FRI-Tur

Fondo rotativo per il sostegno a imprese e investimenti di sviluppo nel turismo

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AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato. 

Gli incentivi sono concessi tenendo conto della dimensione dell’impresa e dell’ubicazione delle singole unità locali interessate dal Programma di investimento. Se le singole unità interessate dall’investimento sono collocate in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di contributo applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale.

In particolare: 

  • il contributo diretto alla spesa è concesso da Invitalia in base alle spese ammissibili
  • il finanziamento agevolato è concesso da Cassa Depositi e Prestiti al tasso fisso dello 0,5% con una durata compresa tra 4 e 15 anni, inclusi i 3 anni di preammortamento massimi (36 mesi), correlati alla durata del Programma di investimento, che decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. L’ammortamento è effettuato a rate semestrali con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Al finanziamento agevolato è associato il finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato dalla banca finanziatrice individuata dall’impresa proponente tra gli Istituti di credito che hanno aderito alla Convenzione sottoscritta tra il Ministero del turismo, Associazione Bancaria Italia e Cassa Depositi e Prestiti il 29 agosto 2022. 

La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile. L’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 300 imprese beneficiarie, l’incentivo riconoscibile a valere sul contributo diretto alla spesa verrà ridotto in misura proporzionale per tutti i soggetti beneficiari fermo restando l’obbligo di dimostrare la copertura integrale del progetto.

Gli incentivi – cioè la somma del finanziamento agevolato + contributo diretto alla spesa - sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento GBER (UE) n. 651/2014.

I suddetti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. 

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