Fondo impresa femminile

L’incentivo per le imprese guidate da donne

Fondo impresa femminile

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FAQ - aggiornate al 31 marzo 2025

Le domande attualmente sospese dalla valutazione per assenza di copertura finanziaria (come previsto dal Decreto 30/03/22, art. 4, c.3) possono rientrare nel processo di valutazione. 
Le risorse liberate a seguito delle valutazioni con esito negativo nonché l’assegnazione di nuove risorse finanziarie, permettono di riammettere le domande in valutazione rispettando due condizioni: l’ordine di presentazione (numero di protocollo) e la disponibilità di risorse riservata alle diverse aree geografiche (il PNRR riserva il 40% delle risorse alle regioni del Sud).
L’avanzamento al 31 marzo 2025 è il seguente:
Capo II: sono entrate in valutazione tutte le domande presentate;
Capo III: sono entrate in valutazione le domande fino al protocollo N. IFS0000002-0001473 per le imprese con sede nelle regioni del centro-nord e fino al N. IFS0000002-0002996 per le imprese con sede nelle regioni del sud.

Soggetti ammissibili

Possono ricevere i finanziamenti le “imprese femminili”, definite come:

  • società cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie
  • società di capitali le cui quote sociali e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi composti da donne
  • imprese individuali con titolare donna
  • lavoratrici autonome

Le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Per la definizione di “impresa femminile” il riferimento normativo è il D.M. 30 settembre 2021 (G.U. 14 dicembre 2021) capo I, articolo 1.

No. Il Decreto Interministeriale 30 settembre 2021, esclude dalla definizione di impresa femminile la fattispecie dello studio professionale associato; risultano invece ammissibili le lavoratrici autonome in qualità di libere professioniste con partita Iva.

No, il fatturato annuo e il numero di dipendenti donna non rappresentano elementi rilevanti/discriminanti per accedere alle agevolazioni.

Sia per le imprese da avviare, sia per le imprese già costituite alla data di presentazione della domanda sono ammesse le seguenti forme giuridiche:

  • società di persone
  • società cooperative (comprese le cooperative sociali di tipo A e B)
  • società di capitali
  • ditte individuali
  • attività di libera professione (partita iva aperta senza obbligo di iscrizione al Registro Imprese)

Per quanto riguarda le imprese già costituite, la caratteristica di “impresa femminile”, requisito imprescindibile per accedere agli incentivi, deve essere verificata alla data di presentazione della domanda. Qualsiasi variazione avvenuta in precedenza non risulta rilevante. Tutti i requisiti di accesso saranno controllati in fase di compilazione della domanda. È importante tenere presente che, fanno fede i dati come risultanti dal Registro Imprese alla data di presentazione della domanda.

In fase di compilazione della domanda, la piattaforma prevede l’acquisizione automatica dei dati dal Registro Imprese e il relativo controllo in tempo reale. Qualora dal controllo non risultino convalidati i requisiti di ammissione, non sarà possibile proseguire nella compilazione della domanda. Dunque, è importante verificare ed eventualmente aggiornare tempestivamente i dati dell’impresa presenti nel Registro Imprese.

Sì, le persone fisiche che intendono costituire un’impresa femminile possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal Capo II (Avvio d’impresa). La medesima persona fisica proponente dovrà comparire nella compagine della società costituenda in qualità di rappresentante legale, referente o socio. Si precisa che, non risulta ammissibile la presenza di persone giuridiche tra i futuri soci dell’impresa femminile costituenda. Qualora il progetto venga ammesso alle agevolazioni, i proponenti devono costituire l’impresa entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito positivo ed inviare contestualmente la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione dell’impresa o l’apertura della partita Iva, nel caso di libera professione.

Il requisito di “impresa femminile” deve necessariamente essere mantenuto per 3 anni dal completamento dell’iniziativa che coincide con la data di erogazione del saldo. Perdere la qualifica di impresa femminile prima che siano decorsi 3 anni dal completamento dell’iniziativa comporta la revoca delle agevolazioni.

Sì, l’impresa familiare rappresenta una vera e propria impresa individuale, che assume la veste di “impresa familiare” quando vi siano familiari del titolare che collaborano nell’attività d’impresa. Dunque, può presentare la domanda di agevolazione qualora rientri nel novero delle imprese individuali con titolare donna.

La data di costituzione che fa fede per tutte le tipologie societarie (di persone e di capitali) e per le imprese individuali è la data riportata nel Registro Imprese. Per le lavoratrici autonome il riferimento è la data di apertura della partita Iva.

Dipende se si tratta di nuove imprese o di imprese o già avviate. Le imprese costituite da meno di 12 mesi, anche se inattive, possono presentare domanda sul Capo II. Le imprese costituite da oltre 12 mesi che risultano inattive alla data di presentazione della domanda non sono ammissibili alle agevolazioni (Capo III). Si precisa che, l’“inattività” dell’impresa proponente costituisce elemento ostativo al completamento dell’iter di presentazione della domanda di agevolazione, ai sensi dell’art. 4, comma 16 del D.D. 30 marzo 2022, limitatamente alle istanze di cui al Capo III del D. M. 30 settembre 2021.

Sì, un’impresa può presentare la domanda per un progetto diverso da quelli già finanziati mediante altri incentivi, il quale sarà valutato nel merito. Le agevolazioni del Fondo Impresa Femminile possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea (Cumulo delle agevolazioni - Art. 7. D.M. 30 settembre 2021).

Sì. Le cittadine di Paesi extra UE possono accedere agli incentivi previsti dal Fondo Impresa Femminile qualora alla data di presentazione della domanda:

  • siano regolarmente residenti in Italia
  • siano in possesso dei requisiti di legge
  • siano in possesso di un permesso di soggiorno della durata minima di 12 mesi

Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione, per poter firmare il contratto di finanziamento (c.d. provvedimento di concessione del finanziamento), risulta necessario aver attivato la procedura per il rilascio o conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentando la domanda online allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura competente.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero degli interni https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso.

Sì, un'impresa femminile agricola può presentare un nuovo progetto di sviluppo che abbia ad oggetto attività diverse dalla produzione primaria di prodotti agricoli, come ad esempio agriturismo o trasformazione di prodotti agricoli. L’impresa dovrà adottare una contabilità ordinaria separata al fine di tenere distinte le diverse gestioni. Inoltre, si precisa che, la forma giuridica di tale impresa deve in ogni caso rientrare tra le forme previste dalla legge per le imprese che esercitano attività commerciale.

Per stato di disoccupazione si intende la condizione di una persona priva di impiego che sia immediatamente disponibile a svolgere un’attività lavorativa. 
In particolare, sono considerate disoccupate le persone prive di impiego che dichiarano al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del D. lgs. 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La DID online - Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, è la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. La presentazione della domanda di NASPl equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva. Per la presentazione della domanda da parte di donne disoccupate che intendono avviare una attività di lavoro autonomo è richiesta un’apposita Dichiarazione disponibile nella modulistica: Allegato H – DSAN Disoccupazione.

Le cooperative devono allegare alla domanda di finanziamento l’apposita dichiarazione (Allegato I -DSAN Compagine società cooperativa) firmata dal legale rappresentante. Sono previsti controlli a campione sui contenuti delle autocertificazioni.

No, la società semplice non rientra nel novero delle forme giuridiche ammissibili, in quanto non compatibile con l’esercizio di attività economica commerciale, come quelle agevolabili con il Fondo Impresa Femminile. 
(Vedi Faq N. 4. “Quale forma giuridica può avere un’impresa femminile?”).

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