Fondo impresa femminile

FAQ - aggiornate al 5 aprile 2024

In evidenza

 
Le domande attualmente sospese dalla valutazione per assenza di copertura finanziaria (come previsto dal Decreto 30/03/22, art. 4, c.3) possono rientrare nel processo di valutazione. 
Le risorse liberate a seguito delle valutazioni con esito negativo nonché l’assegnazione di nuove risorse finanziarie, permettono di riammettere le domande in valutazione rispettando due condizioni: l’ordine di presentazione (numero di protocollo) e la disponibilità di risorse riservata alle diverse aree geografiche (il PNRR riserva il 40% delle risorse alle regioni del Sud).
L’avanzamento al 29 febbraio 2024 è il seguente:

Capo II: sono entrate in valutazione le domande fino al protocollo N. IFA0000001-0002393 per le imprese con sede nelle regioni del centro-nord costituite in forma non individuale, fino al N. IFA0000001-0002488 per le imprese con sede nelle regioni del centro-nord costituite in forma individuale o operanti come lavoratrici autonome e fino al N. IFA0000001-0004980 per le imprese con sede nelle regioni del sud;
Capo III: sono entrate in valutazione le domande fino al protocollo N. IFS0000002-0001077 per le imprese con sede nelle regioni del centro-nord e fino al N. IFS0000002-0001778 per le imprese con sede nelle regioni del sud.
 

  

Soggetti ammissibili

 

1. Chi può accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo impresa femminile?
Possono ricevere i finanziamenti le “imprese femminili”, definite come:

  • società cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie
  • società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne
  • imprese individuali con titolare donna
  • lavoratrici autonome

Le condizioni devono sussistere alla presentazione della domanda. Per la definizione di impresa femminile il riferimento è al DM 30 settembre 2021 (GU 14 dicembre 2021) capo I, articolo 1.

2. Le associazioni tra professionisti sono incluse nella definizione di impresa femminile?
No. Sulla base di quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 30/09/21, la definizione di impresa femminile esclude la fattispecie dello studio professionale associato, sono invece ammesse le lavoratrici autonome come libere professioniste con partita IVA.

3. Il fatturato annuo di un’impresa o il numero di dipendenti donna sono un requisito per l’accesso agli incentivi?
No, il fatturato annuo e numero di dipendenti donna non sono elementi rilevanti per l’accesso ai finanziamenti.

4. Quale forma giuridica può avere un’“impresa femminile”?
Sia per le imprese da avviare, sia per le imprese già attive sono ammesse le seguenti forme giuridiche:

  • società di persone
  • società cooperative (comprese le cooperative sociali di tipo A e B)
  • società di capitali
  • ditte individuali
  • attività di libera professione (partita iva senza iscrizione al registro delle imprese)

5. In quale momento devono essere verificati i requisiti di impresa femminile?
Per le imprese già costituite la caratteristica di impresa femminile, requisito imprescindibile per l’accesso agli incentivi, deve essere verificata alla data di presentazione della domanda. Qualsiasi variazione avvenuta in precedenza non è rilevante. Tutti i requisiti di accesso saranno controllati in fase di compilazione della domanda. È importante tenere presente che fanno fede i dati come risultano dal Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

6. Come vengono verificati i requisiti nella fase di compilazione?
In fase di compilazione della domanda, la piattaforma prevede l’acquisizione automatica dei dati dal Registro delle imprese e il controllo in tempo reale. Se dal controllo non risulteranno convalidati i requisiti di ammissione non sarà possibile proseguire nella compilazione della domanda. È importante quindi verificare ed eventualmente aggiornare i dati dell’impresa presenti nel Registro delle imprese al più presto.

7. Le persone fisiche possono presentare la domanda?
Sì, le persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal Capo II (Avvio d’impresa). La stessa persona fisica proponente dovrà comparire all’interno della compagine della futura società come rappresentante legale, referente o socio. Si ricorda che nell’impresa femminile costituenda non è ammessa la presenza di persone giuridiche tra i futuri soci. Nel caso in cui il progetto venga ammesso alle agevolazioni, i proponenti devono costituire l’impresa e hanno 60 giorni di tempo, dalla comunicazione di esito positivo, per inviare i documenti che provano l’avvenuta costituzione dell’impresa o l’apertura della partita IVA nel caso di attività libero professionali.

8. Per quanto tempo deve essere mantenuto il requisito di impresa femminile? 
Il requisito di impresa femminile deve essere mantenuto per 3 anni a partire dal completamento dell’iniziativa, che coincide con la data dell’erogazione del saldo. La perdita della qualifica di impresa femminile prima dei 3 anni dal completamento dell’iniziativa comporta la revoca delle agevolazioni.

