Fondo Patrimonio Pmi
Il fondo per le imprese che decidono di investire sul proprio rilancio

Fondo Patrimonio Pmi
FAQ
Decreto Interministeriale 11 agosto 2020 - Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (art.26 comma 12) e successive modifiche ai sensi della legge 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021)
Il principale obiettivo della misura agevolativa è quello di garantire, alle imprese entrate in crisi a seguito dell’emergenza causata dal COVID-19, un certo ammontare di liquidità a condizioni vantaggiose. Le imprese potranno utilizzare tale liquidità per sostenere gli investimenti e le spese connesse alla normale operatività aziendale, quali quelle per il capitale circolante e i costi per il personale. Inoltre, vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica, al mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso la possibilità di ottenere una riduzione del valore di rimborso del Prestito, pari al 5% per ciascuno degli impegni integralmente adempiuto.
No. Al momento della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, sarà obbligatorio trasmettere la delibera dell’assemblea straordinaria dei soci ovvero del Consiglio di Amministrazione di aumento a pagamento e sottoscrizione del capitale sociale. Non è obbligatorio trasmettere la documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’importo in aumento del capitale effettuato; il versamento dovrà avvenire entro il termine previsto dal Decreto per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari da parte di Invitalia, ovvero entro 10 (dieci) giorni dall’esito positivo del procedimento istruttorio, termine entro il quale l’impresa dovrà produrre la documentazione contabile attestante l’avvenuto integrale versamento (necessaria per il perfezionamento dell’operazione e, quindi, per la sottoscrizione da parte di Invitalia degli strumenti finanziari emessi e contestuale erogazione del loro controvalore nominale).
A seguito delle modifiche apportate alla normativa del Fondo dalla Legge 178/2020 (c.d. legge di bilancio 2021), il termine per effettuare il versamento dell’aumento di capitale deliberato è stato prorogato al 30 giugno 2021 e comunque entro 10 (dieci) giorni dall’esito positivo del procedimento istruttorio.
Gli Strumenti Finanziari maturano interessi con cadenza annuale. Su indicazione della Società Emittente, gli stessi possono essere corrisposti in un’unica soluzione alla data del rimborso. In tal caso, l’importo degli interessi capitalizzati, il cui valore sarà calcolato automaticamente sulla piattaforma informatica al momento della presentazione dell’istanza, concorrerà alla verifica dell’ammontare massimo di aiuto concedibile.
A seguito delle modifiche apportate alla normativa del Fondo dalla Legge 178/2020 (c.d. legge di bilancio 2021), per le sole domande presentate successivamente al 31 dicembre 2020, gli interessi possono essere corrisposti esclusivamente con cadenza annuale.
Nel caso in cui la Società Emittente abbia deciso, in sede di domanda presentata entro il 31.12.2020, di capitalizzare gli interessi, li dovrà corrispondere in un’unica soluzione alla scadenza del prestito. In tal caso l’importo degli interessi capitalizzati concorrerà alla determinazione dell’ammontare massimo degli aiuti, così come definito dall’art.1, comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale.
Al fine di determinare il fabbisogno di liquidità della Società Emittente, concorrente alla definizione dell’ammontare massimo degli strumenti finanziari da emettere, le voci che ne contribuiscono alla definizione sono quelle relative alla gestione caratteristica aziendale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: risorse destinate all’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al pagamento dei canoni di locazione, al sostenimento dei costi del personale, ecc.).
A seguito delle modifiche apportate alla normativa del Fondo dalla Legge 178/2020 (c.d. legge di bilancio 2021), per le sole domande presentate successivamente al 31 dicembre 2020 è stato eliminato il riferimento al parametro del fabbisogno di liquidità per la determinazione dell’ammontare massimo di aiuto concedibile alle Società Emittenti nei casi in cui queste abbiano già ricevuto ulteriori aiuti nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
Secondo quanto disposto dall’art.26 comma 1 lettere a) e b) del D.L. 34/2020, ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al Fondo PMI, il valore dei ricavi 2019 deve essere costituito dalla somma dei ricavi registrati da tutte le Società del gruppo nel medesimo periodo, al netto delle operazioni infragruppo (valore dei ricavi aggregato). Tale valore deve essere comunque ricompreso tra 10 e 50 milioni di euro.
