Il sostegno del Fondo interviene esclusivamente sotto forma di garanzia statale – di natura solidale (ex art. 1944 c.c.) – su finanziamenti bancari contratti dall’impresa.
La garanzia assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il finanziamento in termini di capitale, interessi e ogni altro costo e onere connesso con l'operazione garantita.
Il tasso di interesse gravante sui prestiti per i quali è concessa la garanzia statale dovrà essere:
In alcuni casi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, l’intervento sarà soggetto a notifica individuale alla Commissione europea.
Sia gli aiuti per il salvataggio sia gli aiuti per la ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una tantum, ovvero una sola volta nell’arco di 10 anni.