9. L’impresa familiare può presentare la domanda?
Sì, l’impresa familiare è una vera e propria impresa individuale, che assume la veste di impresa familiare solo quando vi siano familiari del titolare che collaborano nell’attività d’impresa. Può quindi presentare la domanda se rientra tra le imprese individuali con titolare donna.

10. Come si verifica la data di costituzione dell’impresa? La data di costituzione che fa fede per tutte le società (di persone e di capitali) e per le ditte individuali è quella riportata nel Registro delle imprese. Per le lavoratrici autonome il riferimento è la data di apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate.

11. Le imprese inattive possono presentare la domanda?
Dipende se si tratta di imprese nuove o già avviate. Le imprese costituite da meno di 12 mesi, anche se inattive, possono presentare domanda sul Capo II. Le imprese costituite da oltre 12 mesi che risultano inattive alla data di presentazione della domanda non sono ammissibili alle agevolazioni (Capo III). Si precisa che l’ “inattività” dell’impresa proponente costituisce elemento ostativo al completamento dell’iter di presentazione della domanda di agevolazione, ai sensi dell’art. 4, comma 16 del D.D. 30 marzo 2022, limitatamente alle istanze di cui al Capo III del Decreto 30 settembre 2021. 

12. Una impresa che ha già avuto i finanziamenti su altri incentivi (es. Resto al Sud, ON, …), può presentare un progetto di ampliamento sul Fondo impresa femminile?Sì, una impresa può presentare la domanda per un progetto diverso da quelli già finanziati con gli altri incentivi, che sarà valutato nel merito. Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea (Cumulo delle agevolazioni - Art. 7. decreto 30 settembre 2021).

13. Una cittadina straniera può presentare la domanda?

Sì. Le cittadine di Paesi extra UE possono accedere agli incentivi previsti dal Fondo se alla data di presentazione della domanda:

  • - sono regolarmente residenti in Italia
  • - sono in possesso dei requisiti di legge
  • - sono in possesso di un permesso di soggiorno della durata minima di 12 mesi

Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione, per poter firmare il contratto di finanziamento (detto provvedimento di concessione del finanziamento), è necessario aver attivato la procedura per il rilascio o conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentando la domanda online allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura competente. Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero degli interni https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso

14. Un'impresa femminile agricola può presentare un progetto imprenditoriale per diversificare l’attività?
Sì, un'impresa agricola femminile può presentare un nuovo progetto di sviluppo che abbia ad oggetto attività diverse dalla produzione primaria di prodotti agricoli, come ad esempio agriturismo o trasformazione di prodotti agricoli. L’impresa dovrà garantire una contabilità ordinaria separata, per tenere distinte le diverse gestioni. Inoltre, la forma giuridica dell’impresa deve rientrare tra quelle previste per le imprese che esercitano attività commerciale.

15. Cosa si intende per stato di disoccupazione?
Per stato di disoccupazione si intende la condizione di una persona priva di impiego che sia immediatamente disponibile a svolgere una attività lavorativa.
In particolare, sono considerate disoccupate le persone prive di impiego che dichiarano al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del d. lgs. 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La Did online - Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, è la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. La presentazione della domanda di NASpl equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva. Per la presentazione della domanda da parte di donne disoccupate che intendono avviare una attività di lavoro autonomo è richiesta una Dichiarazione disponibile nella modulistica: Allegato H – DSAN Disoccupazione 

16. Come si verifica il requisito di impresa femminile per le cooperative?
Le cooperative devono allegare alla domanda di finanziamento l’apposita dichiarazione (All I-DSAN Compagine società cooperativa) firmata dal legale rappresentante. Sono previsti controlli a campione sui contenuti delle autocertificazioni. 

17. Le imprese in regime forfettario che non hanno l’obbligo di registrare le fatture di acquisto e di vendita nei registri Iva, dovranno adottare il registro IVA ?
Sì, anche le imprese a regime forfettario dovranno adottare il registro IVA e cespiti ammortizzabili. Le imprese femminili, una volta ottenuto il finanziamento, sono tenute ad annotare e conservare, indipendentemente dal regime contabile adottato, tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli del Soggetto gestore. 

18. La società semplice può presentare la domanda?
No, la società semplice non è inclusa tra le forme giuridiche ammissibili, in quanto non compatibile con l’esercizio di attività economica commerciale, come quelle agevolabili con il Fondo impresa femminile.
(Vedi la domanda. N. 4. Quale forma giuridica può avere un’impresa femminile?)
 

