Possono accedere agli interventi del Fondo le società di capitale ubicate sul territorio italiano che, alla data di presentazione della domanda, rispettino le seguenti condizioni:
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si trovino in difficoltà, ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)
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abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 50, calcolati secondo i criteri di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e rientrino nella definizione di media impresa e grande impresa secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
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Non sono ammesse agli aiuti le imprese che:
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- operano nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e nel settore agricolo
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- hanno avviato l’attività da meno di 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto
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- fanno parte di un gruppo o siano da esso rilevate, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono intrinseche all’impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
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