Proof Of Concept Pnrr
Incentivo a sostegno dei programmi di valorizzazione di brevetti

Proof Of Concept Pnrr
COSTI AMMISSIBILI
Ai sensi dell’articolo 7, lettera b) del Bando, sono ammissibili i costi relativi materiali, attrezzature e licenze software.
Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo. Nel caso di specie, sono ammissibili i costi di cui alla predetta lettera b) che siano ancora nel periodo di ammortamento nel limite della quota parte corrispondente alla durata del progetto.
Ai sensi dell’articolo 1 del Bando, sono ammissibili:
- brevetti concessi a partire dal 1° gennaio 2019;
- domande nazionali di brevetto per invenzione industriale depositate dal 1° gennaio 2018 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- domande di brevetto europeo o domande internazionali di brevetto depositate dal 1° gennaio 2018, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichino la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Stante quanto sopra, non sono ammissibili i brevetti/domande di brevetto che non posseggano i requisiti sopra riportati.
Ai sensi dell’articolo 7 del Bando, i costi ammissibili sono i seguenti:
- personale: assunto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato (es. ricercatori, tecnici e altro personale di supporto), purché impegnato nelle attività dirette alla valorizzazione oggetto dei progetti di PoC; i costi relativi al personale assunto a tempo indeterminato non potranno essere superiori al 20% del totale dei costi ammissibili;
- materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibile unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);
- servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).
Sono pertanto ammissibili le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto) assunto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, purché impegnato nelle attività dirette alla valorizzazione oggetto dei progetti di PoC. Per il personale assunto a tempo determinato non sono previsti limiti di costo come avviene per il personale assunto a tempo indeterminato per cui è necessario rispettare il massimale del 20% del totale dei costi ammissibili. Infine, si specifica che il personale impiegato nelle attività inerenti al Programma di valorizzazione potrà essere selezionato da graduatorie di concorsi espletati dal soggetto proponente, a condizione che si rispettino i criteri sopraelencati.
Il massimale del 20% dei costi ammissibili si riferisce al solo personale assunto a tempo indeterminato come indicato dall’articolo 7, lettera a) del Bando.
Tali costi non sono ritenuti ammissibili perché rientrano nelle attività che non riguardano lo sviluppo del brevetto. Ricordiamo che i progetti di PoC oggetto di finanziamento del Bando hanno l’obiettivo di innalzare il livello di maturità tecnologica delle invenzioni brevettate in modo da favorirne il trasferimento tecnologico verso l’industria.
L’articolo 5 del Bando, che disciplina i criteri di ammissibilità dei Programmi di valorizzazione, al comma 2 lettere a) e b) riporta le percentuali relative al genere (almeno 30% donne) e all’età (almeno 30% giovani con età inferiore ai 36 anni) che si riferiscono all’intero Programma di valorizzazione presentato dal Soggetto proponente e non al singolo progetto di PoC finanziato.
Con domande internazionali di brevetto si intendono le domande PCT che rispondono ai requisiti richiesti dal bando. Si specifica, inoltre, che in relazione a tali domande il requisito della concessione che si vuole eventualmente far valere ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a) del bando, può aversi solo se si è conclusa la prevista fase regionale o nazionale di esame.
Ai fini del Bando, si conferma che sono ammissibili sia i brevetti per invenzione industriale che quelli per modello di utilità.
Il personale a partita IVA non rientra nella tipologia di spese di personale ai sensi del Bando, bensì tra i costi per “Servizi di consulenza specialistica” di cui all’Art. 7 comma 1 lettera c) del Bando.