 

 

Gli incentivi

 

1. Cosa finanziano gli incentivi?
Gli incentivi finanziano programmi di investimento per l’avvio o lo sviluppo delle imprese femminili da realizzare in 24 mesi. I programmi oltre a spese per investimento possono comprendere costo del lavoro e spese per il capitale circolante. Queste ultime sono finanziabili entro un massimo del 20% del programma (o del 25% per le imprese con più di 36 mesi). Il valore del programma di investimento può arrivare a:

  • massimo € 250.000 (iva esclusa) per progetti di avvio di impresa (CAPO II del decreto)
  • massimo € 400.000 (iva esclusa) per progetti di sviluppo di impresa (CAPO III del decreto)

Non c’è un valore minimo del progetto.

2. Quali attività sono ammissibili?
Sono ammesse attività nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turismo. Non è ammissibile la produzione primaria di prodotti agricoli.

3. È previsto un importo minimo del progetto d’impresa? 
No, non è richiesto un importo minimo per il programma di investimento.

4. Quali incentivi sono previsti dal Fondo?
Il Fondo prevede due linee di incentivo:

  1. incentivi per l’avvio di imprese femminili: per libere professioniste e imprese non ancora costituite o costituite da non più di 12 mesi (CAPO II)
  2. incentivi per lo sviluppo o il consolidamento di imprese femminili: per libere professioniste o per imprese costituite da oltre 12 mesi (CAPO III)

5. Per le imprese con meno di 12 mesi che presentano un progetto di investimento, quali sono gli incentivi? 
Gli incentivi sono costituiti da un contributo a fondo perduto a cui si aggiungono servizi di assistenza tecnico gestionale per un valore massimo di € 5.000: 

  • per progetti fino a € 100.000 (iva esclusa) l’agevolazione copre fino all’80% delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate) e comunque entro un tetto massimo di € 50.000
  • per progetti fino a € 250.000 (iva esclusa) l’agevolazione copre il 50% delle spese, fino a un massimo di € 125.000

Oltre al contributo a fondo perduto è possibile richiedere servizi di assistenza tecnico gestionale per un valore massimo di € 5.000.

6. Per imprese con oltre 12 mesi che presentano un progetto di investimento, quali sono gli incentivi? 
Gli incentivi sono costituiti da un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero da restituire in 8 anni, a cui si aggiungono servizi di assistenza tecnico gestionale per un valore massimo di € 5.000:

7. Per le imprese con più di 12 mesi, come si suddividono gli incentivi tra fondo perduto e finanziamento a tasso zero?
Le imprese costituite da oltre 12 mesi, possono ottenere agevolazioni che arrivano all’80% del piano di spesa ammissibile.

Come si articolano le agevolazioni:

  • Per le imprese tra 12 e 36 mesi dalla costituzione, le agevolazioni sono concesse sul programma di spesa complessivo  al 50% come contributo a fondo perduto e al 50% come finanziamento a tasso zero
  • Per le imprese costituite da oltre 36 mesi esiste una distinzione tra copertura delle spese del capitale circolante e altre spese:
    • le agevolazioni a copertura del circolante sono concesse interamente a fondo perduto
    • o le restanti agevolazioni a copertura delle spese per investimenti, costo del lavoro, servizi in cloud, sono concesse al 50% come contributo a fondo perduto e al 50% come finanziamento a tasso zero.

8. Come si può coprire la parte del piano di spesa non coperta dal Fondo?
L’incentivo finanzia una quota del programma di spesa. La restante parte e l’IVA devono essere coperte dal beneficiario, con risorse proprie o con altri finanziamenti.

9. È ammissibile un’attività di agriturismo?
Sì, a condizione che la società proponente sia già costituita e attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE. Resta inteso che per tali iniziative, l’impresa dovrà garantire una contabilità separata, per tenere distinte le diverse gestioni (non è ammissibile l’uso promiscuo dei beni d’investimento, né rientrano tra le spese agevolabili nel capitale circolante le materie prime oggetto della produzione agricola).

10. Sono cumulabili gli incentivi previsti dal Fondo impresa femminile con agevolazioni fiscali (ad es. credito d'imposta Industria 4.0)?
Sì, le agevolazioni del Fondo impresa femminile possono essere cumulate con altri benefici fiscali come il credito di imposta per investimenti in beni strumentali (detto credito d'imposta "Industria 4.0").

11. Si può presentare un progetto imprenditoriale che non rientra nel codice Ateco primario dell’impresa?
Sì, è possibile solo nel caso di un’impresa già costituita che intenda avviare un progetto di sviluppo, ampliamento o diversificazione rispetto all'attività primaria dell'impresa.

