Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario reversibile della durata massima di 6 mesi, finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
Non possono accedere al Fondo le imprese per le quali sia stata presentata istanza giudiziale per l’accertamento dello stato di insolvenza.
L’aiuto deve essere limitato all’importo necessario per mantenere l’impresa in attività nel periodo per il quale l’aiuto è stato autorizzato. L’importo dell’aiuto concesso deve pertanto basarsi sul fabbisogno di liquidità dell’impresa imputabile alle perdite, e non può superare i 5 milioni di euro per intervento.
L’aiuto potrà essere utilizzato per i soli fabbisogni gestionali, senza pagamento di passività strutturali.
La garanzia ha validità massima di 6 mesi. Entro 4 mesi dall’erogazione del prestito oggetto della garanzia statale i soggetti beneficiari dell’aiuto sono tenuti a presentare il piano di ristrutturazione o di liquidazione dell’impresa. In mancanza di tale adempimento, entro lo stesso termine l’impresa dovrà confermare l’impegno contrattuale di restituire il prestito garantito alla scadenza.