Per numero di dipendenti si intende il numero di persone presenti in azienda al 31.12.2019, inquadrate a tempo determinato o indeterminato e iscritte nel libro matricola, cioè legate all’impresa con contratti che prevedono il vincolo di dipendenza. Nel caso in cui l’istanza venga presentata da una Società facente parte di un Gruppo, il numero dei dipendenti è rappresentato dalla somma dei dipendenti di tutte le Società che componevano il gruppo al 31.12.2019. Il numero di dipendenti deve essere inferiore a 250.
Il numero dei dipendenti deve essere determinato tenendo conto di:
- dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;
- proprietari gestori (imprenditori individuali);
- soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della Società.
Il numero dei dipendenti non dovrà tener conto di:
- apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento;
- dipendenti in cassa integrazione straordinaria;
- lavoratori utilizzati mediante somministrazione (cosiddetti “interinali”);
- durata dei congedi di maternità o parentali.
Nel caso in cui la Società Emittente faccia parte di un Gruppo, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo degli Strumenti Finanziari si dovrà tener conto degli eventuali ulteriori aiuti concessi a tutte le Società del gruppo medesimo, in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione.
Sì. Nel caso in cui due o più Società, appartenenti ad un medesimo Gruppo, presentino domanda di accesso al Fondo, nel determinare l’aiuto eventualmente concedibile ad esse si dovrà tener conto, oltre che della somma degli aiuti concessi all’intero Gruppo nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», anche dell’ammontare degli aiuti eventualmente già concessi a valere sul Fondo PMI alle altre Società che abbiano presentato istanza di sottoscrizione.
Le Società che hanno in corso una procedura concorsuale con finalità liquidatorie, non essendo in grado di garantire - tra le altre cose - il rispetto delle obbligazioni che scaturiscono dall’emissione di uno strumento finanziario (in primis, il rimborso dello strumento finanziario emesso), non possono accedere ai benefici del Fondo.
Possono invece accedere ai benefici del Fondo le Società che, a causa della crisi generata dal COVID-19, hanno aperto successivamente al 31 dicembre 2019 la procedura del concordato preventivo in continuità, a patto che il relativo provvedimento di omologa sia stato emesso dal competente Tribunale entro la data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n° 34/2020) e che le suddette Società si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla suddetta data del 19 maggio 2020.
A seguito delle modifiche apportate alla normativa del Fondo dalla Legge 178/2020 (cosiddetta “Legge di bilancio 2021”), per le sole domande presentate successivamente al 31 dicembre 2020 possono accedere ai benefici del Fondo le Società che, a causa della crisi generata dal COVID-19, hanno aperto, successivamente al 31 dicembre 2019, la procedura del concordato preventivo in continuità, a patto che il relativo provvedimento di omologa sia stato emesso dal competente Tribunale entro la data di presentazione dell’istanza e che le suddette Società si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione.
Nel caso in cui la Società Emittente faccia parte di un Gruppo e non sussista l’obbligo del consolidamento, ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti la stessa dovrà provvedere a trasmettere una relazione, firmata da un revisore contabile iscritto all’albo dei revisori legali, contenente il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo al 31.12.2019 ed il valore complessivo dei ricavi conseguiti dal Gruppo, così come all’epoca composto, nell’esercizio 2019 (al netto delle operazioni infragruppo). Si specifica che all’interno della suddetta relazione è necessario specificare i dati delle singole Società componenti il gruppo.
Per aumento di capitale a pagamento si intende l’operazione di incremento del capitale sociale dell’impresa effettuato attraverso l’apporto di nuove risorse finanziarie cash.
L’aumento di capitale sociale può essere effettuato nella forma “scindibile” a condizione che la relativa delibera preveda la contestuale e al tempo stesso integrale sottoscrizione di un importo almeno pari a quello minimo previsto dalla normativa, cioè pari a € 250.000,00.
Nei casi di aumento di capitale sociale “scindibile”, l’impresa, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, dovrà far riferimento, relativamente al campo sez. B, punto 5 “Importo dell’aumento di capitale deliberato dopo il 19/05/2020”, alla quota effettivamente sottoscritta e, di conseguenza, indicare l’importo dell’aumento di capitale sociale sottoscritto e non quello deliberato.
L’aumento di capitale sociale può essere effettuato utilizzando gli importi già versati a titolo di finanziamento soci, ovvero di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, a condizione che tali operazioni: (i) siano state deliberate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, e cioè al 19 maggio 2020; (ii) non risultino vincolate ad altre finalità come risultante dalla relativa delibera; (iii) abbiano determinato un versamento di risorse finanziarie cash successivamente al 19 maggio 2020.
