Bonus colonnine imprese e professionisti
Sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici

Bonus colonnine imprese e professionisti
FAQ
Le infrastrutture di ricarica devono essere installate/collocate in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari al momento dell’installazione e per i successivi 5 anni dall’erogazione del contributo, così come previsto dalla normativa di riferimento. A tal fine dovrà essere caricata in piattaforma la documentazione, conforme all’originale, attestante tale disponibilità.
Per acquisto e installazione di IdR di valore complessivo inferiore a 375 mila euro da parte di imprese e per acquisto e installazione di IdR da parte di professionisti, la cui domanda è presentata online, le spese dovranno risultare sostenute e documentate a partire dal 4 novembre 2021, ed entro la data di presentazione della domanda di concessione ed erogazione, così come previsto dal Decreto direttoriale del 10 ottobre – interventi di lettera a) e c).
Per acquisto e installazione di IdR di valore complessivo pari o superiore a 375 mila euro da parte di imprese, la cui domanda è presentata via PEC, le spese dovranno risultare sostenute e documentate a partire dal 4 novembre 2021 ed entro la data di presentazione della richiesta di erogazione, così come previsto dal decreto direttoriale del 10 ottobre – interventi di lettera b)
I decreti sono consultabili e scaricabili nella sezione Normativa
Per acquisto e installazione di IdR da parte di imprese e da parte di professionisti, di cui agli interventi previsti dall’art. 2, comma 2, lett. a) e c), del Decreto MASE 25 agosto 2021, l’investimento complessivo dovrà essere inferiore a 375.000 euro. In caso di professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non potrà essere superiore a 20.000,00 euro.
Per acquisto e installazione di IdR da parte di imprese, di cui agli interventi previsti dall’art. 2 comma 2, lett. b del Decreto MASE 25 agosto 2021, la normativa non prevede limitazioni rispetto all’importo massimo dell’investimento, tuttavia, il contributo sarà concedibile nel limite massimo del 40%.
Resta fermo che l’ammissione al contributo è subordinata all’effettiva capienza risultante dai registri aiuti del massimale previsto dal regolamento de minimis. Prima di effettuare l’invio della domanda, le imprese sono, pertanto, tenute a verificare il possesso del suddetto requisito o al limite massimo concedibile in applicazione del regime de minimis.
No, la normativa vigente prevede l’obbligo di fatturazione elettronica, ed è prevista la possibilità di caricare una o più fatture.
I costi sostenuti per la cabina di consegna in media tensione e di trasformazione, se strettamente necessari all’installazione dell’infrastruttura di ricarica, rientrano nelle spese relative agli impianti elettrici, comprese nelle spese per l’acquisto e installazione delle colonnine di cui all’art.6 comma 1 lettera a) del Decreto MASE 25 agosto 2021 n. 358.
L'art. 6 del D.M. 25 agosto 2021, nell'elencare le spese ammissibili al contributo, cita espressamente l'installazione di "wallbox" e “colonnine" e non anche i trolley/carrello che quindi non rientrano tra le infrastrutture di ricarica che possono fruire dell'agevolazione.
La normativa non prevede il leasing e/o il noleggio come modalità di accesso al contributo.
La normativa è finalizzata ad incentivare l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica che dovranno, pertanto, risultare connesse alla rete elettrica e funzionanti nei termini previsti dalla normativa vigente.
Sì, qualora l'intervento fosse localizzato in diverse sedi, sarà possibile caricare nella sezione allegati, alla voce Altra documentazione, una dichiarazione con evidenza delle informazioni riguardanti le altre sedi dell'intervento, ed evidenza della distribuzione delle infrastrutture di ricarica oggetto della richiesta per ciascuna di esse. Il modello di Dichiarazione Localizzazione intervento è consultabile e scaricabile al seguente link.
Sì, il requisito di cui all'art. 6 comma 2 lettera c) del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021 è richiesto esclusivamente ove applicabile.
Sì, in mancanza dell’estratto conto al momento della presentazione della domanda, sarà possibile allegare alla domanda di agevolazione la richiesta di emissione dell’estratto conto per il periodo di riferimento inviata all’Istituto di credito ed una lista movimenti con evidenza dei pagamenti effettuati per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica, riportante il timbro dell’Istituto di credito e la firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità del documento. Resta fermo che l’estratto conto potrà essere richiesto durante l’espletamento dei controlli di cui all’art. 9 comma 3 del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021.