Investimenti sostenibili 4.0 - PN RIC 21-27

È l’incentivo a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili

 Nome Investimenti Sostenibili 4.0

Investimenti sostenibili 4.0 - PN RIC 21-27

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% nei limiti di quanto previsto dalla Sezione 3.13 del Temporary framework o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GBER. Unica eccezione è prevista per le spese per i servizi di consulenza, per le quali si applica l’articolo 18 del Regolamento GBER. 

In particolare: 

  • per le imprese di micro e piccola dimensione, per il 50% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25% delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
  • per le imprese di media dimensione, per il 40% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35% delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

 

Gli ambiti di intervento sono:

  • sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI;
  • promozione dell’efficienza energetica delle PMI con il conseguimento di un risparmio energetico.

 

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali con scadenza prevista al 31 maggio e 30 novembre di ogni anno, per una durata massima di 7 anni. 

Il finanziamento agevolato non accoglie particolari forme di garanzia, ad eccezione dei crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate, che sono assistiti da privilegio, ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso attraverso risorse finanziarie proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di finanziamento pubblico, in misura pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive. 

Laddove il programma di investimento ammesso sia concluso entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, si riconosce una maggiorazione del contributo in conto impianti pari al 5%. 

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle ottenute sotto forma di benefici fiscali e di garanzia e, comunque, entro i limiti delle intensità massime previste in materia di aiuti di Stato. 

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