12. Quali attività sono escluse per il rispetto del principio DNSH?
Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti. In applicazione di questo principio non sono finanziabili le spese riferite ad attività escluse dalla normativa europea, in particolare le attività richiamate all’Allegato V sezione B del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017. 

 

Come presentare la domanda

1. Come si presenta la domanda?
Le domande devono essere presentate online sulla piattaforma di Invitalia che sarà attivata in tempi diversi per le due linee di incentivo secondo le seguenti date:

Linea di incentivo

AVVIO (CAPO II del decreto)

SVILUPPO (CAPO III del decreto)

Apertura per la compilazione delle domande

5 maggio 2022

24 maggio 2022  

Apertura sportello per la presentazione delle domande

19 maggio 2022

7 giugno 2022

La piattaforma sarà aperta per la presentazione delle domande a partire dalla data di apertura dello sportello solo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. La compilazione, firmata digitalmente, si concluderà, con il rilascio del "codice di predisposizione della domanda" che dovrà essere inserito per l'invio della domanda. Non è prevista una data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse. È bene ricordare che per presentare la domanda è necessaria l’identificazione digitale con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).È inoltre necessario disporre di una firma digitale e di una casella di Posta Elettronica Certificata. Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda.

2. In cosa consiste la domanda di agevolazioni?
La domanda di agevolazione è un documento che comprende un piano d’impresa (business plan) in cui sono riportate le informazioni sull’impresa, la descrizione dell’intero progetto e programma di investimenti. Vedi lo schema di piano d’impresa. Alla domanda, comprensiva di piano d’impresa, devono essere allegati diversi documenti. Consulta la modulistica per verificare quali allegati sono richiesti per la tua impresa.

3. Chi deve compilare la domanda sulla piattaforma?
L’accesso alla procedura è riservato:

  • al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal certificato camerale
  • alla lavoratrice autonoma
  • alla persona fisica proponente per conto dell'impresa femminile costituenda. La stessa persona fisica dovrà comparire all'interno della compagine della futura società come rappresentante legale, referente o socio.

La presentazione della domanda non può essere delegata a soggetti che non rientrino in queste categorie. 

4. È necessario aver un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per poter presentare la domanda?
Sì, è necessario indicare nella domanda un indirizzo PEC. Questo sarà l’indirizzo a cui saranno inviate tutte le comunicazioni formali da parte di Invitalia, prima di tutto la convocazione al colloquio di valutazione.

 

Spese ammissibili

1. Quali spese sono ammissibili al finanziamento?
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata.
Tra queste rientrano:

  • spese connesse all’installazione di macchinari, impianti ed attrezzature
  • macchinari, impianti e attrezzature necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché gli stessi beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale
  • opere edili esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile
  • strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata;

  • acquisizione brevetti
  • acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa femminile. A titolo esemplificativo, sono incluse le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione ed erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale;

c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;

e) esigenze di capitale circolante:

  • nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili, per le agevolazioni concesse per la nascita delle imprese femminili ovvero per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda;
  • nel limite del 25% delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda, per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda.

2. Quali spese rientrano nel capitale circolante?
Le spese per il capitale circolante comprendono:

  • materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
  • servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
  • godimento di beni di terzi, quali le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il progetto imprenditoriale; canoni di leasing e costi di noleggio relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
  • oneri per la garanzia (fidejussione o polizza fidejussoria) richiesta nel caso di erogazione dell’anticipazione pari al 20% delle agevolazioni concesse (di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 30 settembre 2021)

Ogni acquisto deve essere fatto a condizioni di mercato e da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

3. Come si calcola il contributo sul circolante per le imprese femminili con più di 36 mesi?
Le imprese costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda possono richiedere finanziamento per le esigenze di capitale circolante per un massimo del 25% del piano di spesa ammissibile e comunque nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda.La media è calcolata in base ai costi della produzione relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda.

Le voci di costo considerate sono quelle riportate nello schema di conto economico civilistico (art. 2425 codice civile) ai punti:

  • 6) ossia costi per materie prime, sussidiarie, di consumo: con esclusione delle merci;
  • 7) ossia costi per servizi;
  • 8) ossia costi per godimento di beni di terzi.

