Fondo impresa femminile
L’incentivo per le imprese guidate da donne

Fondo impresa femminile
Processo di valutazione
Sono state avviate alla fase di valutazione - in ordine cronologico - le domande per le quali, nel caso di esito positivo dell’istruttoria, è possibile assicurare la copertura finanziaria. Per tutte le altre sono stati sospesi i termini (Decreto 30/03/22, art. 4, c.3) in attesa che si rendano eventualmente disponibili i fondi per poterle finanziare. Le valutazioni che si concludono con esito negativo liberano risorse e permettono di riammettere in valutazione nuove domande tra quelle inizialmente sospese. Le domande sono riammesse in valutazione rispettando allo stesso tempo due condizioni: l’ordine di presentazione (numero di protocollo) e la disponibilità di risorse riservata alle diverse aree geografiche. Si può verificare che i progetti con protocollo più alto ma localizzati al sud entrino in valutazione prima di altri che, con un protocollo più basso, sono localizzati nelle regioni del centro nord.
Attualmente i fondi disponibili per le imprese che hanno fatto domanda per il Fondo impresa femminile – Capo II sono 47 milioni di euro. A fronte di 4.985 domande presentate, si stima che le risorse permetteranno di finanziare un numero approssimativo di circa 560 imprese: il numero effettivo dipenderà dalla dimensione dei progetti ammessi al finanziamento. I fondi disponibili per le imprese che hanno fatto domanda per il Fondo impresa femminile – Capo III sono 143,8 milioni di euro. A fronte di 8.095 domande presentate, si stima che le risorse permetteranno di finanziare orientativamente circa 670 imprese: il numero effettivo, anche in questo caso, dipenderà dalla dimensione dei progetti ammessi al finanziamento. In entrambi i casi è necessario considerare che il 40% dei fondi stanziati dal PNRR – il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - sono riservati alle imprese localizzate nelle regioni del Sud.
La valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e l’esame di merito. La verifica dei requisiti formali consiste nell’accertare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di legge dei proponenti e dell’iniziativa imprenditoriale, come indicato all’art.5 comma 2 della Circolare. L’esame di merito comprende due fasi: l’analisi delle informazioni presenti nella domanda di finanziamento e negli allegati per approfondire tutti gli aspetti descritti nel piano di impresa. E a seguire un colloquio di valutazione con l’impresa femminile richiedente.
I criteri di valutazione riguardano i seguenti ambiti:
- Il team imprenditoriale
- Il presidio del processo produttivo
- L’analisi di mercato e l’opportunità di mercato individuata
- La fattibilità tecnico-economica del progetto
Per ogni criterio viene assegnato un punteggio. Per alcuni criteri è richiesto un punteggio minimo per l’ammissibilità. Il punteggio minimo complessivo per essere ammessi alle agevolazioni è pari a 21. Il massimo ottenibile è 41. I criteri sono indicati nell’allegato 1 del Decreto direttoriale del 30 marzo 2021.
Le domande sono valutate entro 60 giorni dalla stessa data, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del Decreto 30 settembre 2021.
Sì, nel caso in cui uno dei criteri di valutazione, per i quali è previsto, dovesse ottenere punteggio “non ammissibile”, l’intera domanda non sarà ammessa alle agevolazioni a prescindere dal punteggio raggiunto negli altri criteri.
No, non esistono graduatorie. Ogni domanda viene valutata indipendentemente dalle altre e viene ammessa se raggiunge il punteggio minimo di 21 punti su 41.
Le domande sono valutate in 60 giorni se la domanda è stata presentata correttamente. I tempi di valutazione sono sospesi in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti inviati (comunicazione dei motivi ostativi) fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Normativa di riferimento:
Motivi ostativi: articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
Sospensione dei termini: articolo 15, comma 7, del Decreto 30 settembre 2021
Durante la valutazione possono emergere carenze o criticità (ad esempio: la domanda non rispetta tutti i requisiti di accesso o i punteggi assegnati per i singoli criteri di valutazione non sono sufficienti a renderla ammissibile). In questo caso Invitalia comunica quali sono i motivi ostativi all'accoglimento della domanda e la proponente può rispondere entro 10 giorni con delle controdeduzioni scritte, che comportano un supplemento di istruttoria. Se le informazioni fornite consentono di superare le criticità, Invitalia invia la comunicazione di esito positivo. In caso contrario, viene comunicata la non ammissibilità della domanda.
Si verifica che siano presenti all’interno dell’impresa le competenze tecniche necessarie a svolgere le diverse funzioni previste dal processo produttivo e siano disponibili le eventuali abilitazioni richieste per svolgere l’attività. Le competenze tecniche possono essere in capo ai soci oppure a dipendenti o collaboratori. L'insufficienza di competenze tecniche coerenti con l’iniziativa presentata o la mancanza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, rende non ammissibile il progetto.
Tra i criteri di valutazione della fattibilità e sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con il criterio d.3 si esamina la capacità di dimostrare la coerenza degli obiettivi economici con il modello di business descritto nel piano d’impresa e con il settore di riferimento.
Il punteggio relativo alle ricadute occupazionali fa riferimento al numero di dipendenti assunti dopo la presentazione della domanda, calcolati come numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA.