Concerie

Agevolazione per le imprese dell’industria conciaria e alla tutela delle filiere nel settore

“Concerie” è un’agevolazione che si sostanzia in un contributo a fondo perduto da destinare alle imprese operanti nell’industria conciaria e alla tutela delle filiere nel settore conciario.
Concerie è un’agevolazione destinata alle imprese operanti nell’industria conciaria e alla tutela delle filiere nel settore conciario.
 

AVVISI

 

Cos'è

“Concerie” è un’agevolazione che si sostanzia in un contributo a fondo perduto da destinare alle imprese operanti nell’industria conciaria e alla tutela delle filiere nel settore conciario.

L’agevolazione è gestita da Invitalia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Incentivi alle imprese – Divisione VIII (DM 30 dicembre 2021).

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro, stanziate dall’art. 8, comma 2 -bis, del decreto-legge 25 maggio 2021.

 

Cosa finanzia

La misura è finanzia progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti, con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità. I progetti possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e, comunque, non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa.

Elenco delle spese ammissibili (art.8 D.M. 30 dicembre 2021)

  1. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
  2. programmi informatici e licenze software;
  3. formazione del personale inerente gli aspetti su cui è incentrato il progetto per il quale si richiede l’agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto;
  4. acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del DM 30 dicembre 2021, nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In relazione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto di cui all’art. 7, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, complessivamente nel limite del 30% dell’importo delle spese ammissibili del progetto:

  • personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • contratti di ricerca «extra muros » aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

È inoltre ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del DM 30 dicembre 2021 complessivamente ritenute ammissibili.
Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

  • materie prime, compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
  • servizi, qualora non riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del DM 30 dicembre 2021, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
  • godimento di beni di terzi;
  • personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

 

A chi si rivolge

Le agevolazioni previste sono rivolte esclusivamente alle imprese con sede operativa in uno dei distretti conciari elencati nell'allegato 1 del D.D. 6 settembre 2022 e ubicati in una delle seguenti Regioni:

  • Campania
  • Lombardia
  • Marche
  • Toscana
  • Veneto

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese beneficiarie, alla data di presentazione della domanda, devono:

  • svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l’attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di “preparazione e concia del cuoio e pelle” di cui al codice ATECO 15.11.00;
  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del D.M. 30 dicembre 2021.

 

Le agevolazioni

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 30 dicembre 2021.
L’agevolazione è concessa nell’ambito del massimale «de minimis» (Regolamento UE N. 1407/2013).

 

Presenta la domanda


Precompilazione

Sarà possibile procedere alla compilazione delle domande di agevolazione a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre 2022.

Invio delle domande
Sarà possibile inviare le domande a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022.

Per presentare la domanda è necessario:

  • essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
  • accedere all'area riservata sul sito di Invitalia per compilare la domanda.

Inoltre, è necessario avere una firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della procedura online viene assegnato un numero di protocollo elettronico.

Allegati

 

Manuali e FAQ

 

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Per le imprese ammesse

 

Richiesta di erogazione del contributo

Al fine di presentare la richiesta di erogazione del contributo è necessario:

  • essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
  • accedere all'area riservata per compilare online la richiesta.

 Inoltre, bisogna disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Guida alla presentazione della richiesta di erogazione

 

Regolarizzazione Codice Unico di Progetto (CUP)      

Per la documentazione giustificativa di spesa ed i relativi pagamenti antecedenti alla pubblicazione del Provvedimento di concessione e quindi carenti del Codice Unico di Progetto (CUP), le imprese beneficiarie possano ottemperare agli obblighi di pubblicità finalizzati al divieto di doppia agevolazione, in maniera alternativa e residuale, attraverso l’integrazione elettronica delle fatture secondo le modalità indicate dall’AdE nella risposta n. 438 del 2020, ovvero inserendo l’elenco delle fatture elettroniche afferenti al progetto agevolato in una apposita sezione della Nota integrativa al Bilancio d’esercizio, depositato presso la CCIAA.         

Documenti per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo:

L’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere per ciascun giustificativo di spesa rendicontato, ove disponibili, copia dei contratti di fornitura/ordini/conferme d’ordine di beni e servizi.    

I SAL

L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% (cinquanta per cento) delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese di cui all’articolo 8, comma 1 e 2 del D.M. 30/12/2021, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% (cinquanta per cento) di quelle ammesse alle agevolazioni.    

 

SAL A SALDO

L’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del progetto di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d) del D.M. 30/12/2021, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.  Ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.D. 06/09/2022 l’erogazione del saldo del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte dell’impresa beneficiaria dell’effettivo pagamento di tutti i titoli di spesa, ivi compresi quelli non quietanzati presentati ai fini dell’erogazione precedente.

In caso di spese per esigenze di capitale circolante l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere, con riferimento ai giustificativi di spesa rendicontati ed i relativi pagamenti, i dati di bilancio ovvero le scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del progetto con evidenza dell'effettivo sostenimento delle suddette spese (estratto registro IVA ed estratto libro giornale con evidenza dei titoli di spesa rendicontati e quietanzati).

 


SAL UNICO

L’erogazione del contributo in unica soluzione può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del progetto di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d) del D.M. 30/12/2023, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.

In caso di spese per esigenze di capitale circolante l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere, con riferimento ai giustificativi di spesa rendicontati ed i relativi pagamenti, i dati di bilancio ovvero le scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del progetto con evidenza dell'effettivo sostenimento delle suddette spese (estratto registro IVA ed estratto libro giornale con evidenza dei titoli di spesa rendicontati e quietanzati).

 

 

Normativa

 

Vedi anche la pagina dedicata sul sito web del MISE