SmartMoney Capo III
L’incentivo che supporta gli investimenti nel capitale di rischio delle startup

SmartMoney Capo III
FAQ
Possono accedere solamente le start-up innovative ammesse al Capo II che hanno ricevuto il saldo del piano di attività.
No. Per accedere alle agevolazioni del Capo III, le start-up devono presentare domanda on line attraverso l’area riservata sul sito di Invitalia, nella sezione dedicata alla misura Smart Money- fase 2, link diretto: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money---fase-2.
Nella pagina Presenta la domanda è disponibile la modulistica per predisporre la domanda di finanziamento e il manuale utente per l’accesso alla piattaforma.
No, la sezione è disponibile solo per le start-up che hanno ricevuto l’erogazione del saldo del Capo II.
No. Possono presentare la domanda solo le start-up innovative che hanno ricevuto o sono in prossimità di ricevere un investimento nel capitale di rischio da parte di uno o più attori dell’ecosistema dell’innovazione, così come definiti all’art. 8 del D.M. e art. 3 dell’Avviso Pubblico.
Sì. Agli attori abilitati nel capo II si aggiungono anche gli investitori qualificati* e i business angel.
*Gli investitori qualificati sono individuati dall’articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni.
Il business angel deve essere dotato di competenze strategiche, gestionali e know-how maturati per un periodo non inferiore a due anni in imprese private. In sede di presentazione della domanda, in presenza di un business angel quale investitore nel capitale di rischio della start-up, è obbligatorio presentare anche il curriculum vitae per verificare il profilo richiesto dalla normativa.
Sì. La startup può presentare in domanda un numero massimo di tre attori dell’ecosistema dell’innovazione che hanno investito o intendono investire nel capitale di rischio. Il contributo massimo concedibile è pari a 30.000 euro (trentamila/00) e l’investimento del singolo attore dell’ecosistema non può essere inferiore a 10.000 euro (diecimila/00).
No. La normativa prevede che l’investimento del singolo attore non possa essere inferiore a 10.000 euro (diecimila/00).
L’agevolazione prevede un contributo pari al 100% del contributo richiesto, fino a un massimo di 30.000 euro (trentamila/00) ed è totalmente a fondo perduto.
In sede di presentazione della domanda, sono ammissibili unicamente le forme di investimento in equity o quasi equity. Ai fini della rendicontazione, invece, l’investimento dovrà essere solo in equity ed integralmente versato.
No. La startup innovativa può presentare un’unica domanda di accesso alle agevolazioni al Capo III.
Sì. In sede di presentazione domanda l’investimento nel capitale di rischio della start-up deve possedere una quelle seguenti caratteristiche:
- essere già deliberato ed interamente versato;
- essere deliberato ma non ancora versato;
- essere in presenza di una dichiarazione d’impegno di un attore dell’ecosistema ad investire nel capitale di rischio.
Sì. In sede di presentazione domanda, se l’investimento nel capitale di rischio è stato solo deliberato, l’integrale versamento dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione al Capo III. Se in sede di presentazione domanda, la start-up ha solo una dichiarazione d’impegno da parte di un attore dell’ecosistema dell’innovazione, la deliberazione dell’investimento dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione al capo III e l’integrale versamento entro 6 mesi.
La domanda si può presentare entro 6 mesi dall’erogazione del saldo del Capo II e comunque non oltre 24 mesi dalla data di delibera di ammissione al Capo II.
L’erogazione avviene in un’unica soluzione, non sono previsti anticipi o SAL intermedi.
No. L’investimento deliberato deve essere integralmente versato.
La rendicontazione avviene a seguito della delibera di ammissione alle agevolazioni.
Risultati
50
Startup innovative finanziate
3 €/Mln
Investimenti attivati
0,90 €/Mln
Agevolazioni concesse
Dati aggiornati al 01 febbraio 2024