La media è ponderata con peso pari a 1,5 per gli esercizi 2020 e 2021 (coincidenti la pandemia Covid-19) e pari a 1 per gli altri esercizi.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno n-3 indicare l’ammontare del capitale circolante, come precedentemente definito, ed inserire l’importo parametrato sull’intero anno. Esempio: impresa costituita in data 1° maggio n-3 con capitale circolate, risultante da scritture contabili dell’anno n-3, pari a 96.000 euro. L’importo da inserire in tabella dovrà essere calcolato nel modo seguente: 96.000: 8 (mesi lavorativi di n-3) = 12.000 x 12 = 144.000 (importo da inserire in tabella per l’anno n-3).

Il valore del circolante relativo agli ultimi 3 esercizi, dovrà essere attestato da parte di un professionista iscritto all’albo professionale. È disponibile un format nella modulistica:Allegato L – Attestazione tenutario scritture contabili dati economico-patrimoniali impresa proponente commercialista dati economico-patrimoniali impresa proponente.

Per le imprese che non redigono un bilancio, l'attestazione sulle spese per circolante sostenute negli ultimi 3 esercizi dovrà fare riferimento ai documenti contabili.

4. Sono finanziabili spese sostenute prima della presentazione della domanda?
No, sono ammissibili solamente le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda. Sulla base del DM 30/09/21 (articolo 10 c.5 e art. 13 c.6) sono ammissibili alle agevolazioni solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Pertanto, investimenti realizzati in data antecedente a quella di presentazione della domanda non sono ammissibili.

5. Alla domanda di finanziamento devono essere allegati i preventivi di spesa?
No, non sono richiesti preventivi per presentare la domanda di finanziamento.

6. Se un’impresa ha già un dipendente assunto come apprendista part-time, cambiare la tipologia di contratto in full-time rientrerebbe tra le spese ammissibili o deve essere neoassunto?
La norma parla esplicitamente di personale dipendente assunto “dopo la data di presentazione della domanda…”. La variazione di tipologia di contratto, pertanto, non rientra tra le spese ammissibili. (DM 30/09/21, art. 10 c.2).

7. Le spese di “avviamento e licenza commerciale” rientrano tra le spese ammissibili?
No. Le spese di avviamento o licenze commerciali non sono ammissibili.

8. Le spese per acquisto di immobili e terreni necessari allo svolgimento dell’attività sono ammissibili?
No. Le spese per l’acquisto di immobili e terreni non sono ammissibili.

9. Quali spese rientrano nelle opere edili?
Nelle opere edili rientrano gli interventi edilizi su un immobile esistente, destinato alla sede operativa, e finalizzati al consolidamento, manutenzione, ripristino, adeguamento dell’immobile. Sono finanziabili solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo di esempio, rientrano nelle opere edili le spese per: infissi, serramenti e impiantistica generale (impianto elettrico, idraulico, fotovoltaico, impianti di condizionamento, videosorveglianza, rete dati, ecc.) Sono escluse le spese per direzioni lavori e consulenze..

10. È possibile acquisire beni da fornitori esterni o in rete attraverso l'e-commerce?
Sì, sono spese ammissibili.

11. Sono ammissibili variazioni del programma di spesa presentato?
Le variazioni devono essere preventivamente comunicate a Invitalia, argomentate da una relazione/documentazione illustrativa e non devono comportare modifiche sostanziali del progetto.

12. Sono ammissibili le spese per attività di marketing?
Sì. Le spese di marketing possono essere inserite nel piano di spesa tra le immobilizzazioni immateriali se si tratta di spese come ad esempio la progettazione e sviluppo di portali o sviluppo di una identità visiva. Altre spese pubblicitarie correnti possono essere comprese nelle spese per il circolante. Inoltre si può utilizzare il voucher incluso nel servizio di assistenza tecnico-gestionale.

13. Gli arredi sono spese ammissibili?
Gli arredi possono rientrare tra le spese ammissibili se strettamente funzionali e necessari allo svolgimento dell’attività proposta.

14. Per un nuovo assunto è ammissibile il contratto di apprendistato?
Sì è ammissibile, l'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

15. Per un'impresa che opera in regime forfettario l'iva è un costo ammissibile? 
No, l’iva non è un costo ammissibile. Il Decreto direttoriale 30 marzo 2022 allegato 2 indica come non ammissibili le spese relative a imposte, tasse inclusa l’IVA e non sono previste eccezioni.

16. È ammissibile la spesa per un impianto fotovoltaico?
Se la domanda di finanziamento prevede, nel programma d’investimento, l’installazione di un impianto fotovoltaico centralizzato utile al funzionamento dell’azienda, è possibile inserire i pannelli fotovoltaici tra le spese per opere edili. Se invece la domanda di finanziamento propone un progetto di investimento per la produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, la costruzione di un impianto produttivo è finanziabile nell’ambito della voce impianti attrezzature e macchinari.

