Fondo impresa femminile
L’incentivo per le imprese guidate da donne

Fondo impresa femminile
Erogazione delle agevolazioni e variazioni
L’impresa può fare richiesta di erogazione dopo la firma del provvedimento di concessione.
L’impresa può richiedere l’anticipo del 20% delle agevolazioni concesse, svincolato dall’avanzamento del programma di spesa, entro 6 mesi dalla firma del provvedimento di concessione. L’importo sarà erogato entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini si intendono incrementati dell’arco temporale intercorrente tra la richiesta e la trasmissione delle integrazioni.
La polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) deve coprire il periodo di tempo che va dalla data di firma del provvedimento di concessione fino ai tre anni e sei mesi successivi.
A titolo esemplificativo: se la data di firma del provvedimento corrisponde al 01/01/2025, la polizza dovrà avere la seguente durata: sino al 01/01/2028 e proroga sino al 01/07/2025.
La polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) deve avere un’autentica notarile sia sulla firma dell’impresa beneficiaria che su quella del soggetto concedente. Inoltre, la polizza deve richiamare integralmente il testo presente nello standard “Allegato A_Fideiussione” disponibile sul sito.
Le specifiche dell’autentica notarile e le modalità di invio della polizza sono dettagliate nell’“Allegato 1_Richiesta Anticipazione”.
Le imprese possono richiedere l’anticipazione presentando una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa), la documentazione attestante la disponibilità della sede operativa (es. contratto di locazione registrato) e la compilazione della modulistica resa disponibile nella sezione “Erogazione delle Agevolazioni”.
I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Gli strumenti di pagamento utilizzati devono essere intestati alla società beneficiaria. Per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, i documenti attestanti il pagamento delle spese rendicontate (es. fatture) dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel provvedimento di concessione.
Tutti i pagamenti devono risultare dall’estratto conto.
Per poter richiedere il I SAL, occorre rendicontare un importo compreso tra il 40% e l’80% del programma di spesa ammesso, al netto del capitale circolante. Tali importi sono indicati nel provvedimento di concessione.
A titolo di esempio: se il programma di spesa ammesso è pari ad € 100.000,00 di cui spese per capitale circolante pari ad € 20.000,00, si dovrà rendicontare un importo compreso tra il 40% e l’80% di € 80.000 (dato da € 100.000-€ 20.000).
No, le fatture di capitale circolante non devono essere rendicontate né riportate all’interno dei vari allegati.
Sì, in fase di I Sal possono essere rendicontate anche fatture non quietanzate o parzialmente quietanzate. Si precisa che, indipendentemente dal quietanzamento delle fatture, è necessaria la presenza dei beni rendicontati presso la sede operativa.
Sì, le fatture di acconto possono essere ammesse in fase di I Sal, a patto che l’oggetto della fattura indichi i beni o la parte di fornitura cui l’acconto fa riferimento e che i beni si trovino già presso la sede operativa. Inoltre, è necessario che le relative fatture di saldo vengano rendicontate in fase di Sal a Saldo.
La richiesta di Sal a saldo deve essere fatta entro un massimo di 3 mesi dal completamento del programma di spesa (data ultima fattura rendicontata oppure ultima mensilità di un dipendente).
A titolo di esempio: se la richiesta di Sal a saldo viene fatta il 02/10 almeno un titolo di spesa deve essere di data compresa tra il 02/10 e il 02/07 (oppure l’ultima mensilità del dipendente deve essere “ottobre”).
Per poter richiedere il saldo finale, tutte le fatture devono essere interamente quietanzate (anche le eventuali fatture rendicontate in fase di I Sal). Tutti i pagamenti devono risultare dall’estratto conto che deve essere allegato alla richiesta. Non sono sufficienti le distinte di bonifico/ricevute bancarie/assegni. Inoltre, l’impresa deve risultare “attiva” dal Registro Imprese. Si ricorda che, la richiesta deve essere effettuata entro 3 mesi dal completamento del programma di spesa (Vedi Faq n. 11).
