Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo
Interventi a favore del settore fieristico e dei mercati rionali

Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo
FAQ
Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo (Capo III)
A - Soggetti beneficiari
Per poter accedere alle agevolazioni di cui al Capo III, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali devono:
- essere costituiti, regolarmente iscritti e "attivi" al Registro delle imprese;
- avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- aver aderito, in forma congiunta con uno o più organizzatori in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo, ad un accordo finalizzato alla realizzazione dei progetti ammissibili.
Si chiarisce, inoltre, che sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni gli organizzatori:
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell'istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell'istanza;
- nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Unitamente alle predette condizioni, gli organizzatori qualificabili come imprese di medie e grandi dimensioni devono essere in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali".
Come previsto dall'articolo 13 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, ai fini della concessione delle agevolazioni i progetti devono essere volti all'organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o "ibridi", di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all'estero l'eccellenza del made in Italy.
In particolare, ai fini dell'ammissibilità i progetti devono:
- essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori;
- evidenziare la capacità di contribuire alla promozione delle filiere produttive nazionali o del sistema produttivo nazionale nel suo complesso;
- prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000,00 (duecentomila/00) euro, I.V.A. esclusa;
- essere realizzati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte del Ministero, di concedere, su richiesta motivata del soggetto richiedente, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 (sei) mesi.
I progetti devono essere realizzati mediante il ricorso a forme contrattuali idonee a configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.
Il contratto deve prevedere:
- la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- l'individuazione, nell'ambito degli organizzatori proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
Sì. Come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 26 giugno 2025 l'accesso all'agevolazione è riservato agli organizzatori che abbiano aderito, in forma congiunta con uno o più organizzatori in possesso dei requisiti di ammissibilità, ad un accordo finalizzato alla realizzazione dei progetti volti all'organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o "ibridi", di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all'estero l'eccellenza del made in Italy, con le caratteristiche indicate all'articolo 13 del predetto decreto ministeriale.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2025, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione i progetti devono essere presentati in maniera congiunta da almeno due organizzatori.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2025, i limiti e le intensità massime definiti dal regolamento (UE) 2023/283 sono riferiti al soggetto beneficiario, tenuto conto anche delle relazioni che intercorrono tra lo stesso e altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta "impresa unica". Secondo quanto previsto dal dall'articolo 2, comma 2 del predetto regolamento (UE) 2023/2831, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Rientra nel perimetro di impresa unica, come definito dal considerando n.4 del regolamento (UE) n. 2831/2023, anche la persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
B - Modalità di presentazione delle istanze di richiesta dell’agevolazione
Come previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale dal legale rappresentante del soggetto capofila, così come risultante dal certificato camerale del medesimo ovvero ad altro soggetto delegato dal capofila al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a decorrere dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025.
Le istanze di accesso alle agevolazioni, i cui fac-simile dei modelli saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), con congruo anticipo rispetto al termine di trasmissione dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo organizzatorifiere@postacert.invitalia.it a decorrere dalle ore 12 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12 del 30 ottobre 2025.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, all'istanza di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a. una scheda tecnica contenente dati e informazioni su ciascun soggetto proponente; b. il piano di sviluppo del progetto;
- il contratto di collaborazione stipulato tra gli organizzatori aderenti al progetto;
- per ciascun organizzatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale;
- per ciascun organizzatore che richiede un'agevolazione eccedente l'importo di euro 150.000,00, una dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
- per ciascun organizzatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa i dati necessari per il calcolo della dimensione d'impresa;
- per gli organizzatori qualificabili come imprese di grandi dimensioni, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali". Per gli organizzatori qualificabili come imprese di medie dimensioni la sussistenza del suddetto requisito deve essere dichiarata per le sole domande presentate a far data dal 2 ottobre 2025.
Come previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale 11 agosto 2025 la scelta della forma contrattuale prevista per l'accordo di collaborazione è demandata all'autonomia degli organizzatori aderenti. Ne consegue che l'obbligo di registrazione opererà esclusivamente con riferimento ai contratti per i quali sussista uno specifico obbligo normativo in tal senso.
C - Spese ammissibili
Come previsto dall'articolo 14 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:
- spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
- spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto;
- spese di coordinamento forfettarie pari al 15% del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
- spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall'articolo 14, comma 1, lett. d) del predetto decreto ministeriale.
Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere pagate tramite un conto corrente dedicato alla realizzazione del progetto o tramite conti correnti intestati al soggetto beneficiario, con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità alla fattura o ricevuta.
L'agevolazione concedibile, costituita da un contributo a fondo perduto, è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.
