SmartMoney Capo III

L’incentivo che supporta gli investimenti nel capitale di rischio delle startup

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SmartMoney Capo III

COSA FINANZIA

Le start-up possono richiedere un secondo contributo a fondo perduto se hanno ricevuto capitali di rischio da parte di Enti abilitati per rafforzare la loro struttura patrimoniale.   

Per ottenere il contributo collegato all’investimento, l’operazione deve essere in equity, di importo superiore a 10.000 euro, non raggiungere la quota di maggioranza nel capitale sociale e garantire una permanenza per almeno 18 mesi. La raccolta fondi deve essersi svolta senza l’intermediazione di piattaforme di equity crowdfunding.  

Per l’attività di rafforzamento patrimoniale con operazioni di investimento nel capitale delle start-up sono abilitati i seguenti soggetti: 

  • incubatori certificati ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D. Legge n. 179/2012, come definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2016;
  • acceleratori: Società che guidano e supportano lo sviluppo di altre Società, tipicamente start-up, attraverso programmi che includono servizi professionali e opportunità di finanziamento, al fine di rafforzarle in un mercato altamente competitivo;
  • innovation hub (inclusi DIH): rete di soggetti con il compito di stimolare e promuovere la domanda di innovazione, rafforzare il livello di conoscenze e di awareness rispetto alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali, aiutare le start-up a crescere attraverso la condivisione di nuovi progetti e la digital trasformation e/o offrire servizi avvalendosi di un network di attori dell’innovazione appartenenti al mondo della ricerca e dell’impresa;
  • organismi di ricerca: soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal loro status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
  • investitori qualificati: come individuati dall’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
  • business angels: investitori informali privati che supportano la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali apportando sia capitale sia capacità gestionali. Devono essere dotati di competenze strategiche e gestionali e know-how maturati per un periodo non inferiore a 2 anni in imprese private. (da attestare con apposito c.v.). 

Risultati

50

Startup innovative finanziate

3 €/Mln

Investimenti attivati

0,90 €/Mln

Agevolazioni concesse

Dati aggiornati al 01 febbraio 2024

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