Giovani diplomati
È l’incentivo per i contratti di apprendistato nell'enogastronomia e nell’ospitalità alberghiera

Giovani diplomati
FAQ
GENERALI
No, tali codici ATECO sono ammissibili anche se corrispondenti ad attività secondarie esercitate dall’Impresa.
Il requisito viene valutato con riferimento al valore - in euro - dell’acquisto di prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, dei D.D. n. 35986 e n. 35987 del 24 gennaio 2024, le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in tutto o in parte, sulle medesime spese presentate.
Per la misura Giovani diplomati, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. n. 538507 del 21 ottobre 2022, ovvero dal 20 dicembre 2021 al 20 dicembre 2022.
Per la misura Macchinari e beni strumentali, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. n. 297009 del 4 luglio 2022, ovvero dal 30 agosto 2021 al 30 agosto 2022.
No, il requisito si intende posseduto dalle Imprese, ovvero dai soggetti giuridici, costituiti ed attivi nel registro delle Imprese, per l’ATECO ammissibile, da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione dei DM di riferimento.
Si, laddove l’Impresa fosse in grado di comprovare, in maniera oggettiva, le cause di forza maggiore (ad esempio, provvedimenti emanati dall'Autorità Pubblica per l'emergenza COVID-19) che hanno determinato la sospensione dell’attività e abbia dato comunicazione di essa nel Registro delle imprese.
Si, sono ammissibili.
Si, i requisiti previsti dall'articolo 5 dei D.M. 4 luglio 2022 e D.M. 21 ottobre 2022 sono da intendersi riferiti all'Impresa nel suo complesso e non alle singole unità locali.
Anche il requisito dell'acquisto del 25%-5% di prodotti certificati, per le imprese con meno di 10 anni, deve essere riferito a tutte le unità locali dell'Impresa, con codice ATECO ammissibile.
L’acquisto dei prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettere a) e b) dei D.M. n. 297009 del 4 luglio 2022 e D.M. n. 538507 del 21 ottobre 2022, deve essere riferito al codice ATECO ammissibile.
Per i soli prodotti DOP, IGP (ivi inclusi i vini DOCG, DOC e IGT) e STG non è necessario che tali certificazioni siano indicate in fattura ove i prodotti siano indicati negli elenchi disponibili ai link di seguito riportati: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090
Per i prodotti biologici qualora tale certificazione non sia indicata all’interno della fattura, l’Impresa sarà tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l’operatore assoggettato al sistema di controllo per la produzione biologica dal quale sono stati effettuati gli acquisti.
Per i prodotti ottenuti con l’applicazione di un “Disciplinare di produzione riconosciuto nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale”, qualora tale certificazione non sia indicata all’interno della fattura, l’Impresa sarà tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l’operatore assoggettato al “Sistema di Qualità Nazionale” dal quale sono stati effettuati gli acquisti.
INCENTIVO "GIOVANI DIPLOMATI"
Il codice ATECO ammissibile alle agevolazioni, sia corrispondente ad attività primaria sia ad attività secondaria, deve essere attivo da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione del D.M. n. 538507 del 21 ottobre 2022, ovvero dal 20 dicembre 2022.
Fermo restando che i contratti di apprendistato di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, cui si riferisce la misura, sono quelli stipulati a partire dal 20 dicembre 2022 (data di pubblicazione del D.M. n. 538507 del 21 ottobre 2022), a norma dell’articolo 5, comma 4, del D.D. n. 35986 del 24 gennaio 2024, sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo.
L’elenco delle risorse professionali assunte con contratto di apprendistato e gli ordinativi di pagamento delle spese ammissibili devono riportare il codice CUP assegnato all’Impresa al momento della presentazione della domanda. L'elenco dovrà riportare l’indicazione della dicitura: «Spesa di euro ________dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. del 21 ottobre 2022 - CUP _______».
In fase di presentazione della domanda di agevolazione, l’Impresa può fornire una Certificazione Sostitutiva del diploma rilasciata dall’istituto scolastico. In seguito, in fase di erogazione, l’Impresa dovrà necessariamente presentare il Diploma di istruzione secondaria conseguito presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.
Se alla data di presentazione della domanda l’Impresa non ha ancora assunto la risorsa, potrà assumere la stessa e trasmettere la dovuta documentazione di cui all’articolo 6, comma 4, del D.D. n. 35986 del 24 gennaio 2024, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione dell’incentivo.
Sono ammissibili alle agevolazioni i costi salariali, nei limiti massimi stabiliti dai CCNL, relativi al personale dipendente assunto dall'Impresa con contratto di apprendistato, comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi, dei ratei di 13 e 14, dei compensi per lavoro straordinario, per malattia (a carico dell’Impresa), per ferie, permessi, dei ratei di TFR e dei premi di produttività. Sono esclusi gli eventuali emolumenti per arretrati, rimborso spese e altri elementi mobili della retribuzione non a carico dell’Impresa.
Assunto che lo scopo della misura è quello di incentivare l’inserimento, con contratto di apprendistato, di giovani diplomati che abbiano ultimato un percorso di studio negli istituti professionali con indirizzo “enogastronomia e ospitalità alberghiera”, l’istituto professionale deve prevedere un indirizzo specifico nella suddetta area di studio e, pertanto, può risultare accorpato ad altri istituti di diverso ordine o tipo in un unico “istituto di istruzione secondaria superiore”.
Per quanto riguarda la denominazione I.P.S.S.A.R. si riferisce alla vecchia denominazione successivamente modificata in I.P.S.E.O.A. e anche in questo caso, la denominazione dell’istituto scolastico risulta ininfluente purché siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del D.D. n. 35986 del 24/01/2024.