Proof Of Concept Pnrr
Incentivo a sostegno dei programmi di valorizzazione di brevetti

Proof Of Concept Pnrr
IL FINANZIAMENTO
Per cofinanziamento si intende l’apporto di risorse finanziarie a carico dei soggetti proponenti o anche di soggetti terzi (quali le aziende) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell’intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all’articolo 6 del Bando che indica che “l’importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 90% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di finanziamento di € 60.000,00 (euro sessantamila/00). L’importo massimo del finanziamento da parte del Mise per ciascun Programma di valorizzazione non può essere superiore ad euro 480.000,00 (quattrocentoottantamila/00)”.
I brevetti/domande di brevetto oggetto dei progetti di PoC ammissibili al finanziamento devono essere detenuti dai soggetti di cui all’articolo 4 del Bando.
Nel medesimo articolo 4 si specifica che i già menzionati soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014. Se questi soggetti svolgono anche attività economiche, queste ultime non dovranno superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva del soggetto stesso.
In nessun caso possono essere finanziati progetti di PoC aventi ad oggetto brevetti/domande di brevetto detenuti (a titolo di proprietà o a titolo di concessione in licenza) da altri soggetti privi di tale requisito, quali le imprese.
Come sancito dall’articolo 14 comma 4, “la rendicontazione si riferisce al complesso delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività previste indipendentemente dalla fonte di finanziamento (risorse assegnate al Mise a valere sul PNRR, risorse proprie o di terzi) che contribuisce a sostenere tali spese ovvero al costo complessivo del Programma sia per la quota coperta da finanziamento sia per la quota coperta da cofinanziamento”.
Si specifica che la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà contenere l’indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi/contabili per ciascun progetto di PoC contenuto nel Programma di valorizzazione come riportato dall’articolo 12, comma 1, lettera m) del Bando. Nello specifico, come disciplinato dal decreto-legge 66/2014, non saranno ritenute ammissibili le spese rendicontate con fatture sprovviste della corretta indicazione del CUP di progetto.
I soggetti proponenti, al momento della sottoscrizione del provvedimento di concessione, si obbligano ad utilizzare, per qualsiasi movimentazione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita connessi al programma di valorizzazione, l’apposito conto corrente/conto di tesoreria dedicato al programma di valorizzazione.
Come stabilito dall’articolo 14 del Bando, il finanziamento sarà erogato dal soggetto gestore secondo due alternative:
- erogazione in più quote: (i) una quota di anticipazione del 50% del finanziamento concesso con il provvedimento di concessione del finanziamento (la richiesta di erogazione deve essere presentata via PEC entro e non oltre 90 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento e sarà erogata entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte del soggetto gestore); (ii) una quota da saldo corrisposta alla conclusione delle attività del programma di valorizzazione, unitamente a tale quota il soggetto proponente potrà richiedere il rimborso dei costi del personale impiegato nelle attività di gestione del programma fino ad un limite massimo di 10.000 € come previsto dall’articolo 6 comma 3 del Bando; la richiesta di erogazione del saldo deve essere trasmessa al soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del programma di valorizzazione e dovrà includere la relazione finale (come indicato dall’articolo 15 comma 1 del Bando) e la documentazione giustificativa delle spese sostenute con l’indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi/contabili relativi al Programma (articolo 12, comma 1, lettera m) del Bando); nello specifico, come disciplinato dal decreto-legge 66/2014, non saranno ritenute ammissibili le spese rendicontate con fatture sprovviste della corretta indicazione del CUP di progetto;
- erogazione in un’unica quota: l’erogazione è corrisposta a fronte dell’avvenuta conclusione delle attività del Programma di valorizzazione. Il soggetto proponente potrà richiedere il rimborso dei costi di personale impegnato nelle attività del programma fino ad un limite massimo di 10.000€ e la richiesta di erogazione dovrà essere trasmessa via PEC al soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del Programma di valorizzazione e dovrà includere la relazione finale (come indicato dall’articolo 15 comma 1 del Bando) e la documentazione giustificativa delle spese sostenute con l’indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi/contabili relativi al Programma (articolo 12, comma 1, lettera m) del Bando). Nello specifico, come disciplinato dal Decreto Legge 66/2014, non saranno ritenute ammissibili le spese rendicontate con fatture sprovviste della corretta indicazione del CUP di progetto.
Per i soggetti che hanno più sedi operative sul territorio nazionale, ai fini della partecipazione al Programma di valorizzazione, si renderà necessario indicare in fase di presentazione del Programma di valorizzazione, la sede operativa dove si svolgeranno le attività di ricerca relative al progetto di PoC.
Come sancito dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del Bando, ogni Programma di valorizzazione deve contenere un piano finanziario ed un cronoprogramma con specifica indicazione delle fonti di finanziamento previste. Inoltre, la tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma è sancita anche tra gli obblighi del soggetto proponente, all’articolo 12, comma 1 lettera p) del Bando.
