufficiente inserire almeno un socio di riferimento.

Si intendono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale assumono, per la loro gravità, rilevanza a livello nazionale. Questo accade quando le aree sono colpite:

  • da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
  • da una grave crisi di uno specifico settore industriale molto radicato e diffuso sul territorio.

La crisi ha una rilevanza nazionale quando ha un impatto significativo sulla politica industriale nazionale. Questo accade nei casi di:

  • settori industriali con eccesso di capacità produttiva o con squilibrio strutturale dei costi di produzione;
  • settori industriali che necessitano di un processo di riqualificazione produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra attività industriale e tutela della salute e dell’ambiente.

Il riconoscimento dello stato di crisi complessa spetta al Ministero dello Sviluppo Economico.

Si intendono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale hanno un impatto significativo sullo sviluppo dei territori, ma in forma meno grave e diffusa rispetto ai casi di crisi complessa. Il riconoscimento dello stato di crisi non complessa spetta al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il soggetto beneficiario deve utilizzare un solo conto corrente bancario per i pagamenti relativi al programma di investimenti oggetto delle agevolazioni.

Questo conto corrente potrà essere utilizzato, però, anche per fare tutte le altre tipologie di operazioni bancarie (cd “utilizzo in via non esclusiva”).

Per questa fattispecie la Proponente, in sede di presentazione della domanda, deve allegare una relazione asseverata e giurata, redatta da un tecnico competente rispetto alla specifica tipologia dei dati e delle informazioni da  rilasciare (es. Ingegneri, Architetti, ecc.) regolarmente iscritto all’Albo professionale e non incluso nella compagine sociale né riconducibile al suo organigramma, secondo lo standard fornito dall’Agenzia (solo per gli Avvisi che prevedono tale possibilità).

Sì, esso non costituisce di per sé elemento ostativo all’ammissibilità della spesa a meno che dalla lettura del testo dell’accordo non emergano elementi che rendano irreversibile l’acquisto.

Un elemento ostativo in tal senso potrebbe essere, ad esempio, il pagamento di un anticipo in conto prezzo.

Un preliminare di acquisto che preveda caparra confirmatoria può costituire documentazione utile da allegare alla domanda di agevolazione per evidenziare l’acquisizione della futura disponibilità sul bene prossimo oggetto di investimento.

Attenzione, il documento non deve contenere elementi che rendano irreversibile l’accordo, come ad esempio il pagamento di un anticipo in conto prezzo.

Con l’acronimo ULA, Unità Lavorative Anno, si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato iscritti nel libro matricola, cioè legati all’impresa con contratti che prevedono il vincolo di dipendenza.
Approfondisci alla FAQ successiva.

Nel calcolo dell’organico iniziale vanno considerati:

  • i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;
  • i proprietari gestori (imprenditori individuali);
  • i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto, che regola i rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.
Non devono essere invece conteggiati:

  • gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento;
  • i dipendenti in cassa integrazione straordinaria;
  • i lavoratori utilizzati mediante somministrazione (cd “interinali”);
  • la durata dei congedi di maternità o parentali.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

No, perché ai fini della applicazione del metodo di calcolo delle ULA, per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria (Art. 2, comma 5, lettera C del Decreto Ministeriale delle Attività produttive del 18 aprile 2005). Gli occupati dell’impresa non devono quindi essere conteggiati nel calcolo delle ULA per il periodo corrispondente alla CIGS di cui hanno usufruito nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda. Al momento della determinazione dell’incremento occupazionale, questi potranno essere conteggiati limitatamente al periodo di effettiva operatività (sempre con la metodologia “ULA”).

Nell’ambito del piano occupazionale l’impresa si impegna ad assumere prioritariamente personale residente nell’area di crisi che risulti percettore di CIG ovvero che risulti iscritto alle liste di mobilità, ovvero che risulti disoccupato a seguito di procedure di licenziamento collettivo.

Inoltre, i singoli Accordi di Programma possono definire diversamente il bacino di riferimento del personale da rioccupare. Taluni accordi prevedono meccanismi di penalizzazione per le imprese che non rispettano gli impegni assunti relativamente a tale aspetto.

No, in questo caso il vincolo di incremento occupazionale non è soddisfatto. Consideriamo ad esempio che nel semestre antecedente alla presentazione della domanda, l’azienda disponga nell’unità produttiva di 100 ULA e dichiari di assumerne altre 10 grazie al progetto di investimento realizzato con la legge 181. Se entro i 12 mesi dalla conclusione del progetto l’azienda effettivamente assume le 10 ULA, ma nello stesso periodo, a causa di alcuni pensionamenti del personale, delle 100 ULA impiegate nell’unità produttiva prima della presentazione della domanda, ne rimangono in forza solamente 95, per rispettare il vincolo occupazionale l’azienda dovrà necessariamente sostituire con nuove assunzioni le ULA mancanti.

