Fondo impresa femminile

L’incentivo per le imprese guidate da donne

Fondo impresa femminile

Fondo impresa femminile

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

a)immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata.
Tra queste rientrano:

  • spese connesse all’installazione di macchinari, impianti ed attrezzature
  • macchinari, impianti e attrezzature necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché gli stessi beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale
  • opere edili esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile
  • strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato

b)immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata.

Ivi incluse le spese per:

  • acquisizione di brevetti
  • acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa femminile. A titolo esemplificativo, sono incluse le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione ed erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale;

c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

d)personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;

e) esigenze di capitale circolante:

  • nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili, per le agevolazioni concesse per la nascita delle imprese femminili ovvero per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda;
  • nel limite del 25% delle spese complessivamente ammissibili e, comunque,nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda, per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda.

Ogni acquisto deve essere effettuato a condizioni di mercato e da terzi che non abbiano relazioni con l’acquirente.

Le spese per il capitale circolante comprendono: 

  • materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
  • servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
  • godimento di beni di terzi, quali le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il progetto imprenditoriale; canoni di leasing e costi di noleggio relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
  • oneri per la garanzia (fidejussione o polizza fidejussoria) richiesta nel caso di erogazione dell’anticipazione pari al 20% delle agevolazioni concesse (di cui all’articolo 17, comma 3, del Decreto 30 settembre 2021) 

Non sono ammissibili spese sostenute per acquisto di merci. 

Le imprese costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda possono richiedere finanziamento per le esigenze di capitale circolante per un massimo del 25% del piano di spesa ammissibile e comunque nella misura massima dell’80% della media del capitale circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda. La media viene calcolata in base ai costi della produzione relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda. 

Le voci di costo considerate sono quelle riportate nello schema di conto economico civilistico (art. 2425 codice civile) ai punti: 

  • 6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo: con esclusione delle merci
  • 7) costi per servizi
  • 8) costi per godimento di beni di terzi 

La media è ponderata con peso pari ad 1,5 per gli esercizi 2020 e 2021 (coincidenti la pandemia Covid-19) e pari a 1 per gli altri esercizi. 

Per le imprese costituite nel corso dell’anno n-3 si deve indicare l’ammontare del capitale circolante, come precedentemente definito, ed inserire l’importo parametrato sull’intero anno. Esempio: impresa costituita in data 1° maggio n-3 con capitale circolate, risultante da scritture contabili dell’anno n-3, pari ad € 96.000,00. L’importo da inserire in tabella dovrà essere calcolato nel modo seguente: 96.000: 8 (mesi lavorativi di n-3) = 12.000 x 12 = 144.000 (importo da inserire in tabella per l’anno n-3). 

Il valore del circolante relativo agli ultimi 3 esercizi, dovrà essere attestato da parte di un professionista iscritto ad apposito albo professionale. È disponibile un format nella modulistica: Allegato L – Attestazione tenutario scritture contabili dati economico-patrimoniali impresa proponente commercialista dati economico-patrimoniali impresa proponente

Per le imprese che non redigono un bilancio, l'attestazione sulle spese per capitale circolante sostenute negli ultimi 3 esercizi dovrà fare riferimento ai documenti contabili. 

No, sono ammissibili solamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda sulla base del D.M. 30 settembre 2021 (art. 10, comma 5 e art. 13, comma 6). Pertanto, investimenti realizzati in data antecedente a quella di presentazione della domanda non risultano ammissibili.

No, i preventivi di spesa non devono essere necessariamente allegati in fase di rendicontazione. E’ opportuno allegarli qualora le fatture non presentino descrizioni dettagliate al loro interno.  

Nel caso di opere edili occorre allegare il relativo computo metrico. 

La norma fa esplicito riferimento al personale dipendente assunto “dopo la data di presentazione della domanda”. La variazione di tipologia contrattuale, pertanto, non rientra tra le spese ammissibili (D.M. 30 settembre 2021, art. 10 comma 2).

No. Le spese di avviamento o licenze commerciali non sono ammissibili.

No. Le spese per l’acquisto di immobili e terreni non sono ammissibili.

Le opere edili non devono superare il 30% del programma di spesa ammesso. A titolo di esempio, rientrano nella categoria delle opere edili le spese per: infissi, serramenti e impiantistica generale (impianto elettrico, idraulico, fotovoltaico, impianto di condizionamento, impianto di videosorveglianza, rete dati) Rimangono escluse le spese per direzioni lavori e consulenze.

Sì, sono spese ammissibili.

Sì. Le spese di marketing possono essere inserite nel piano di spesa tra le immobilizzazioni immateriali se si tratta di spese sostenute per progettazione e sviluppo di portali o sviluppo di una identità visiva. Altre spese pubblicitarie correnti possono essere comprese nelle spese per il capitale circolante. Inoltre, si può utilizzare il voucher incluso nel servizio di assistenza tecnico-gestionale.

