Bonus colonnine domestiche

Sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomìni

Colonnine Domestiche 2026

Bonus colonnine domestiche

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale pari all'80% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di: 

  • 1.500 euro se il contributo è richiesto da una persona fisica
  • 8.000 euro se il contributo è richiesto da un condominio

I contributi sono concessi in base alla data di acquisto e installazione dell’infrastruttura di ricarica.

Qualora l’acquisto dell’infrastruttura avvenga in un’annualità e la relativa installazione sia completata nell’annualità successiva, il contributo è imputato a quest’ultima.

  • per l’annualità 2026 sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2026, vale a dire dal 26 giugno 2026
  • per le annualità dal 2027 al 2029 sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità
  • per l’annualità 2030 sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030

Dotazione finanziaria:

  • 15 milioni di euro per l'acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica effettuati dal 26 giugno 2026 al 31 dicembre 2026
  • 15 milioni di euro per l'acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica effettuati dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027
  • 15 milioni di euro per l'acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica effettuati dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
  • 15 milioni di euro per l'acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica effettuati dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029
  • 8 milioni di euro per l'acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica effettuati dal 1° gennaio 2030 al 31 marzo 2030

Spese ammissibili:

  • acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica, comprese - se necessario - le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio
  • spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi
  • costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery)

Le spese devono essere effettuate con pagamento tracciabile e non possono essere effettuate mediante finanziamento. 

Non sono ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo: 

  • spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
  • spese per consulenze, eccetto quelle previste alla lettera b) del Decreto;
  • spese relative a terreni e immobili;
  • spese per l'acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente decreto anche se funzionali all'installazione;
  • spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.
  • spese per consulenze, eccetto quelle previste all’articolo 3, comma 3, lettera b), del Decreto direttoriale del 4 agosto 2026

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere

  • nuove di fabbrica;
  • di potenza standard, conformi ai requisiti minimi di cui all’articolo 4 della Deliberazione ARERA del 15 dicembre 2020, n. 541/2020/R/eel e ss.mm.ii., nonché risultare incluse nell’elenco ufficiale dei dispositivi di ricarica domestica, pubblicato sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., vigente alla data di presentazione della domanda; 
  • collocate nel territorio nazionale e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
  • realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008;
  • ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico se il contributo è richiesto da una persona fisica;
  • destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico se il contributo è richiesto da un condominio. 
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