Fondo nazionale efficienza energetica
L’incentivo a sostegno degli investimenti in efficienza energetica

Fondo nazionale efficienza energetica
AGEVOLAZIONI
Per le imprese e le ESCO le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento e/o garanzia. Le richieste di accesso alle agevolazioni sotto forma di garanzia e/o garanzia e finanziamento devono essere presentate esclusivamente attraverso banche o intermediari finanziari.
Per la PA le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento.
Garanzia
È prevista per le imprese e le ESCO su singole operazioni di finanziamento (comprensive di capitale e interessi) e copre fino all’80% dei costi agevolabili per importi da 150.000 a 2.500.000 euro. Durata massima di 15 anni (art. 9 comma 3 del DM).
Finanziamento a tasso agevolato dello 0.25%
- per le imprese e le ESCO a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili per importi compresi tra 250.000 e 4.000.000 euro. Durata massima 10 anni (art. 9 comma 4 del DM).
- per le PA a copertura di un massimo del 60% dei costi agevolabili (80% in caso di interventi su infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica) per importi compresi tra 150.000 e 2.000.000 euro. Durata massima 15 anni (artt. 13 e 14 del DM).
Il soggetto beneficiario deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento pari all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili (e comunque non inferiore al 15%).
Cumulabilità delle agevolazioni
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato (comunitari, nazionali e regionali) nel limite del regolamento di riferimento: artt. 38 e 46 del GBER e regime de minimis. Nel caso di PA sono cumulabili con contributi fino a un finanziamento massimo complessivo pari al 100% dei costi ammissibili.
Cosa finanzia
Sono finanziabili le iniziative riguardanti:
- riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
- realizzazione e/o implementazione di reti e impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- efficientamento di servizi e infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione;
- riqualificazione energetica degli edifici.
Spese ammissibili:
- consulenze (nella misura massima del 10% delle spese ammissibili) con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità, nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici;
- impianti, macchinari e attrezzature: le apparecchiature, gli impianti, nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento;
- interventi sull’involucro edilizio comprensivi di opere murarie e assimilate, inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
- infrastrutture specifiche comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica - comprensivo dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto.
Spese non ammissibili:
- beni acquisiti attraverso locazione finanziaria;
- macchinari, impianti e attrezzature usati;
- automezzi e attrezzature di trasporto targati;
- spese di funzionamento, notarili, relative a imposte, tasse o scorte;
- consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario;
- spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro, suscettibili di autonoma utilizzazione.