Dopo aver fatto la richiesta di Sal a saldo, viene attivato il monitoraggio presso la sede operativa (l’impresa riceverà comunicazione formale via PEC). Durante il monitoraggio si dovrà esibire tutta la documentazione trasmessa in via elettronica nel I Sal e nel Sal a saldo, in originale (fatture, estratto conto, libri contabili, titolo di disponibilità della sede operativa). Verrà verificata la presenza, l’installazione e la funzionalità di tutti i beni richiesti ad agevolazione, oltre alla documentazione amministrativa e alle autorizzazioni/permessi/licenze necessarie per lo svolgimento dell’attività.
Sì, è possibile richiedere una proroga per il completamento del programma di spesa. La richiesta deve essere inviata tramite PEC entro la scadenza di 24 mesi dalla firma del provvedimento di concessione. La proroga può essere concessa per un massimo di sei mesi e deve essere adeguatamente motivata.
Per poter richiedere Anticipo, I Sal o Sal a saldo occorre compilare gli standard disponibili nella sezione “Erogazione delle Agevolazioni”.
Unitamente alla compilazione degli allegati è necessario fornire fatture elettroniche e libri contabili (solo in caso di I Sal e Sal a saldo), titolo di disponibilità della sede operativa (Anticipo, I Sal e Sal a saldo) ed estratto conto (obbligatorio solo per il Sal a Saldo).
Tutte le fatture devono essere presentate nel formato elettronico ministeriale derivante dall’XML, direttamente scaricabile dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Devono riportare il codice CUP o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, la dicitura “Fondo Impresa Femminile”.
Le fatture inoltre devono essere sufficientemente dettagliate nel contenuto e i fornitori devono essere abilitati ad erogare i beni/servizi oggetto di fornitura (a tal fine si potrà procedere ad una preliminare verifica presso i portali pubblici di seguito riportati: Registro Imprese – Agenzia delle Entrate – Verifica partita Iva).
Le fatture emesse dopo la data di presentazione della domanda e prima della ricezione del provvedimento di concessione devono riportare la dicitura “Fondo Impresa Femminile” mentre le fatture emesse dopo la data di ricezione del provvedimento di concessione devono riportare il codice CUP.
Se una fattura non riporta il codice CUP o la dicitura “Fondo Impresa Femminile”, può essere ammessa solo attraverso l’emissione di un’autofattura integrativa. L’autofattura deve essere emessa con codice TD20 e contenere nella descrizione il riferimento alla fattura originaria e il codice CUP.
In fase di rendicontazione dovranno essere trasmesse sia la fattura originaria priva di CUP/dicitura “Fondo Impresa Femminile” sia l’autofattura integrativa.
Il codice CUP (Codice Unico Progetto) è indicato nel provvedimento di concessione.
I libri contabili da trasmettere obbligatoriamente sono il Registro Iva Acquisti, il Libro Cespiti Ammortizzabili e il Libro Giornale. Si precisa che, la trasmissione del Libro Giornale risulta obbligatoria esclusivamente nel caso di tenuta della contabilità ordinaria.
I libri contabili devono riportare l’iscrizione del codice CUP (Codice Unico Progetto) in corrispondenza di ogni bene/fattura oggetto di agevolazione. Gli stessi, devono essere timbrati e firmati dal tenutario delle scritture contabili.
Si precisa che all’interno del Libro giornale, il CUP deve essere riportato anche in corrispondenza dell’iscrizione dei pagamenti delle fatture rendicontate.
Si, anche le autofatture devono essere registrate all’interno del Registro Iva Acquisti con corretta apposizione del codice CUP.
