Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi finalizzati all’industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dall’impresa richiedente, riguardanti:
- l’intero settore manifatturiero (attività di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007)
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- attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all’incremento dell’efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici
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- attività di servizi elencate nell’allegato n. 1 al DM (alcune attività professionali, scientifiche e tecniche, ambientali, di magazzinaggio, R&S, informatica e telecomunicazioni).
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Per industrializzazione dei risultati si intende la realizzazione degli investimenti strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente programma qualificato di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.
Per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo quanto previsto dalla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01, si intendono quelle rispettivamente volte:
- ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Tali attività comprendono la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi indicati al punto successivo
- alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi, purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
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