Gli arredi possono rientrare tra le spese ammissibili se strettamente funzionali e necessari allo svolgimento dell’attività proposta.

No, l’iva non è un costo ammissibile. Il Decreto Direttoriale 30 marzo 2022, Allegato n. 2, indica come non ammissibili le spese relative a imposte, tasse inclusa l’Iva. Non sono previste eccezioni.

Si. Qualora la domanda di finanziamento preveda, nel programma d’investimento, l’installazione di un impianto fotovoltaico centralizzato, utile al funzionamento dell’azienda, è opportuno inserire i pannelli fotovoltaici nella categoria delle opere edili. Qualora invece, la domanda di finanziamento proponga un progetto di investimento per la produzione di energia elettrica mediante fonte solare-fotovoltaica, la costruzione di un impianto produttivo è finanziabile nell’ambito della voce impianti attrezzature e macchinari.

Sì, è ammissibile, l'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le spese per il costo del lavoro sono valorizzate a costi orari standard sulla base delle tariffe riportate nella tabella seguente:

 Livello di inquadramentoCosto orario standard

 Alto (livelli di quadro con funzioni direttive/dirigente)

 52,00 euro

 Medio (livelli di quadro)

 30,00 euro

Basso (livelli di impiegato/operaio)

 21,00 euro 

Nel piano d’impresa, sezione D.1 dovrà essere indicato il numero di ore impegnate per ciascuna figura professionale e per ciascuna annualità.  

Il costo del personale dipendente, assunto dopo presentazione della domanda, è finanziabile per il tempo in cui il lavoratore rimane impiegato nel ruolo funzionale al progetto e comunque non oltre i 24 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione. 

Sì, è ammissibile se il socio assunto come dipendente a tempo determinato o indeterminato ha un ruolo definito nell’organizzazione aziendale e coerente con la tipologia di iniziativa agevolata. Normativa di riferimento: art.10 e art. 13 del DM 30 settembre 2021.

Gli spazi in co-working sono ammissibili purché gli spazi concessi siano in porzioni di immobili chiusi e fisicamente separati, messi a disposizione nell’ambito di immobili dedicati all’affitto di uffici/laboratori. È necessario garantire l’utilizzo esclusivo dei beni aziendali ammessi alle agevolazioni. Si precisa che, il concedente dello spazio concesso in co-working deve essere a ciò abilitato (presenza di un codice Ateco idoneo nel Registro Imprese).

No, la sede operativa non può coincidere con la residenza dell’imprenditrice. 

No, il contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile non è ammissibile come titolo di disponibilità della sede.

I documenti di spesa dovranno indicare la dicitura “Fondo impresa femminile” con il numero di protocollo della domanda presentata. Le imprese che intendono avviare il programma agevolato prima della conclusione della valutazione possono iniziare a sostenere le spese, tenendo presente che potranno essere riconosciute solo in caso di ammissione alle agevolazioni. 

No, le merci non sono tra le categorie di spese ammissibili (Allegato n. 2 lettera e) del DM 30 marzo 2022). Risultano anche escluse dal calcolo della media del circolante degli ultimi 3 anni.

Le imprese femminili costituite da oltre 12 mesi devono allegare l’attestazione dei dati economico-patrimoniali compilata secondo il format disponibile nella pagina Modulistica: 
- Allegato L bis per le imprese costituite tra 12 e 36 mesi 
- Allegato L per le imprese costituite da oltre 36 mesi, anche se non richiedono il contributo per il capitale circolante. 
Queste attestazioni forniscono indicazioni sulla situazione economico-patrimoniale dell’impresa utili per valutare la capacità dell’impresa di sostenere l’iniziativa, anche a supporto delle previsioni riportate nella sezione G del piano d’impresa. 
I dati economico-patrimoniali devono fare riferimento ai documenti contabili disponibili relativi ai tre esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda. Per le imprese che redigono un bilancio, non è richiesto che questo sia approvato o depositato.  
Ciascuna impresa, in base al diverso regime di contabilità adottato, dovrà imputare i valori richiesti in tabella e fornire precisazioni, ad esempio, sulla composizione e/o sulle modalità utilizzate per il calcolo.

No, le spese di capitale circolante ammissibili (Vedi Faq N. 1- Spese Ammissibili) sono determinate sulla base degli importi riportati nell’Attestazione dati economico-patrimoniali impresa proponente (Allegato L). 
Il finanziamento per le esigenze di capitale circolante è riconosciuto nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda e comunque fino al 25% del piano di spesa ammissibile.  

Il capitale circolante da riportare nell’attestazione di cui all’Allegato L deve fare riferimento all'attività aziendale esercitata nell’ultimo triennio, indipendentemente dal codice Ateco del nuovo progetto.

Sì, le concessioni rilasciate dai Comuni sono ammissibili come titoli di disponibilità della sede operativa.

No, non è ammissibile come costo del lavoro per nuovi assunti dopo la presentazione della domanda.

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