17. Come si calcola il costo del lavoro? 
Le spese per il costo del lavoro sono valorizzate a costi orari standard sulla base delle tariffe riportate nella tabella seguente:
 Livello di inquadramento  Costo orario standard 
 Alto (livelli di quadro con funzioni direttive/dirigente)  52,00 euro
 Medio (livelli di quadro)  30,00 euro
 Basso (livelli di impiegato/operaio)  21,00 euro

Nel piano d’impresa, sezione D.1 dovrà essere indicato il numero di ore impegnate per ciascuna figura professionale e per ciascuna annualità. 

Il costo del personale dipendente, assunto dopo presentazione della domanda, è finanziabile per il tempo in cui il lavoratore rimane impiegato nel ruolo funzionale al progetto e comunque non oltre i 24 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione.

18. È ammissibile il costo del lavoro di un socio assunto come dipendente dopo la presentazione della domanda? 
Sì, è ammissibile se il socio assunto come dipendente a tempo determinato o indeterminato ha un ruolo definito nell’organizzazione aziendale e coerente con la tipologia di iniziativa agevolata. Normativa di riferimento: artt.10 e 13 del DM 30 settembre 2021.

19. È possibile individuare una sede operativa in uno spazio condiviso? 
Gli spazi in co-working sono ammissibili purché gli spazi affittati siano in porzioni di immobili chiusi e fisicamente separati, messi a disposizione nell’ambito di immobili dedicati all’affitto di uffici/laboratori. Bisogna garantire l’utilizzo esclusivo dei beni aziendali ammessi alle agevolazioni. La sede operativa non può coincidere con la residenza dell’imprenditrice.

20. Il comodato gratuito è ammissibile come titolo di disponibilità della sede?
No, il contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile non è ammissibile come titolo di disponibilità della sede.

21. Per le spese sostenute dopo la presentazione della domanda ma prima dell’ammissione alle agevolazioni, i titoli di spesa quali indicazioni devono riportare?
I documenti di spesa dovranno indicare la dicitura Fondo impresa femminile con  il numero di protocollo della domanda presentata. Le spese devono inoltre essere pagate attraverso un conto corrente intestato alla impresa beneficiaria delle agevolazioni. Le imprese che intendono avviare il programma agevolato prima della conclusione della valutazione possono iniziare a sostenere le spese, tenendo presente che potranno essere riconosciute solo in caso di ammissione alle agevolazioni. 

22. Sono ammissibili le merci tra le voci di costo del capitale circolante?
No, le merci non sono tra le categorie di spese ammissibili (Allegato n. 2 lettera e) del DM 30 marzo 2022. Risultano anche escluse dal calcolo della media del circolante degli ultimi 3 anni.

23. Come si compila l’attestazione sui dati economico-patrimoniali richiesta alle imprese femminili costituite da oltre 12 mesi  (Allegato L o L bis)?
Le imprese femminili costituite da oltre 12 mesi devono allegare l’attestazione dei dati economico-patrimoniali compilata secondo il format disponibile nella pagina Modulistica:
- Allegato L bis per le imprese costituite tra 12 e 36 mesi
- Allegato L per le imprese costituite da oltre 36 mesi, anche se non richiedono il contributo per il capitale circolante.
Queste attestazioni forniscono indicazioni sulla situazione economico-patrimoniale dell’impresa utili per valutare la capacità dell’impresa di sostenere l’iniziativa, anche a supporto delle previsioni riportate nella sezione G del piano d’impresa.
I dati economico-patrimoniali devono fare riferimento ai documenti contabili disponibili relativi ai tre esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda. Per le imprese che redigono un bilancio, non è richiesto che questo sia approvato o depositato. 
Ciascuna impresa, in base al diverso regime di contabilità adottato, dovrà imputare i valori richiesti in tabella e fornire precisazioni, ad esempio, sulla composizione e/o sulle modalità utilizzate per il calcolo.

24. Se un’impresa femminile con più di 36 mesi non ha sostenuto costi riconoscibili come capitale circolante nei 3 esercizi precedenti alla presentazione della domanda, può richiedere il contributo sul circolante? 
No, le spese di capitale circolante ammissibili (cfr. FAQ n. 1 spese ammissibili) sono determinate sulla base degli importi riportati nell’Attestazione dati economico-patrimoniali impresa proponente (Allegato L).
Il finanziamento per le esigenze di capitale circolante è riconosciuto nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda e comunque fino al 25% del piano di spesa ammissibile.  

