#CURAITALIA Incentivi

La misura per il contrasto all’emergenza Covid-19

Curaitalia incentivi

#CURAITALIA Incentivi

FAQ

Strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, respiratori e attrezzature connesse. 

La “Nota Metodologica” disponibile sul sito dell’Agenzia esplicita l’elenco, non esaustivo, dei “Dispositivi Medici” da fornire con l’investimento presentato.

Ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 

La “Nota metodologica” disponibile sul sito dell’Agenzia esplicita l’elenco, non esaustivo, dei “Dispositivi di Protezione individuale” da fornire con l’investimento presentato. 

I dispositivi prodotti devono assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalle norme vigenti in modo da concorrere al contenimento dell’emergenza epidemiologica. 
 

La validazione delle mascherine chirurgiche, così come definite dall’art. 15 comma 2 del DL 17.03.2020 n.18, è di competenza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

La validazione degli altri dispositivi, richiamati dall’art. 15 comma 3 del DL 17.03.2020 n. 18, è di competenza dell’INAIL. 

Si rimanda alla consultazione dei siti dei due Istituti (www.iss.it e www.inail.it) per maggiori informazioni.

Chi intende produrre mascherine chirurgiche deve definire, preliminarmente, quale sia la destinazione d'uso dei prodotti per i quali vuole inoltrare richiesta all’ISS. 

Il Proponente è chiamato a presentare all’Istituto Superiore di Sanità una Domanda di valutazione in deroga e una autocertificazione utilizzando esclusivamente i modelli presenti sul sito e consultabili al seguente indirizzo: www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine

La richiesta va inoltrata, a mezzo PEC, all’Istituto Superiore di Sanità utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di posta certificata mascherinecovid-19@pec.iss.it

L’azienda deve inoltrare all’Istituto, entro tre giorni dall’invio della autocertificazione, ogni elemento utile che consenta all’Istituto di valutare la rispondenza dei prodotti alle norme vigenti. 
 
Chi intende produrre DPI diversi dalle mascherine chirurgiche deve presentare la richiesta di validazione all’INAIL utilizzando il facsimile di autocertificazione pubblicato sul portale dell’Istituto, accludendo i documenti necessari per la validazione dei dispositivi, che includono una relazione tecnica descrittiva da cui si possa individuare il tipo di DPI e le prove tecniche effettuate, con i relativi risultati. 
 
La richiesta deve essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it. 
 
L’ISS e l’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronunciano circa la rispondenza dei prodotti alla vigente normativa. 

No, tali spese non rientrano tra quelle ammissibili. 
 
Si segnala, tuttavia, che alla domanda dovrà essere allegata una “relazione tecnica, asseverata da parte di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, attestante la capacità produttiva giornaliera dell’impresa ante e post investimento richiesto, la funzionalità, la pertinenza e la congruità del programma d’investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi produttivi del programma stesso, nonché le caratteristiche tecniche dei dispositivi, ivi incluso l’eventuale possesso di certificazioni di prodotto. La relazione deve inoltre esplicitare gli eventuali necessari adempimenti autorizzativi e la relativa tempistica di ottenimento al fine di attestare la cantierabilità del programma”. 

No, hanno accesso alle agevolazioni solamente i produttori di prodotti finiti.

L’acquisizione avverrà ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso Commissario e su sua richiesta, sentito il Dipartimento della Protezione Civile.

L’ESL corrisponde al differenziale tra il tasso zero e il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla comunicazione n. 14/2008, in relazione al rating d’impresa. Più alto sarà il rating dell’impresa, minore sarà l’ESL assorbito dal finanziamento concesso.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di stato, concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese.

È richiesto che sia un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale, es. architetto e ingegnere.

Si può riconvertire anche solo parte della propria unità produttiva.

La somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del Codice civile).

I macchinari devono essere nuovi di fabbrica.

Non vi sono conseguenze per l’impresa, salvo l’obbligo di restituzione dell’importo delle agevolazioni eventualmente già percepite incrementato degli interessi legali.

L’intero importo della prima quota di agevolazioni erogata verrà recuperata alla prima erogazione utile successiva e, quindi, in sede di erogazione del saldo investimento.

L’impresa deve prioritariamente mettere a disposizione del Commissario la propria produzione di dispositivi ma, qualora costui non abbia espressamente manifestato la volontà di acquistarli, può liberamente commercializzarli sul mercato.

L’impresa, al fine di ottenere lo sconto in linea capitale sul finanziamento, deve dimostrare di aver avviato la produzione nei tempi previsti dall’Ordinanza, non prima però di aver concluso il programma agevolato e di aver formalizzato (qualora non ne fosse ancora in possesso) le relative richieste di autorizzazione e validazione agli Enti preposti necessarie alla commercializzazione dei dispositivi (ad esempio a ISS e/o INAIL nel caso di mascherine e DPI). Tali richieste di autorizzazione devono essere complete di tutta la documentazione tecnica necessaria ai fini della loro validazione e devono essere inviate agli Enti preposti prima della dichiarazione di entrata in produzione ad Invitalia. 

Resta inteso che il diritto a beneficiare di tale sconto, nonché l’erogazione del saldo della quota investimenti, sarà subordinato alla dimostrazione del possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la commercializzazione dei dispositivi. 

Le spese di spedizione e di trasporto sono ammissibili nei seguenti casi: 

  1. siano parte del costo del bene o costo accessorio rispetto a quello di acquisto del bene: tale fattispecie deve essere chiaramente esplicitata sia nel contratto di acquisto del bene (che deve attestare il valore complessivo del bene e la quota riferita alla spedizione e/o al trasporto) sia nel documento di spesa;
  2. siano disciplinati da apposito contratto con uno spedizioniere: tale fattispecie deve essere chiaramente esplicitata nel contratto di acquisto del bene, che dovrà contenere il riferimento al contratto con lo spedizioniere individuato ed il costo di tale servizio. 

N.B.: Ai fini della loro ammissibilità, i costi della spedizione/trasporto dovranno essere capitalizzati.

Le spese ammissibili complessive (per il programma di investimento e per le esigenze di capitale circolante), al netto dell’IVA, non devono essere inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non devono essere superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Le start up innovative, iscritte all’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, verranno valutate rispetto ai parametri relativi alla credibilità del soggetto proponente, alla fattibilità tecnica del piano degli investimenti ed alla copertura del programma. La verifica del possesso del requisito di start up innovativa verrà effettuata in sede istruttoria sulla base di apposita interrogazione del Registro imprese.

La “start-up innovativa” è una tipologia di impresa che risponde ai requisiti indicati dall’articolo 25 e seguenti del DL 179/2012. Per approfondimenti sui requisiti consultare il sito startup.registroimprese.it.

No, non è possibile cumulare altri aiuti pubblici concessi a qualsiasi titolo sulle medesime spese con le agevolazioni di #curaitaliaincentivi, così come previsto dall’art. 7, comma 7 dell’Ordinanza commissariale 4/2020.

No, le comunicazioni ufficiali devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesse all’Agenzia mediante l’indirizzo PEC della Società proponente. 

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