Ai fini dell’aumento di capitale non possono, invece, essere utilizzate le riserve già presenti nel patrimonio netto aziendale, ad eccezione dei versamenti cash effettuati successivamente al 19 maggio 2020 e confluiti a riserva (ad es., versamenti effettuati a titolo di sovrapprezzo azioni).
Sì, a patto che i fondi di private equity che sottoscrivono l’aumento di capitale a pagamento, deliberato dalle imprese proponenti, si impegnino espressamente a mantenere la partecipazione per l’intera durata del periodo di rimborso del prestito (considerando tale anche il minor periodo conseguente ad un’operazione di rimborso anticipato).
La riduzione del valore di rimborso degli strumenti finanziari è riconosciuta qualora la Società emittente, alla data di rimborso degli strumenti finanziari, abbia adempiuto a uno o più degli impegni aggiuntivi stabiliti dalla normativa. Il riconoscimento dello “sconto” determina la concessione di un ulteriore aiuto, in regime de minimis, calcolato in base all’effettiva capienza disponibile al momento della concessione.
Sì, in quanto la fattispecie in questione configura una continuazione dell’impresa sotto altra forma giuridica e, pertanto, l’ammontare dei ricavi dell’esercizio 2019 complessivamente ascrivibili all’impresa stessa è determinato dalla somma dei ricavi contabilizzati ante e post trasformazione.
No, in quanto le risorse finanziarie apportate in virtù di tali operazioni di aumento di capitale sono destinate a sostenere finanziariamente la realizzazione di uno specifico progetto di investimento ammesso alle agevolazioni ai sensi di una determinata misura e non anche l’emissione e l’offerta di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al Fondo Patrimonio PMI.
No, la normativa non prevede la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari per acquistare imprese terze (tale tipologia di investimenti, per poter essere ammissibile, deve essere espressamente prevista a livello normativo).
Determinare il perimetro del Gruppo “al più elevato grado di consolidamento” significa considerare tutti i rapporti di controllo, collegamento ed associazione fra imprese, così come disciplinati dal Codice Civile, sia che derivino da proprietà di partecipazioni, che da rapporti contrattuali e/o patti parasociali.
Il criterio di quantificazioni dei ricavi (lettere a e b del art. 85 tuir) e dei dipendenti (dell’anno e del bimestre di confronto) da adottare, al netto delle partite intercompany, è fondato sulle seguenti assunzioni:
- valori integrali nei casi di controllo e collegamento;
- valori pro-quota nei casi di associazione e partenariato (comma 3 dell’art. 3 del Decreto MAP del 18/04/2015).
Fra i casi di associazione andranno esclusi - ai fini della definizione del perimetro del Gruppo - gli investitori istituzionali e i Fondi di partecipazione, a condizione che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente ai sensi del comma 5 dell’art. 3 del Decreto MAP del 18/04/2015).
L’impresa proponente, a tal fine, deve redigere un’apposita DSAN, completa delle schede di dettaglio, a supporto della attestazione del revisore legale dei conti.
Nel caso in cui il bilancio di esercizio e/o il periodo d’imposta cui è assoggettata una Società non coincida con l’anno solare, ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti previsti dalla norma, la stessa Società dovrà trasmettere una relazione asseverata da un revisore contabile iscritto all’Albo dei revisori legali, attestante il valore dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R. registrati nel corso dell’anno solare 2019 oltre che il numero dei dipendenti al 31.12.2019.
Inoltre, qualora la Società proponente sia beneficiaria di ulteriori aiuti sotto forma di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti di cui all’art. 26, comma 12, del DL 34/2020, la relazione asseverata dovrà contenere anche l’importo dei costi del personale sostenuti dalla Società proponente nel corso dell’anno 2019.
La Società dovrà provvedere a caricare nella domanda di partecipazione i medesimi dati certificati dal revisore all’interno della relazione asseverata.
Secondo quanto disposto dall’art.26 comma 1 lettere a) e b) del D.L. 34/2020, ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al Fondo PMI, per i ricavi dei bimestri marzo-aprile, rispettivamente del 2019 e del 2020, andranno considerati i ricavi così come determinati in base alle fatture di competenza dei due periodi valutati, considerando eventuali note di variazione, nonché fatture emesse in periodi diversi ma di competenza dei periodi sopra citati (fatture differite). Nel caso di Società facenti parte di un Gruppo, andranno considerati i ricavi (al netto delle operazioni infragruppo) di quelle imprese che, nello stesso periodo, facevano parte del Gruppo, anche se non più presenti nel Gruppo alla data di presentazione dell’istanza e anche se presenti solo in uno dei due intervalli.