Nell'ambito del piano progettuale, i soggetti beneficiari devono assicurare la copertura finanziaria del programma di spesa ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari alle spese ammissibili non coperte dal contributo richiesto.
Successivamente alla chiusura della procedura di trasmissione delle istanze di agevolazione, le suddette istanze sono ammesse alla fase istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito dal progetto, derivante dai dati dichiarati in istanza in relazione agli indicatori di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Per le istanze di agevolazione ammesse alla fase istruttoria sono poi verificati i requisiti e le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e attribuito un punteggio in relazione agli indicatori di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Qualora l'attività istruttoria si sia conclusa con esito positivo, si procederà alla registrazione dell'aiuto individuale nel RNA in capo a ciascuno degli organizzatori aderenti al progetto, nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis e, ove nulla osti e nei limiti delle risorse disponibili, verrà adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
D - Modalità di erogazione delle agevolazioni
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, l'erogazione del contributo avviene in non più di due quote commisurate allo stato di avanzamento del progetto, ciascuna pari almeno al 30%. La prima quota di contributo può essere richiesta a titolo di anticipazione, dietro rilascio di idonea fideiussione da parte del soggetto beneficiario.
Come previsto dall'articolo 9, comma 5 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, le agevolazioni per stato avanzamento lavori sono erogate ai singoli organizzatori in proporzione alla quota di spesa sostenuta nell'ambito del progetto e ritenuta ammissibile, fermo restando che il contributo erogabile a ciascun organizzatore non potrà, in ogni caso, eccedere il contributo concesso al medesimo con il provvedimento di concessione, anche in caso di variazione della ripartizione delle spese rispetto a quanto definito in sede di ammissione alle agevolazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, le richieste di erogazione delle agevolazioni devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto capofila, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, inviando l'apposita documentazione tramite PEC all'indirizzo organizzatorifiere@postacert.invitalia.it. La modulistica sarà resa disponibile sul sito del Soggetto Gestore (www.invitalia.it).
Sì. La prima quota di contributo, che non può essere superiore al 70% del progetto ammesso, può essere richiesta anche a titolo di anticipazione svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, previa presentazione, da parte di ciascun organizzatore, di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Ministero.
La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di chiusura della manifestazione o dell'evento fieristico oggetto del progetto. I progetti devono essere realizzati entro il termine di entro 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatta salva la proroga di ulteriori 6 mesi eventualmente concesse dal Ministero, su richiesta motivata del soggetto richiedente come previsto dall'articolo 13, comma 2, lett. d) del decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, in sede di presentazione della richiesta di erogazione, l'organizzatore dovrà dichiarare:
- l'importo della spesa richiesto a rimborso;
- la manifestazione e/o l'evento fieristico, di rilievo internazionale, a cui si riferiscono le spese, unitamente ad una relazione che descriva puntualmente lo stato di attuazione del programma agevolato. La richiesta di erogazione a saldo deve essere corredata, altresì, da una relazione che descriva puntualmente la manifestazione e/o evento fieristico organizzato e i risultati conseguiti anche in termini di presenze;
- la quota di costo attribuibile a ciascun organizzatore in relazione alle spese sostenute;
- per ciascun organizzatore che abbia sostenuto le spese oggetto di rimborso, l'IBAN relativo al conto corrente ad esso intestato, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione spettante.
Alla predetta richiesta dovrà essere allegata, per ciascun organizzatore:
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: il pieno e il libero esercizio dei propri diritti, l'assenza di liquidazioni volontarie e di procedure concorsuali con finalità liquidatoria; la mancata richiesta od ottenimento, a fronte delle spese rendicontate, di altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, che si configurino come aiuti di Stato, previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di de minimis; una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, oltre al mantenimento dei requisiti di accesso all'agevolazione, i dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; se del caso, la regolarità con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali;
- nel caso di rendicontazione delle spese di personale, le schede di registrazione delle ore prestate dal personale nell'ambito del progetto firmate dai singoli lavoratori e dal legale rappresentante dell'organizzatore;
- copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio e l'indicazione del CUP nell'apposito campo;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute;
- per i soli soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza dei requisiti di esenzione dalle verifiche sulla regolarità contributiva;
- ove pertinente, una dichiarazione attestante eventuali intervenute variazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.
Per le richieste di erogazione ricevute, è verificata la completezza e la regolarità della richiesta, determinato il valore dell'agevolazione erogabile in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dai soggetti beneficiarie disposto il successivo rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse sul conto corrente dei singoli beneficiari indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva dei singoli beneficiari, tramite l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il rimborso delle somme effettivamente spettanti a ciascun organizzatore è effettuato dal Ministero, con il supporto del Soggetto gestore, mediante accredito al singolo organizzatore sul conto corrente indicato nella richiesta di erogazione.