Attenzione: l’incremento occupazionale nell’unità produttiva deve essere comunque costituito da nuove assunzioni e non trasferimenti di personale o assunzione di personale che nel semestre precedente sia risultato dipendente della società in altra unità locale.

Ai fini del calcolo della media ULA vanno considerate le ULA di ciascuno dei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda (sulla base della documentazione LUL) e ne va calcolata la relativa media aritmetica.

Ai fini del corretto calcolo delle ULA occorre far riferimento a quanto previsto dal decreto MAP 18 aprile 2005.

Il calcolo dovrà essere effettuato attraverso l’analisi della documentazione LUL relativa al mese nel quale la beneficiaria ha comunicato la conclusione del programma occupazionale, considerando, come previsto dal Decreto MAP 18 aprile 2005:

  • le tipologie contrattuali ammissibili nel calcolo delle ULA;
  • la durata e la tipologia dei contratti di lavoro (full time/part time).

Si, i “criteri di valutazione” si applicano a tutti i programmi di investimento. Esiste, tuttavia, una differenziazione dei “parametri” di valutazione all’interno di ogni criterio a seconda della tipologia di impresa proponente e del programma di investimento.

Approfondisci agli allegati 3A, 3B, 3C della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343.

La modalità di calcolo viene effettuata determinando innanzitutto il punteggio calcolato per ognuno dei tre precedenti esercizi, sulla base dei criteri A.2) previsti nell’allegato 3C della Circolare 16 giugno 2022 n. 237343. Una volta calcolato il punteggio per ciascun esercizio si effettua poi la ponderazione degli stessi sulla base dei pesi previsti nel medesimo allegato 3C.

Per una migliore comprensione della procedura di calcolo si rimanda al relativo Tool di calcolo.

Nel caso di Newco e di Piccole imprese per programmi di investimento non superiori ad euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomila) sarà valutata la sola coerenza delle competenze manageriali dei soci e/o del management aziendale rapportata alla complessità del progetto imprenditoriale proposto (Criterio di valutazione A.1).

Le Piccole Imprese devono dimostrare di rispettare il parametro relativo alla sostenibilità finanziaria (E.2) e quello relativo all’indipendenza finanziaria (E.3) compilando all’interno del documento relativo al piano di impresa i prospetti relativi ai valori degli ultimi 3 bilanci approvati prima della presentazione della domanda. I citati punteggi vengono assegnati quale media dei punteggi calcolati per ogni bilancio, applicando la seguente ponderazione:

1.            bilancio n             50%
2.            bilancio n-1         30%
3.            bilancio n-2         20%

Il parametro e.2) sarà dato dal rapporto tra l’indebitamento finanziario netto ed il margine operativo lordo mentre, il parametro e.3) sarà dato dal rapporto tra il patrimonio netto ed il totale passivo.

Per una migliore comprensione della procedura di calcolo si rimanda al relativo Tool di calcolo.

Nel caso di un progetto di investimento presentato da una rete di imprese, le singole imprese partecipanti devono produrre la documentazione attinente alla propria specifica fattispecie. In particolare, con riferimento all’esempio riportato in domanda, la Newco dovrà predisporre la modulistica 3A relativa alla procedura “Newco”, la Piccola impresa dovrà predisporre la modulistica 3B relativa alla procedura “Semplificata” ed infine la Media impresa dovrà predisporre la modulistica 3C relativa alla procedura “Ordinaria”. Le singole imprese saranno, pertanto, valutate secondo i criteri previsti dai rispettivi allegati 3A, 3B e 3C alla Circolare 16 giugno 2022 n. 237343

Nel caso in cui si registri un dato di decadimento del settore di attività e dell’area geografica di localizzazione degli investimenti ammessi alle agevolazioni maggiore di quello medio nazionale, il punteggio del rating subisce una “penalizzazione”, ovvero viene abbassato applicando i valori indicati nelle tabelle presenti nella Circolare (Allegato 2).  Viceversa, qualora si registri un dato di decadimento minore di quello medio nazionale, al punteggio del rating si applica un “bonus”, ovvero un aumento corrispondente ai valori indicati nelle stesse tabelle.

La ponderazione deve essere effettuata sui punteggi degli indici ottenuti per ciascun esercizio. Guarda l'esempio

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito a valle dell’analisi istruttoria, un punteggio minimo di 45 punti nel rispetto dei punteggi minimi indicati per ogni singolo criterio di valutazione.

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