Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche

Interventi a favore del settore fieristico e dei mercati rionali

fiera in italia

Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche

Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche

FAQ

Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche (Capo II) 

A - Soggetti beneficiari

Per poter accedere al buono le imprese devono: 

  1. essere PMI;
  2. essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
  3. avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
  4. trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  5. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  6. aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal 

Ministero; 

  1. sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche ammissibili;
  2. non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza. 

Ai fini dell’ammissibilità, inoltre, sono escluse le PMI: 

  1. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  2. i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell’istanza;
  3. nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  4. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. 

Unitamente alle predette condizioni, per le sole medie imprese che presentano domanda, a partire dal 2 ottobre 2025 è richiesto di essere in regola con gli obblighi di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39. 

Ai fini del rilascio del buono, occorre riferirsi alle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali (certificate e non certificate) organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra l’8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025, riferite ai seguenti settori: 

  1. arredamento e design d’interni;
  2. automobili e motocicli;
  3. costruzioni, infrastrutture e ceramica;
  4. energia, combustibili e gas;
  5. impiantistica, servizi e attrezzature sportive;
  6. industria, tecnologia e meccanica, ivi incluse le macchine agricole;
  7. ospitalità, benessere e ristorazione;
  8. protezione dell’ambiente;
  9. trasporti, logistica e navigazione. 

Al fine di poter individuare, in relazione ai settori, l’ammissibilità della manifestazione fieristica di interesse occorre riferirsi ai “Codici merceologici” riportati per ciascuna manifestazione nella colonna “Settore merceologico” del predetto calendario fieristico. 

No. Per accedere al “buono” devono ricorrere tutti gli elementi di cui all’art. 2082 del codice civile, relativi alla definizione di “imprenditore”, esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili “imprese”. 

B - Modalità di presentazione delle istanze di richiesta dell’agevolazione

Come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dal legale rappresentante della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a decorrere dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025. 

Come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dal legale rappresentante della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. 

Le modalità di accesso alla procedura informatica finalizzata all’invio delle istanze di assegnazione del “buono”, unitamente al fac-simile del modello di istanza verranno rese disponibili nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), con congruo anticipo rispetto al termine di apertura dello sportello previsto dal comma all’articolo 3, comma 2 del decreto direttoriale 11 agosto 2025. 

Come previsto dall’articolo 3, comma 1 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, tenutesi o da tenersi a far data dall’8 agosto 2025 può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto richiedente. 

Come previsto dall’articolo 3, comma 5 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, la PMI richiedente, oltre al modulo di istanza, deve allegare la seguente documentazione: 

  1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili, relativi agli ultimi due esercizi antecedenti la data di presentazione dell’istanza, necessari ai fini della determinazione degli indicatori utili alla formazione della graduatoria di cui all’articolo 9, comma 6 del decreto. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
  2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;
  3. copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione dell’istanza e conseguita alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione dell’istanza;
  4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla dimensione d’impresa. 

L’istanza e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente pena l’improcedibilità della stessa. 

C - Spese ammissibili e modalità di rilascio del buono

Come previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in: 

  1. spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
  2. spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi; c. spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  3. spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  4. spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  5. spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  6. spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  7. spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  8. spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.  

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. 

Si chiarisce, in ultimo, che non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. 

Sì, le spese sono ammissibili anche se sostenute prima delle manifestazioni fieristiche di interesse. 

Si rappresenta che, risultano ammissibili le spese tenutesi o da tenersi per le manifestazioni fieristiche di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra l’8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025, riferite ai settori di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2025. 

Come previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto direttoriale 11 agosto 2025, per le sole fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, la correlazione della spesa finanziata con l’iniziativa ammessa alle agevolazioni è verificata sulla base del modalità che saranno rese note nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it)

Ai fini della presentazione della richiesta di assegnazione del buono non è necessario aver già sostenuto le spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di interesse. Resta inteso che, così come previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono devono presentare l’istanza di rimborso (entro le ore 12:00 del 30 marzo 2026), riportando le delle spese effettivamente sostenute e pagate per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche ammissibili. 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 26 giugno 2025, il contributo è assegnato nella misura del 50% delle spese ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, in ogni caso, eccedere l’importo massimo di 10.000,00 euro.   

Come previsto dall’articolo 9, comma 6, del decreto ministeriale 26 giugno 2025, il buono, decorso il termine di chiusura dello sportello per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione, è assegnato dal Ministero secondo un’apposita graduatoria, predisposta dal Soggetto gestore e approvata dal Ministero. Tale graduatoria è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi assegnati all’impresa richiedente in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni recati dall’articolo 9, commi 6 e 7 del citato decreto ministeriale. 

Secondo quanto ulteriormente precisato dall’articolo 4 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, il punteggio relativo ai predetti indicatori è attribuito utilizzando i dati così come esposti dai soggetti richiedenti nell’istanza di assegnazione del buono. In caso di parità di punteggio, è data preferenza all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza. Il Soggetto Gestore provvede, inoltre, all’attribuzione del punteggio secondo le modalità riportate nella tabella di cui allegato n. 1 al decreto direttoriale, arrotondato alla seconda cifra decimale.   

D - Modalità di rimborso del buono

Come previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono possono presentare l’istanza di rimborso delle spese ammissibili di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, effettivamente sostenute e pagate per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base di un modello di istanza che sarà reso disponibile nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione dei medesimi siti istituzionali. 

Le istanze di rimborso possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione del buono e fino alle ore 12:00 del 30 marzo 2026, pena la decadenza dal beneficio. 

Come previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, all'istanza di rimborso deve essere allegata: 

  1. copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio. Le predette fatture devono riportare il CUP nell’apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID ………….. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note. Per le sole fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, la correlazione della spesa finanziata con l’iniziativa ammessa alle agevolazioni è verificata sulla base del modalità che saranno rese note nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it);
  2. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sopracitate fatture;
  3. in relazione alla manifestazione fieristica a cui le spese di cui al precedente punto a. si riferiscono, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal rispettivo organizzatore, attestante la mancata partecipazione del soggetto assegnatario del buono alle precedenti edizioni della manifestazione fieristica per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 (tre) anni dalla data di presentazione dell’istanza;
  4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari e non può eccedere il limite massimo del valore del buono precedentemente assegnato dal Ministero. 

No. Come previsto dall'articolo 3 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, per le sole medie imprese che presentano domanda di assegnazione del buono è richiesto di essere in regola con gli obblighi di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, di cui al decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39. Il predetto adempimento deve sussistere ed essere verificato in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse solo in capo alle predette imprese.

No. Come previsto dall'articolo 3 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, per le sole medie imprese che presentano domanda di assegnazione del buono è richiesto di essere in regola con gli obblighi di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, di cui al decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39. Il predetto adempimento deve sussistere ed essere verificato in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse solo in capo alle predette imprese.