SOGGIORNI PER AFFARI FINO A 90 GIORNI
Per i viaggi di affari di durata inferiore ai 90 giorni è richiesto il visto, autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana. Sono esentati da questo obbligo i cittadini di stati membri dell'Unione Europea e di altri paesi.
PERMESSI DI LAVORO E RESIDENZA (OLTRE 90 GIORNI)
L'ingresso nel territorio dello Stato, per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cd. Decreto-flussi).
Lavoratori dipendenti e assimilati
Cittadini di paesi extra UE
Per lavorare in Italia i cittadini non comunitari devono obbligatoriamente essere in possesso del nulla osta che il futuro datore di lavoro deve, in via preliminare, richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione. Il lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta, deve presentarsi presso il consolato italiano del suo Paese che gli comunica la proposta di contratto e rilascia, entro 30 giorni e nei limiti della quota di ingresso annualmente fissata dal cd. Decreto - flussi, il visto d'ingresso.
Cittadini di paesi extra UE ex articolo 27, I comma, Legge n. 286/1998 (cd. Testo Unico per l'Immigrazione)
L'articolo 27 del Testo Unico per l'Immigrazione disciplina le modalità e i termini per il rilascio, al di fuori delle quote d'ingresso, delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, destinati solo a specifiche categorie di lavoratori.
Cittadini dell'Unione europea
Per i cittadini dell'Unione europea non è più richiesto il permesso di soggiorno. I cittadini dell'Unione europea, se desiderano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, dovranno rivolgersi all'Ufficio Anagrafe del Comune in cui sono domiciliati e richiedere l'iscrizione anagrafica e il rilascio della relativa attestazione. Per l'iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria.
Lavoratori autonomi
Il cittadino extra-comunitario che intende esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie (da esercitarsi prevalentemente in Italia), deve dimostrare:
La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti sopra indicati ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti annualmente dal Decreto-flussi. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei sopra citati requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
RESIDENZA IN ITALIA
Dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza.
CODICE FISCALE
Tutti i cittadini, italiani o stranieri, residenti in Italia, devono possedere un codice fiscale anche se non sono assoggettati all'imposizione fiscale italiana. Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. La richiesta deve essere effettuata presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, le Questure e le Agenzie delle Entrate.