Voucher Internazionalizzazione
Il contributo per le micro e piccole imprese che puntano ai mercati esteri

Voucher Internazionalizzazione
FAQ
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, i requisiti di cui all’articolo 7 commi 6 e 7 del DM 18/08/2020 devono sussistere in capo alle Società fornitrici.
Nel caso di Società fornitrici gli unici vincoli riguardano i contratti di consulenza oggetto dell’agevolazione, che devono essere sottoscritti dalla Società iscritta all’elenco, e i titoli di spesa, che devono essere fatture elettroniche emesse dalla medesima Società.
Non è prevista alcuna limitazione.
No, al fine dell’iscrizione all’elenco è necessario presentare istanza ai sensi del DM 18/08/2020.
Sono ammissibili le spese relative a contratti stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.
Sono ammesse solo fatture elettroniche emesse da soggetti inseriti nell’elenco del Ministero. L’ammissibilità delle spese è disciplinata all’articolo 5 del DM 18/08/2020.
I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Voucher Internazionalizzazione – Decreto MAECI 18/08/2020”.
Occorre fare riferimento ai dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso - fatturato annuo e totale di bilancio approvato prima della data di presentazione della domanda di agevolazione (Regolamento UE 651/2014).
No, non possono accedere alle agevolazioni. Possono richiedere il contributo solo le imprese iscritte a INPS o a INAIL e in possesso di regolare DURC alla data di presentazione della domanda.
Il raggiungimento degli obiettivi deve risultare dalle Dichiarazioni IVA trasmesse alla Agenzia delle Entrate e relative agli anni 2021-2022 (articolo 6, comma 5 del D.M. 18/08/2020).
Sì, è possibile ma l’eventuale rinuncia non modifica il periodo utile alla rendicontazione (dal 2/5/2023 al 30/6/2023).
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, l’impresa può richiedere l’erogazione del solo voucher di 20.000 euro senza incorrere in sanzioni.
Sì, l’esito positivo delle consulenze manageriali, svolte dal TEM anche per conto di altri soggetti, è attestato tramite DSAN firmate dalle imprese clienti, anche estere.
Occorre inserire il numero di una marca da bollo di 16 euro in fase di compilazione della domanda.
L’autenticazione alla piattaforma è possibile solo tramite SPID del rappresentante legale dell’impresa (o della rete di imprese) richiedente, sia per la registrazione sia per la compilazione della domanda di accesso all'agevolazione. È sufficiente lo SPID di livello 1.
No. È sufficiente che almeno due imprese aderenti alla rete abbiano i requisiti previsti.
Sì, con le seguenti modalità:
- le Società con sede legale in UE, che non dispongono di una sede operativa registrata presso il registro delle imprese, possono richiedere l’iscrizione esclusivamente tramite PEC all’indirizzo vouchertem2020@postacert.invitalia.it utilizzando il modello di domanda di cui all’allegato n. 1c;
- le Società con sede legale in UE, che hanno una sede stabile nel territorio italiano iscritta al registro italiano delle imprese, devono presentare la richiesta di iscrizione su https://padigitale.invitalia.it
Non è prevista alcuna limitazione. I rapporti contrattuali rientrano nell’autonomia delle società di TEM.
La richiesta di erogazione può essere trasmessa solo a completamento del progetto:
- tra il 1° giugno 2022 e il 15 dicembre 2022 nel caso in cui non sia stato concesso il contributo aggiuntivo;
- tra il 2 maggio 2023 e il 30 giugno 2023 nel caso sia stato concesso il contributo aggiuntivo.
Sì, il contributo per l’acquisizione di servizi consulenziali per l’internazionalizzazione è concesso in regime deminimis. Il Ministero verifica il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Il TEM deve essere indicato solo nella richiesta di erogazione. Alla richiesta di erogazione l’impresa dovrà allegare il contratto di consulenza manageriale sottoscritto dal fornitore e individuato tra i TEM presenti nell’elenco. L'accesso all’elenco è riservato alle sole imprese beneficiarie del voucher.
La consulenza si intende prestata all’impresa beneficiaria dalla società di TEM che ha sottoscritto il contratto.
No, il contratto di consulenza manageriale non deve riguardare tutte le finalità elencate dall'articolo 2, comma 1 del DM 18/08/2020 ma almeno una di esse.
È considerata valida qualsiasi tipologia di certificazione relativa all'utilizzo di strumenti digitali di marketing purché rilasciata da Hubspot Academy (livello intermedio o avanzato), Facebook Blueprint, Google Skillshop. Microsoft Advertising. l TEM devono essere in possesso di almeno due certificazioni anche rilasciate dal medesimo soggetto.
La normativa non prevede un limite al numero di progetti che possono essere realizzati dal TEM o da una società TEM iscritta all'elenco.
Sì, un TEM può inserire anche più progetti realizzati per la stessa azienda cliente.
Le referenze vanno sottoscritte con firma digitale a cura del rappresentante legale dell’impresa cliente. Nel caso in cui l’impresa cliente non disponga di firma digitale, la DSAN integrata con il documento di identità del firmatario è sottoscritta con firma autografa a cura del rappresentante legale dell’impresa cliente. Prima del caricamento in piattaforma il file va sottoscritto con firma digitale a cura dall’utente compilatore per assicurare l’integrità e l’immodificabilità del documento.