25. Come si calcola il valore del capitale circolante per le imprese femminili già avviate che presentano domanda per un progetto di sviluppo con un nuovo codice Ateco?
Il capitale circolante da riportare nell’attestazione di cui all’allegato L deve fare riferimento all'attività aziendale esercitata nell’ultimo triennio, indipendentemente dal codice Ateco del nuovo progetto.

26. Il contratto in sub-concessione rilasciato dal Comune è ammissibile come titolo di disponibilità della sede?
Sì, le concessioni rilasciate dai Comuni sono ammissibili come titoli di disponibilità della sede.

27. Per un nuovo assunto è ammissibile il contratto di lavoro in somministrazione?
No, non è ammissibile come costo del lavoro per nuovi assunti dopo la presentazione della domanda.

 

Processo di valutazione

1) Le domande che risultano sospese dalla valutazione per assenza di copertura finanziaria (come previsto dal Decreto 30/03/22, art. 4, c.3) che probabilità hanno di rientrare nel processo di valutazione?
Sono state avviate alla fase di valutazione - in ordine cronologico - le domande per le quali, nel caso di esito positivo dell’istruttoria, è possibile assicurare la copertura finanziaria. Per tutte le altre sono stati sospesi i termini (Decreto 30/03/22, art. 4, c.3) in attesa che si rendano eventualmente disponibili i fondi per poterle finanziare. Le valutazioni che si concludono con esito negativo liberano risorse e permettono di riammettere in valutazione nuove domande tra quelle inizialmente sospese. Le domande sono riammesse in valutazione rispettando allo stesso tempo due condizioni: l’ordine di presentazione (numero di protocollo) e la disponibilità di risorse riservata alle diverse aree geografiche. Si può verificare che i progetti con protocollo più alto ma localizzati al sud entrino in valutazione prima di altri che, con un protocollo più basso, sono localizzati nelle regioni del centro nord.

2) Quante domande si prevede di poter finanziare con le risorse attualmente disponibili?
Attualmente i fondi disponibili per le imprese che hanno fatto domanda per il Fondo impresa femminile – Capo II sono 47 milioni di euro. A fronte di 4.985 domande presentate, si stima che le risorse permetteranno di finanziare un numero approssimativo di circa 560 imprese: il numero effettivo dipenderà dalla dimensione dei progetti ammessi al finanziamento. I fondi disponibili per le imprese che hanno fatto domanda per il Fondo impresa femminile – Capo III sono 143,8 milioni di euro. A fronte di 8.095 domande presentate, si stima che le risorse permetteranno di finanziare orientativamente circa 670 imprese: il numero effettivo, anche in questo caso, dipenderà dalla dimensione dei progetti ammessi al finanziamento. In entrambi i casi è necessario considerare che il 40% dei fondi stanziati dal PNRR – il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - sono riservati alle imprese localizzate nelle regioni del Sud.

3. Come viene valutata la domanda?
La valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e l’esame di merito. La verifica dei requisiti formali consiste nell’accertare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di legge dei proponenti e dell’iniziativa imprenditoriale, come indicato all’art.5 comma 2 della Circolare. L’esame di merito comprende due fasi: l’analisi delle informazioni presenti nella domanda di finanziamento e negli allegati per approfondire tutti gli aspetti descritti nel piano di impresa. E a seguire un colloquio di valutazione con l’impresa femminile richiedente.

4. Come vengono attribuiti i punteggi? 
I criteri di valutazione riguardano i seguenti ambiti:

  • Il team imprenditoriale
  • Il presidio del processo produttivo
  • L’analisi di mercato e l’opportunità di mercato individuata
  • La fattibilità tecnico-economica del progetto

Per ogni criterio viene assegnato un punteggio. Per alcuni criteri è richiesto un punteggio minimo per l’ammissibilità. Il punteggio minimo complessivo per essere ammessi alle agevolazioni è pari a 21. Il massimo ottenibile è 41. I criteri sono indicati nell’allegato 1 del Decreto direttoriale del 30 marzo 2021.

5. Quanto dura la valutazione delle domande?
Le domande sono valutate entro 60 giorni dalla stessa data, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del decreto 30 settembre 2021.

6. Nella griglia di valutazione la dicitura “non ammissibile” sta ad indicare che l’intera domanda risulterà non ammissibile al finanziamento?
Sì, nel caso in cui uno dei criteri di valutazione, per i quali è previsto, dovesse ottenere punteggio “non ammissibile”, l’intera domanda non sarà ammessa alle agevolazioni a prescindere dal punteggio raggiunto negli altri criteri.

7. È prevista una graduatoria?
No, non esistono graduatorie. Ogni domanda viene valutata indipendentemente dalle altre e viene ammessa se raggiunge il punteggio minimo di 21 punti su 41.

