Proof Of Concept Pnrr
Incentivo a sostegno dei programmi di valorizzazione di brevetti

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SOGGETTI PROPONENTI
Ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del Bando, ciascun soggetto proponente può presentare o partecipare ad un solo Programma di valorizzazione. Nel caso in cui uno stesso soggetto, in qualità di capofila, presenti o partecipi a più di un Programma di valorizzazione, verrà ritenuto ammissibile esclusivamente il Programma di valorizzazione presentato per primo cronologicamente e decadranno automaticamente tutti i programmi presentati successivamente.
I Soggetti proponenti, come indicato dall’articolo 8 comma 3, dovranno produrre una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (Allegato 4), con la quale si attesta il possesso del requisito di Organismo di Ricerca e alla quale dovrà essere allegato lo Statuto del Soggetto. Altra documentazione comprovante il possesso del predetto requisito dovrà essere resa disponibile su eventuale richiesta del soggetto gestore.
Il Dipartimento, pur se dotato di autonomia gestionale ed economica, non rientra tra i soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 4 del Bando. Pertanto, il limite di presentazione di un solo Programma di valorizzazione deve intendersi riferito all'Università nel suo complesso e nella sua globalità, indipendentemente dal/i Dipartimento/i che svolgerà/anno le attività relative al Programma di valorizzazione.
Il soggetto proponente/beneficiario, in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento, si assumerà l’obbligo di non cedere la titolarità del brevetto/domanda di brevetto e di non stipulare contratti di licenza per tutta la durata del relativo progetto di PoC.
Si specifica, tuttavia, che ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del Bando, i progetti di PoC dovranno avere una durata massima non superiore a 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento; ne deriva che, qualora il brevetto/domanda di brevetto oggetto del progetto di PoC, mediante l’attuazione delle attività di PoC, abbia raggiunto livelli di maturità tecnologica tali da consentirne la commercializzazione prima dello scadere del termine previsto di conclusione delle attività di progetto, il progetto medesimo potrà concludersi anticipatamente.
Successivamente sarà il soggetto gestore, per il tramite della Commissione di valutazione, a verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi e i risultati previsti.
Si specifica, inoltre, che è possibile stipulare contratti di opzione di cessione o di licenza in fase di selezione dei PoC, al fine di incentivare il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del progetto di PoC stesso, a condizione che il diritto di detenzione/sfruttamento si trasferisca successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto di PoC.
I soggetti che possono presentare Programmi di valorizzazione e che, pertanto, potranno essere ritenuti ammissibili al finanziamento e attuatori delle attività del programma e dei relativi Progetti di PoC, sono esclusivamente quelli di cui all’articolo 4 del Bando.
Può essere ammesso il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale solo ai fini del cofinanziamento del Programma di valorizzazione/Progetti di PoC, intendendosi per cofinanziamento l’apporto di risorse finanziarie a carico dei soggetti proponenti (o anche di soggetti terzi) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell’intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all’articolo 6 del Bando.
Ai fini del coinvolgimento di soggetti privati, entro i limiti sopra specificati, in fase di presentazione del Programma di valorizzazione è sufficiente produrre un atto formale (es. lettera di intenti, etc.) finalizzato a comprovare tale coinvolgimento.
Si specifica inoltre che il soggetto proponente/beneficiario, in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento, si assumerà l’obbligo di non cedere la titolarità del brevetto/domanda di brevetto o di non stipulare contratti di licenza per tutta la durata del relativo progetto di PoC.
È possibile, tuttavia, stipulare contratti di opzione di cessione o di licenza (a condizione che il diritto di detenzione/sfruttamento si trasferisca successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto di PoC), al fine di incentivare il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del progetto di PoC stesso.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 4 del Bando, che sancisce che “Il soggetto proponente deve essere titolare di almeno un brevetto o aver presentato almeno una domanda di un brevetto così come specificato al precedente articolo 1 comma 3. Il brevetto o la domanda di brevetto possono essere detenuti anche congiuntamente da soggetti privi dei requisiti di cui al presente articolo, a condizione che il soggetto proponente, ammissibile ai sensi del presente Bando, detenga almeno il 55% di titolarità.”, si precisa che può essere considerato ammissibile un brevetto/domanda di brevetto detenuto in co-titolarità tra soggetti ammissibili e altri non ammissibili (ma non imprese) a condizione che i soggetti ammissibili congiuntamente detengano una titolarità di almeno il 55% e nonostante il soggetto proponente detenga una quota di titolarità inferiore al 55%. Questa fattispecie è ammissibile al Bando a condizione che tutti gli altri co-titolari concedano al Soggetto proponente il nulla osta a valorizzare il brevetto/domanda di brevetto.
Come stabilito dall’articolo 1 comma 4 del Bando, non sono ammissibili i brevetti e le domande di brevetto già oggetto dei progetti di PoC finanziati a valere sul precedente Bando.
Come disciplinato all’articolo 4 comma 1 del Bando “I soggetti che possono presentare i Programmi di valorizzazione in risposta al presente Bando possono essere esclusivamente le Università statali e non statali e gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che abbiano sede legale e operativa sul territorio italiano.”
Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 “I soggetti di cui ai commi precedenti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii. Laddove tali soggetti svolgano anche attività economiche, […]”
Sono dunque ritenuti soggetti ammissibili al Bando esclusivamente i soggetti di cui al precedente comma 1 (Università statali e non statali e Istituti universitari ad ordinamento speciale, Enti Pubblici di Ricerca) a condizione che siano anche in possesso del requisito di Organismo di Ricerca. Non è rilevante quindi, ai fini di ammissibilità al Bando, il solo possesso del requisito di Organismo di Ricerca.
