Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
L'articolo 23, comma 7 del decreto-legge 22 giugno n. 83 recante misure per la crescita del paese (c.d. Decreto Sviluppo) abroga l'articolo 11 comma 3 del decreto 11 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005 n. 80 che ha sostituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli interventi UE sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese delle imprese in difficoltà.
Ciò premesso che pertanto si comunica che alla data del 26 giugno 2012 del predetto decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 non sono accoglibili le domande presentate ai sensi della delibera Cipe n. 110 del 18 dicembre 2008, pubblicata in attuazione dell'abrogato articolo 11, comma 3, del decreto 14 marzo 2005 n. 83.
E' fatto salvo quanto disposto dal comma 11 dello stesso articolo 23 del decreto legge 23 giugno 2012 n. 83 in ordine ai procedimaneti già avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del medesimo decreto legge.