Sì, anche le imprese in regime forfettario dovranno adottare il Registro Iva Acquisti e il Libro Cespiti Ammortizzabili. Le imprese femminili, una volta ottenuto il finanziamento, sono tenute ad annotare e conservare, indipendentemente dal regime contabile adottato, tutti i documenti di spesa negli appositi Registri Iva e dei Cespiti Ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli del Soggetto gestore.
L’eventuale agevolazione maturata/fruita con il credito di imposta deve essere correttamente riportata all’interno dell’”Allegato H_Tabella Fatture” nell’apposito schema presente nella sezione “Macro-voci”.
Si, ad eccezione della richiesta di anticipo che è svincolata da un avanzamento del programma di spesa, quando si fa una richiesta di erogazione è necessario che i beni siano disponibili presso la sede operativa.
Le tempistiche di erogazione variano in base alla tipologia di richiesta. In caso di Anticipo, l’erogazione avviene entro 20 giorni dalla data della richiesta, in caso di I Sal entro 30 giorni mentre in caso di Sal a saldo entro 60 giorni.
In caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini si intendono incrementati dell’arco temporale intercorrente tra la richiesta e la trasmissione delle integrazioni.
L’Agenzia controlla la regolare posizione societaria nei confronti di enti esterni quali Inps, Agenzia delle Entrate, Inail.
Durante la fase di monitoraggio, il Soggetto gestoreverifica, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del piano d’impresa, l’effettivo sostenimento da parte dell’impresa femminile beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello ammesso dal provvedimento di concessione.
Le variazioni devono essere preventivamente comunicate a Invitalia, argomentate da una relazione/documentazione illustrativa e non devono comportare modifiche sostanziali del progetto.
Le variazioni non sono considerate sostanziali se il totale del programma di spesa e l’importo del capitale circolante ammessi non cambiano. Si precisa che, i beni richiesti devono sempre essere funzionali allo svolgimento dell’attività finanziata.
A titolo di esempio: la sostituzione di un macchinario obsoleto con un modello nuovo, l’aumento dei costi per alcune immobilizzazioni a scapito di altre voci del programma, o il trasferimento di parte del costo del personale ad immobilizzazioni, etc.
Si, è possibile effettuare variazioni in riduzione del programma di spesa purché venga conservata l’autoconsistenza del progetto iniziale. Tali variazioni comportano la rimodulazione delle agevolazioni concesse.
No, non è possibile effettuare variazioni in aumento del programma di spesa. Qualora l’impresa realizzi un programma di spesa più alto di quello ammesso, le agevolazioni rimarranno invariate.
Si, è possibile effettuare una variazione della sede operativa.
La nuova sede dovrà avere un’idonea categoria catastale per lo svolgimento dell’attività e dovrà essere ad uso esclusivo dell’impresa. Si precisa però che, non risultano ammissibili variazioni dell’ambito geografico di pertinenza (da nord a sud e viceversa).
Si, è possibile effettuare una variazione della compagine sociale e/o dell’organo amministrativo a patto che permanga il requisito di impresa femminile (vedi Faq. N. 1 – Soggetti Ammissibili). Eventuali soggetti giuridici che subentrano all’interno della compagine sono considerati soggetti senza requisiti.
Non è ammessa la totale sostituzione della compagine sociale.
Le variazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell’Agenzia causano la revoca delle agevolazioni.
Possibili cause di revoca delle agevolazioni sono:
- la perdita del requisito di impresa femminile prima che siano decorsi 3 anni dal completamento dell’iniziativa
- la mancata conclusione dell’investimento entro il termine di ultimazione di 24 mesi, o entro il maggior termine previsto in caso di proroga, dalla data del perfezionamento del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestoreaccerti che il ritardo derivi cause non imputabili all’impresa
- il trasferimento, l’alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti, dei beni agevolati, prima che siano decorsi 3 anni dal completamento dell’iniziativa
L’elenco completo delle cause di revoca delle agevolazioni è indicato nel DD 30 marzo 2022, art. 9 e riprese nel provvedimento di concessione.