Fondo Crisi Ucraina
L’incentivo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Fondo Crisi Ucraina
A CHI SI RIVOLGE
Possono richiedere il contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole (come definite dalla raccomandazione n. 2003/ 361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003) che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18 maggio 2022, hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
- hanno subìto nel corso del trimestre antecedente il 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019 (ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Le imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- avere sede legale o operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.