8. In quanto tempo viene valutata la domanda?
Le domande sono valutate in 60 giorni se la domanda è stata presentata correttamente. I tempi di valutazione sono sospesi in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti inviati (comunicazione dei motivi ostativi) fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Normativa di riferimento:
Motivi ostativi: articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
Sospensione dei termini: articolo 15, comma 7, del decreto 30 settembre 2021

9. In cosa consiste la comunicazione dei motivi ostativi?
Durante la valutazione possono emergere carenze o criticità (ad esempio: la domanda non rispetta tutti i requisiti di accesso o i punteggi assegnati per i singoli criteri di valutazione non sono sufficienti a renderla ammissibile). In questo caso Invitalia comunica quali sono i motivi ostativi all'accoglimento della domanda e la proponente può rispondere entro 10 giorni con delle controdeduzioni scritte, che comportano un supplemento di istruttoria. Se le informazioni fornite consentono di superare le criticità, Invitalia ti invia la comunicazione di esito positivo. In caso contrario, ti viene comunicata la non ammissibilità della domanda.

10. Come si valuta la capacità di presidiare il processo produttivo?
Si verifica che siano presenti all’interno dell’impresa le competenze tecniche necessarie a svolgere le diverse funzioni previste dal processo produttivo e siano disponibili le eventuali abilitazioni richieste per svolgere l’attività. Le competenze tecniche possono essere in capo ai soci oppure a dipendenti o collaboratori. L'insufficienza di competenze tecniche coerenti con l’iniziativa presentata o la mancanza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, rende non ammissibile il progetto.

11. Come viene valutata la capacità di correlare le previsioni degli andamenti economici dell’iniziativa agli aspetti distintivi della stessa?
Tra i criteri di valutazione della fattibilità e sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con il criterio d.3 si esamina la capacità di dimostrare la coerenza degli obiettivi economici con il modello di business descritto nel piano d’impresa e con il settore di riferimento. 

12. Come si valuta la ricaduta occupazionale?
Il punteggio relativo alle ricadute occupazionali fa riferimento al numero di dipendenti assunti successivamente dopo la presentazione della domanda, calcolati come numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

 

L’erogazione delle agevolazioni

1. Quando è possibile richiedere l’erogazione? E dopo quanto tempo arriva?
L’impresa può fare richiesta di erogazione dopo la firma del provvedimento di concessione. Invitalia eroga il contributo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o dalla data delle eventuali integrazioni necessarie dopo un esame della documentazione per verificare le spese sostenute.

2. Quando è possibile richiedere l’anticipo del 20% del totale dell’agevolazione? E dopo quanto tempo arriva?
L’impresa può richiedere l’anticipo del 20%, svincolato dall’avanzamento del programma di spesa, entro 6 mesi dalla firma del provvedimento di concessione. E l’importo sarà erogato entro 20 giorni dalla richiesta.

3. Cosa è necessario per richiedere l’anticipazione delle agevolazioni?
Le imprese possono richiedere l’anticipazione del 20% dell’importo complessivo delle agevolazioni presentando una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla richiesta e la documentazione della disponibilità dei locali come sede dell’iniziativa (es. contratto di affitto). La domanda di anticipazione dovrà essere predisposta sulla base della modulistica che sarà resa disponibile sul sito www.invitalia.it.

4. Quali sono le forme di pagamento ammesse per le spese oggetto di agevolazione? 
I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Gli strumenti di pagamento utilizzati devono essere intestati alla società beneficiaria. Per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, i documenti attestanti il pagamento delle spese rendicontate (es. fatture) dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni oppure nel provvedimento di concessione. 

5. Come si richiede l’erogazione delle agevolazioni?
L’erogazione avviene in base alla realizzazione del piano di spesa, presentando un massimo di due SAL (Stato avanzamento lavori).
Il primo SAL può essere presentato per un valore compreso tra il 40% e l’80% della spesa, presentando fatture quietanzate o non quietanzate. Il primo SAL può essere composto interamente da fatture non quietanzate, ma i beni devono essere disponibili presso la sede dell’impresa.
Il secondo SAL deve essere presentato a conclusione del programma di spesa, presentando la documentazione di spesa corrispondente al saldo, con fatture quietanzate.

6. Sono ammissibili le fatture d’acconto ai fini della presentazione del primo SAL?
No, come specificato art. 6 comma 7 del D.D. 30 marzo, al momento della presentazione del SAL è richiesta dichiarazione attestante presenza dei beni presso unità produttiva.