Fondo nazionale efficienza energetica
L’incentivo a sostegno degli investimenti in efficienza energetica

Fondo nazionale efficienza energetica
FAQ
Le risposte alle domande più frequenti.
Tutti, fermo restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER (artt 1 e 3) e dal Regolamento De minimis (art 1). In particolare, non sono ammissibili gli aiuti concessi a imprese operanti:
- nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
- qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- in attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- in attività subordinate all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;
- nel settore del Trasporto e Magazzinaggio qualora si acquistino veicoli o parti di essi per il trasporto merci su strada.
Sì, a patto che abbia una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Inoltre, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano.
Sì.
Sì. Dovranno fornire una dichiarazione, controfirmata da un revisore legale, contenente i dati di bilancio (conto economico e stato patrimoniale riclassificati) delle ultime due dichiarazioni dei redditi.
Il meccanismo concessorio dei TEE non consiste nell’erogare agevolazioni e poi eventualmente nel revocarle, quanto piuttosto nel non erogare parte dei titoli, qualora l’impresa non abbia raggiunto determinati parametri e/o livelli di risparmio energetico.
Pertanto, non potendosi parlare di vera e propria revoca delle agevolazioni da parte del Ministero, quanto piuttosto di diniego parziale opposto dallo stesso alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi avanzate dalle imprese, le stesse possono presentare domanda di ammissione al FNEE.
Sì, in quanto trattasi di una nuova dotazione finanziaria.
Esclusivamente online, registrandosi nell’area riservata del sito di Invitalia. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. La domanda di agevolazione ed il piano d’impresa devono essere firmati digitalmente.
Invitalia valuta l’ammissibilità della domanda entro 60 GIORNI dalla ricezione della documentazione istruttoria.
Il soggetto che compila la domanda dovrebbe essere:
- per un’impresa o una ESCO = il Legale Rappresentante o Amministratore Delegato;
- per la banca = il direttore di filiale;
- per la PA = il responsabile / dirigente di settore.
Qualora il compilatore sia un soggetto diverso, la piattaforma online consentirà la presentazione della domanda attraverso un SISTEMA DI RICHIESTA DELEGA TRAMITE PEC. In questo caso, la domanda potrà essere presentata solo dopo una conferma via PEC da parte della Società beneficiaria.
Pdf, p7m.
Sì. Si precisa che nel caso in cui l’impresa non disponga di almeno 2 bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda ma sia caratterizzata dalla presenza di un socio di riferimento (persona giuridica che detiene almeno il 51% del capitale dell’impresa che presenta la domanda di agevolazione) che disponga di almeno 2 bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda, i dati saranno relativi al socio di riferimento.
Se il soggetto proponente è impresa priva del bilancio di 1 esercizio e la compagine è costituita da persone fisiche o da imprese senza la maggioranza assoluta del capitale sociale, o da imprese con maggioranza assoluta ma prive del bilancio di almeno 1 esercizio, il valore dell’indicatore per la parte economico-finanziaria sarà pari allo 0,60 di quello relativo all’anno disponibile.
Si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Non vengono considerate come data avvio dei lavori quella relativa all’acquisto di terreno e quella dei lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari.
Il primo criterio di valutazione permette all’Agenzia di valutare la capacità dei soggetti beneficiari di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto, tramite la costruzione di due indici:
- la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- l’indipendenza finanziaria.
Per quanto concerne il secondo criterio di valutazione si tiene conto degli impegni a medio - lungo termine della Società a partire dalla data di avvio dell’ammortamento del finanziamento richiesto. Nella costruzione del relativo indice, si terranno in considerazione, pertanto, le rate comprensive della quota capitale e quota interesse degli altri finanziamenti in essere alla data di avvio dell’ammortamento del finanziamento richiesto.
Sì, entro i limiti di cumulabilità previsti dall'art. 10 del decreto.
Il soggetto beneficiario deve utilizzare un solo conto corrente bancario per i pagamenti relativi al programma di investimento oggetto delle agevolazioni. Tale conto corrente potrà essere utilizzato anche per le altre tipologie di operazioni bancarie (cosiddetto “utilizzo in via non esclusiva”) a patto che vengano distinti tutti i dati e i documenti contabili relativi all’investimento in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento.
Sì, nel caso di progetti di investimenti promossi da ESCO e PA, mentre per progetti promossi da Imprese verrà considerato “costo agevolabile” il costo secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7 e 8 del DM.
No, l’agevolazione è calcolata su investimenti ammissibili al netto dell’IVA, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi (art. 16 comma 3 DM 22 dicembre 2017). Qualora il beneficiario ricada in quest’ultimo caso, sarà necessario allegare:
- dichiarazione di non recuperabilità IVA, rilasciata nel caso dei Comuni dal Sindaco o dal Responsabile dell’Ufficio finanziario del Comune, in forma sostitutiva di atto notorio, in cui venga esplicitato che gli importi indicati nell’istanza sono stati riportati al lordo dell’IVA, che rappresenta un costo non recuperabile ai sensi della vigente disciplina fiscale a cui è soggetto;
- tabella delle spese del programma che evidenzi per ogni singola voce l’imponibile, l’importo dell’IVA e la relativa aliquota.
I costi succitati, previsti dall’art. 16 comma 1 lett. a), sono ammissibili nella misura in cui siano finalizzati agli interventi di efficientamento energetico agevolabili.
Per le tipologie di intervento che non ricadono su un sito specifico bensì su un'area estesa (che interessa prevalentemente il suolo pubblico), in fase di compilazione della domanda nella sezione "elenco siti" le voci riguardanti i dati catastali vanno compilate inserendo definizioni di tipo generico, come ad esempio “Vari” e “Strade”. Tutte le informazioni di dettaglio riguardanti i SITI interessati dagli interventi verranno inserite all'interno della relazione tecnica asseverata.
No.
Per investimento da realizzare si intende l’importo totale dell’investimento comprensivo di eventuali spese tipologicamente non ammissibili.
Per importo ritenuto ammissibile si intende la tipologia di costo rientrante nell’elenco presente all’art. 16 del D.M. 22/12/2017.
Per importo richiesto alle agevolazioni si intende il costo considerato agevolabile ai sensi dell’art. 7, commi 7 – 8 – 9 e dell’art. 12, commi 3 – 4 – 5 del D.M. 22/12/2017.
No.
Tutti.
Sì per le imprese/Esco. Nel caso di aggregazioni di imprese, tutti i partecipanti dovranno richiedere la stessa tipologia di agevolazione (solo garanzia, solo finanziamento o mix di garanzia e finanziamento).
Per tutta la durata del finanziamento.